Ristrutturazione della casa e delle parti comuni, detrazioni cumulabili?
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A breve partiranno delle opere di manutenzione delle parti comuni dell'edificio in cui vivo (è un condominio) e quasi contemporaneamente inizierà la ristrutturazione della mia casa: potrò sommare le detrazioni fiscali per le due tipologie d'interventi?
Partiamo mettendo in evidenza un aspetto.
Le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia delle parti comuni sono fruibili tanto per lavori di manutenzione ordinaria, quanto straordinaria, mentre per godere del beneficio fiscale delle detrazioni del 36% (50% fino al 31 dicembre 2017) per interventi su unità immobiliari è necessario che si tratti di opere di manutenzione straordinaria.
Per i riferimenti alle nozioni di manutenzione ordinaria e straordinaria si deve guardare al d.p.r. 380/01, altrimenti noto come testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
Calcolo delle detrazioni
Supponiamo che Tizio abbia speso € 10.000,00 per interventi di ristrutturazione rispetto ai quali può beneficiare delle detrazioni di cui sopra.
Egli avrà diritto di detrarre 5.000,00 in dieci rate annuali. Ciò perché fino al 31 dicembre 2017 la misura della detrazione è pari al 50% della somma spesa, con un massimo di € 96.000,00. Ciò vuol dire che si spende di più il 50% è sempre calcolato su € 96.000,00.
Dal 1° gennaio 2018, salvo proroghe della detrazione nella misura attuale, la detrazione sarà pari al 36% con un monte spesa massimo di € 48.000,00.
=> Ristrutturazione e detrazioni fiscali in condominio
Per accadere la beneficio è obbligatorio osservare le disposizioni contenute nell'art. 16-bis del d.p.r. n. 917/86 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti attuativi anche in materia di modalità di pagamento.
Cumulo detrazioni per lavori su parti comuni e nell'unità immobiliare
Restando all'esempio di cui sopra, se Tizio ha speso € 10.000,00 per lavori condominiali e si appresta a spenderne € 25.000,00 per ristrutturazione del proprio appartamenti, egli avrà diritto a cumulare le detrazioni per i primi interventi con quelle per le opere in casa propria?
Al quesito, nella sostanza, ha risposto l'Agenzia delle Entrate con una risoluzione dell'anno 2017, ripresa in una circolare pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.
Si legge nella risposta che “le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio, essendo oggetto di un'autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate in modo autonomo ai fini della individuazione del limite di spesa detraibile.
Pertanto, nel caso in cui vengano effettuati, dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori condominiali che lavori sul proprio appartamento la detrazione spetta nei limiti di spesa precedentemente riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento (Risoluzione 3.08.2007 n. 206)” (Circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, Agenzia delle Entrate).
Ciò vuol dire che i denari spesi non si sommano, ma ognuno dà diritto ad autonoma detrazione nelle misure massime indicate dalla legge. Così, ad esempio, se Tizio ha speso € 80.000,00 per lavori nel proprio appartamento ed € 17.000,00 per lavori condominiali egli avrà diritto (con le detrazioni vigenti al 2017) a detrazioni su € 40.000,00 e su € 8.500,00 e non a detrazioni su € 48.000,00 (cioè la metà della somma massima sulla quale calcolare la detrazione € 96.000,00 anziché sulla quella effettivamente spesa nel complesso, cioè € 97.000,00).
Fonte: www.condominioweb.com