Recupero di un sottotetto, giardino pensile di copertura e installazione ascensore. Decide l'assemblea condominiale

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Il TAR Lombardia condanna il Comune di Milano ad annullare il PdC rilasciato ad una società (interpellata da una condomina che non è risultata proprietaria esclusiva delle porzioni oggetto di intervento) per il recupero di un sottotetto con trasformazione della copertura in giardino pensile e la realizzazione di un ascensore di servizio con struttura a sbalzo: gli interventi interesserebbero anche parti comuni, limitando la normale fruizione di tutti i condomini, pertanto doveva prevedersi l'autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale.

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I lavori da realizzarsi. La proprietaria di alcune unità immobiliari poste all'ultimo piano di un condominio, affida l'incarico ad una società di eseguire una serie di interventi per il recupero a fini abitativi del sottotetto e, nel contempo, per la trasformazione della superficie di copertura in un giardino pensile; a completamento anche la realizzazione di un ascensore con struttura a sbalzo a servizio delle stesse unità abitative.

Il Permesso di Costruire viene richiesto dalla stessa società che, dunque, risulta titolare della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Milano (prima nota stonata secondo quanto dichiarato dal TAR Lombardia).

Ma i lavori che andranno a realizzarsi, come sottolineato dai ricorrenti proprietari di altre due unità immobiliari presenti nell'edificio, non si limitano alla singola proprietà privata, ma interessano anche parti comuni del condominio; nel dettaglio, si andrà ad intervenire:

  • sul tetto dell'immobile, ove si procederà alla creazione di un giardino pensile comportante la modifica della pendenza delle falde e dei materiali che lo compongono;
  • su una parete portante dell'immobile, ove si addosserà in aderenza un vano ascensore esterno a servizio delle unità abitative dell'ultimo piano;
  • su una porzione immobiliare (che i ricorrenti sostengono essere di proprietà condominiale), ove andrà ad insistere la proiezione del suddetto vano ascensore.

Gli interventi autorizzati dal PdC, dunque, riguardano anche porzioni condominiali: il tetto, le pareti portanti e i cortili condominiali, così come stabilito dall'art. 1117, n. 1, c.c., sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari che compongono l'edificio. Pertanto, il TAR decide di accettare il ricorso degli altri condomini.

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La decisione del TAR. Dietro ricorso di alcuni condomini, il TAR ha stabilito innanzitutto l'illegittimità del Permesso di Costruire: i lavori per i quali è stato richiesto il titolo abilitativo, non interessano soltanto la proprietà esclusiva di una condomina (unità abitativa all'ultimo piano dell'immobile), ma anche alcune parti di proprietà comune.

In virtù di questo, essendo il PdC un titolo abilitativo che, secondo il D.P.R. 380/2001 (art. 11, co. 1), va rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo, il Comune doveva preventivamente accertare che la richiedente fosse legittimata ad ottenere l'autorizzazione, fosse cioè la proprietaria dell'immobile oggetto di intervento o avesse un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire gli stessi interventi edilizi.

Essendo stato dimostrato il contrario (e cioè che vi sono parti di proprietà comune e non esclusiva), il PdC deve essere annullato.

Va evidenziato inoltre che, laddove si interviene su parti comuni, il singolo proprietario non può apportarvi modifiche senza il preventivo consenso autorizzativo dell'assemblea condominiale (art. 1120 c.c.); nel caso in oggetto, infatti, si interviene su parti comuni senza aver interpellato l'assemblea dei condomini: in particolare su un muro portante e sul tetto, per il quale non è consentito alcuna trasformazione che impedisca il normale utilizzo da parte di tutti i condomini (vedi interventi di manutenzione del piano copertura, riparazione/sostituzione antenna, ecc.). Anche questa procedura è motivo di annullamento.

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Fonte: www.condominioweb.com