Antenna condominiale e spese tra proprietario e inquilino
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L'antenna per la ricezione del segnale radiotelevisivo è un bene comune ai condòmini che possono fruire di quell'impianto.
L'art. 1117 n. 3 c.c. – così come riformulato dalla legge n. 220 del 2012 – contiene un espresso riferimento agli impianti radio-Tv.
Prima di questa modifica, la condominialità dell'impianto di antenna era stata affermata dalla giurisprudenza.
In tal senso in una delle più recente pronunce in materia fu specificato quanto segue:
“In materia di condominio negli edifici, sono (fra le altre cose) comuni, le opere, le installazioni e i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come tutte le altre cose che l'art. 1117 c.c., n. 3, enumera, con elencazione non tassativa.
A quest'ultima categoria vanno ricondotte le antenne c.d. centralizzate (cioè destinate a servire tutte o almeno più unità immobiliari di proprietà esclusiva), le quali, non di meno, per loro stessa natura non sono fruibili in maniera personale e diretta da ciascun condomino, ma richiedono un'attività d'impianto e di gestione comune (comprendente la successiva manutenzione), che è compito dell'assemblea deliberare istituendo il relativo servizio” (Cass. 11 gennaio 2012 n. 144).
La sentenza citata ci è comunque utile perché da essa possiamo trarre una specificazione: l'antenna è comune non a tutte le unità immobiliari, ma solamente ai proprietari a quelle da essa servite.
Se Tizio è proprietario di una cantina che nulla ha a che vedere con l'impianto di antenna, ad egli non potranno essere domandate quote di spesa per la manutenzione dell'impianto.
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Ciò detto entriamo nel cuore della vicenda per comprendere chi deve pagare che cosa.
Partiamo dalle indicazioni di legge: l'art. 9, primo comma, della legge n. 392 del 1978 specifica che sono dovute dal conduttore le spese riguardanti ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.
Non può dubitarsi che l'antenna condominiale rientri tra gli altri servizi comuni, cui fa genericamente riferimento la chiosa dalla norma citata.
Tanto specificato, non è comunque ancora chiaro che cosa debba intendersi per manutenzione ordinaria. Innanzitutto è tale, e quindi da porsi in capo al conduttore, la spesa connessa all'eventuale verifica e controllo periodico, sia esso previsto da un contratto, sia esso stato deliberato dall'assemblea.
Del pari è da ritenersi ordinario tutto quanto legato alla necessità di riparazioni o sostituzione connessi al normale utilizzo dell'impianto. È, invece, a carico del proprietario tutto ciò che attiene alla buona conservazione dell'impianto Tv.
I casi più spinosi, senza girarci troppo attorno, sono quelli connessi ad eventuali ri-sintonizzazioni della parte comune dell'impianto, nonché gli interventi sul o sui centralini.
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Secondo la tabella di ripartizione delle spese predisposta da CONFEDILIZIA e SUNIA-SICET-UNIAT e registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Roma il 30 aprile 2014, sono a carico del proprietario le spese riguardanti “sostituzione o potenziamento dell'impianto centralizzato per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo anche da satellite o via cavo”.
Ad avviso di chi scrive ciò vale anche per parti dell'impianto e se ne deve derivare che quanto necessario a mantenere in corretto funzionamento l'impianto (ri-sintonizzazioni dovute a cambi di frequenze e simili) resta a carico del proprietario.
L'aggiunta di componenti che consentano la ricezione di canali fino ad allora non ricevuti è onere in capo al proprietario, trattandosi di potenziamento dell'impianto medesimo.
Quelle contenute nella tabella appena citata sono indicazioni utili ma non vincolanti per chi non vi ha fatto espresso richiamo nei contratti di locazione, né le stesse hanno alcun valore normativo. Resta comunque il pregio di avere declinato in termini più specifici la distinzione tra manutenzione ordinaria e resto degli interventi.
Fonte: www.condominioweb.com