Usufrutto e spese per detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie

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L'usufruttuario ha diritto di beneficiare delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie?

Se sì, da quando sorge tale diritto?

La morte dell'usufruttuario fa sì che le quote non fruite di detrazioni fiscale passino in capo ai suoi eredi?

In questo articolo ci occuperemo di dare risposta a questi quesiti; per dare un quadro completo della situazione è utile un breve cappello sull'istituto delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie.

Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

Questa la rubrica dell'art. 16-bis del d.p.r. n. 917 del 1986 altrimenti noto come testo unico delle imposte sui redditi.

Che cos'è la detrazione fiscale? La detrazione è una sottrazione, dall'imposta lorda, di una determinata somma di denaro.

Se l'imposta lorda di un contribuente è pari ad € 1.000,00, ma ha maturato il diritto di detrarre la somma di € 200,00, egli dovrà versare al fisco € 800,00. La detrazione, quindi, opera sull'imposta e non sulla base imponibile, sulla quale invece opera la deduzione fiscale.

Nel caso di detrazioni per intervento di ristrutturazione edilizia, la legge pone un tetto di spesa pari ad € 48.000,00 e la detrazione nella misura del 36% della spesa sostenuta.

Fino al 31 dicembre 2017 la spesa di riferimento è pari ad € 96.000,00 e la detrazione è del 50%.

Ciò vuol dire che se per una ristrutturazione una persona spende € 100.000,00, la misura della detrazione del 50% viene calcolata su € 96.000,00 e non su 100.000,00.

Chi può usufruire della detrazione?

L'art. 16-bis tra le varie specificazioni indica che può usufruire delle detrazioni chi, avendo sostenuto le relative spese, possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Sicuramente, quindi, possono usufruire della detrazione:

a) il proprietario;

b) il comodatario;

c) l'usufruttuario;

d) il conduttore;

c) il titolare del diritto di uso o di abitazione.

Fondamentale affinché ci si possa giovare del beneficio in esame è che si sia sostenuta la relativa spesa. L'usufruttuario rientra tra i soggetti beneficiari.

=> Quando spettano le detrazioni fiscali in condominio

Come si può desumere dalle circolari emanate dall'Agenzia delle entrate in materia di detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, condizione necessaria affinché l'usufruttuario si giovi delle detrazioni è che sia tale al momento della spesa e che l'abbia sostenuta.

Insomma, mentre chi acquista un immobile ristrutturato gode delle residue detrazioni (a prevederlo è lo stesso art. 16-bis) anche se non ha sostenuto la spesa, così non è per l'usufruttuario divenuto tale dopo l'esecuzione degli interventi (Circ. Agenzia Entrate n. 7/E del 4 aprile 2017).

Ciò non vale chiaramente per le spese detraibili sostenute dopo la costituzione del diritto di usufrutto da parte del titolare del correlativo diritto.

Morte dell'usufruttuario

La morte dell'usufruttuario, come specifica il codice civile (art. 978 e ss. c.c.) è causa di estinzione del diritto reale, anche se nel frattempo tale diritto sia stato ceduto; il decesso che conta è quello del primo usufruttuario, essendovi eccezione solamente per il caso di usufrutto congiuntivo. Il tale ipotesi l'usufruttuario superstite continua a godere del proprio diritto.

Le varie circolari dell'Agenzia delle Entrate non specificano a chi si trasferiscono le quote non fruite di detrazione fiscale nel caso di cessazione dell'usufrutto per decesso del titolare del diritto (per altra causa).

Al riguardo pare doversi escludere che le stesse vadano i capo agli eredi, in quanto la legge e l'interpretazione dell'Agenzia fanno da sempre riferimento agli eredi solamente nel caso di disponibilità del bene.

Deve ritenersi pertanto che gli eredi possano beneficiare delle detrazioni solamente se sono i nudi proprietari che in ragione della cessazione dell'usufrutto riacquistino la materiale disponibilità del bene.

In sostanza si può fare, con i dovuti aggiustamenti, alla situazione del decesso del comodatario ed alla posizione dei suoi eredi, rispetto ai quali l'Agenzia delle Entrate ha specificato che “in linea generale, la detrazione non si trasferisce agli eredi del comodatario, in quanto non subentrano nel contratto.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'erede sia il comodante questi potrà portare in detrazione le rate residue in quanto, in qualità di proprietario dell'immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. E' necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene” (Circ. Agenzia Entrate n. 7/E del 4 aprile 2017).




Fonte: www.condominioweb.com