Colonnine di ricarica elettrica nei condomini. Alcune problematiche in merito alle modifiche al regolamento di condominio
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Uno dei problemi relativi alla diffusione delle auto elettriche è la scarsa presenza di colonnine dedicate alla ricarica delle batterie.
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Entro il 31 dicembre 2017 i Comuni dovranno adeguare il regolamento edilizio prevedendo che il conseguimento del titolo abilitativo per i nuovi edifici sia vincolato alla predisposizione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.
A stabilirlo è il decreto legislativo 257/2016, pubblicato in G.U. il 13 gennaio 2017, attuativo della direttiva europea sulle infrastrutture dedicate ai combustibili alternativi.
Il decreto in esame stabilisce i requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale liquefatto, idrogeno e gas di petrolio liquefatto.
Gli obblighi per i nuovi edifici. Il Decreto modifica il Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001) e prescrive, entro il 31 dicembre 2017, ai Comuni di adeguare il regolamento edilizio prevedendo che per il conseguimento del titolo abilitativo sia obbligatoriamente prevista la predisposizione per installare colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Nell'art. 15 è contenuto l'obbligo della predisposizione per installare i punti di ricarica anche nei condomini di nuova costruzione ai fini del rilascio del permesso di costruire.
Le infrastrutture elettriche predisposte dovranno permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente agli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, quelli "ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati", e quelli esistenti appartenenti alle due categorie e soggetti a ristrutturazione profonda.
Il numero di "prese" stabilito è pari ad almeno il 20% dei posti auto totali presenti per i condomini ed eguale ai parcheggi disponibili per gli altri edifici.
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Le regioni e il piano per l'infrastrutturazione elettrica. Il provvedimento in esame prevede la realizzazionesul territorio di un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico entro il 31 dicembre 2020.
Le Regioni, nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti, devono prevedere l'obbligo di dotarsi d'infrastrutture di ricarica elettrica.
A tal proposito, la Regione Puglia, con la delibera n.1141 dell'11 luglio 2017, ha stabilito le modalità di accesso a finanziamenti, rivolti a cittadini ed interi condomini, finalizzati all'installazione di punti di ricarica domestica di vetture elettriche.
La delibera in esame prevede che i contributi saranno erogati attraverso un avviso pubblico che verrà approvato con atto separato e subordinato alle disponibilità finanziarie.
La finalità della misura è quella dell'assegnazione di contributi per l'acquisto e installazione di punti di ricarica domestica per veicoli elettrici alimentati da fonte rinnovabile.
Dunque con la delibera 1141, la Regione Puglia punta a perseguire l'obiettivo della mobilità sostenibile ed ha stanziato i primi 50.000 euro per la dotazione iniziale.
Infine, il contributo sarà a fondo perduto per l'80% delle spese di intervento sostenute e comunque non potrà superare l'importo massimo di 1.500 euro.
Quindi le Regioni, nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti, devono prevedere l'obbligo di dotarsi d'infrastrutture di ricarica elettrica.
Il numero dei punti di ricarica sarà fissato tenendo conto anche del numero stimato di veicoli elettrici e delle esigenze particolari connesse all'installazione di punti di ricarica accessibili al pubblico nelle stazioni di trasporto pubblico.
Impianti di rifornimento a idrogeno. Entro il 31 dicembre 2025, sarà realizzato un numero adeguato di punti di rifornimento per l'idrogeno, accessibili al pubblico, da sviluppare gradualmente, tenendo conto della domanda attuale e del suo sviluppo a breve termine, per consentire la circolazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno, compresi i veicoli che utilizzano celle a combustibile.
Le modifiche al regolamento di condominio. In argomento è importante sottolineare che le novità normative in materia di installazione delle colonnine elettriche in condominio devono anche integrarsi con la realtà condominiale. Per meglio dire, al fine di recepire e applicare i citati cambiamenti, occorrere adeguare i regolamenti condominiali in base a tali novità.
A tal proposito è evidente che la questione dirimente per poter capire come è possibile modificare il regolamento condominiale è quella relativa alla sua natura. Come è noto il regolamento di condominio può avere due diverse modalità di formazione: attraverso un contratto, in genere predisposto dall'originario unico proprietario dell'edificio (cosiddetto regolamento contrattuale) ovvero con deliberazione assembleare assunta con il voto favorevole dei condomini che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio.
Premesso ciò, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17694 del 14 agosto 2007) ha fornito un'importante precisazione secondo cui il regolamento condominiale ha natura contrattuale e, pertanto, è modificabile solo all'unanimità, solo in due ipotesi: in primis, quando le sue disposizioni limitano i diritti dei condomini sulle loro proprietà esclusive o comuni; in secondo luogo, quando esso contiene clausole in forza delle quali alcuni condomini hanno maggiori diritti rispetto agli altri.
Quindi nel caso invece il regolamento si limita a disciplinare le modalità d'uso dei beni comuni, ad esso non può essere riconosciuta natura contrattuale.
Di conseguenza per la sua modifica non è necessaria l'unanimità ma è sufficiente la maggioranza, in particolare quella di cui all'articolo 1136 del codice civile.
In conclusione, poiché soltanto alcune clausole di un regolamento possono essere di carattere contrattuale, l'unanimità dei consensi è richiesta per la modifica di esse e non delle altre clausole per la cui variazione è sufficiente la maggioranza dei condomini che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio (Cass. 8216/2005 e 21289/2004).
Fonte: www.condominioweb.com