Ponteggi e furti in appartamento, niente condanna del condominio se non ne ha la custodia
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In tema di furti in appartamento condominiale agevolati dalla presenza di un'impalcatura non può essere considerato responsabile il condominio per la custodia dei ponteggi, ove dall'insieme dei fatti accertati in sede istruttoria merga chiaramente che la compagine non avesse alcun potere su quella struttura.
Questa, in breve sintesi, la conclusione cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 15176 del 20 giugno 2017.
Il caso: un condòmino proponeva causa contro l'impresa appaltatrice di lavori edili delle parti comuni dell'edificio ed il condominio stesso, per sentirli condannati in solido al pagamento del risarcimento del danno per un furto commesso nella sua abitazione.
La vicenda giudiziaria che ne seguiva era articolata: primo e secondo grado davano torto al condòmino che proponeva ricorso in Cassazione: gli ermellini rimandavano la causa in appello.
L'originario attore, vistesi rigettare le proprie istanze anche nel giudizio di rinvio, riproponeva ricorso in Cassazione. I Supremi giudici con la sentenza in esame hanno messo la parola fine alla querelle.
Ponteggi in condominio
All'atto dell'installazione dei ponteggi a ridosso di un edificio in condominio per la manutenzione dello stabile, v'è sicuramente un responsabile della loro custodia: la ditta appaltatrice.
Si badi: per custodia non deve intendersi vigilanza del cantiere, essendo, però indispensabile l'apprestamento di una serie di dispositivi atti a rendere difficoltoso l'utilizzo dell'impalcato.
Si pensi a barriere d'accesso, luci che lo illuminano consentono la visualizzazione di eventuali estranei in ore notturne, sistemi di videosorveglianza, ecc.
Ove tutto ciò o una parte di tali accorgimenti – quali siano realmente utili va valutato caso per caso – non siano apprestati, nel caso di furto negli appartamenti la ditta potrebbe essere chiamata a rispondere in sede civile per l'agevolazione della condotta delittuosa. La sentenza n. 15176 al riguardo cita copiosissima giurisprudenza di legittimità orientata in tal senso.
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Ed il condominio? Quando può essere considerato responsabile?
In primis, dice la Suprema Corte, potrebbe ipotizzarsi una responsabilità per culpa in eligendo: un rimprovero per non avere scelto con attenzione chi avrebbe poi prestato la propria opera. Prova a carico del condòmino danneggiato sicuramente non agevole.
In seconda istanza, spiegano gli ermellini, non è da escludersi una responsabilità del condominio per la custodia dell'impalcato. Ciò può avvenire quando l'appaltatore risulti essere stato mero esecutore materiale delle indicazioni del committente, cioè un semplice nudus minister, senza alcuna autonomina d'azione.
Non solo: al di là di ciò potrebbe accusarsi il condominio di omessa custodia dell'impalcatura ove un tale ruolo emergesse dalle circostanze di fatto riconducibili al singolo caso specie, al di là del preciso ruolo svolto dall'appaltatore.
Nel caso sottoposto al suo esame, dice la Cassazione, era emerso il contrario, ossia che il condominio non avesse avuto alcun ruolo in relazione alla custodia dell'impalcatura, sicché i giudizi hanno concluso per la definitiva reiezione del ricorso, con condanna alle spese del condòmino originariamente attore.
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Fonte: www.condominioweb.com