Attenzione a lamentare che il rendiconto delle spese presentato dall'Amministratore è poco chiaro e poi sostenere la non veridicità dei dati contabili

Secondo la Corte di Appello di Roma il rendiconto poco chiaro non può essere confuso con il rendiconto non veritiero.

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Attenzione a lamentare che il rendiconto delle spese presentato dall'Amministratore è poco chiaro o non intellegibile, se poi le difese contraddicono tale affermazione perché contestano invece la non veridicità del medesimo rendiconto.

Insomma, delle due l'una: o il rendiconto è tale da non poter essere compreso, oppure è comprensibile, tanto da permettere di cogliere la non veridicità dei fatti contabili ivi riportati.

Questa ed altre questioni, che ruotano intorno all'impugnativa di delibera condominiale, sono state affrontate dalla Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 2320 del 30 marzo 2023.

Fatto e decisione

Tizio impugna una delibera condominiale del proprio Condominio, la quale approvava i rendiconti 2011 - 2012 per le spese ordinarie e di riscaldamento ed impugnava altresì altra delibera successiva che approvava il rendiconto 2012 - 2013.

Lamentava Tizio la mancata consegna e/o messa a disposizione della documentazione contabile prima del giorno delle Assemblee nonché la violazione, da parte del rendiconto, dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 1130 bis c.c.

Il Tribunale di Roma rigettava l'impugnativa di Tizio, ritenendo, in primo luogo, che non sussistesse una violazione della disponibilità della documentazione prima dell'Assemblea (onere dell'Amministratore che presenta il rendiconto), in quanto risultava dall'avviso di convocazione delle stesse che l'Amministratore aveva indicato ai condòmini che i documenti erano per loro consultabili, mentre a questo non era seguita alcuna diffida da parte di Tizio ad esibire la documentazione, rimasta senza riscontro da parte dell'Amministratore.

Quanto poi alla violazione dei principi che reggono la contabilità condominiale, il Giudice di prime cure aveva buon gioco nell'osservare che lo stesso Tizio dichiarava, nei propri atti difensivi, che il problema non era tanto l'intelligibilità dei dati contabili, quanto la non correttezza e veridicità degli stessi, tuttavia mancando poi di provare quanto affermato.

Ricorrendo Tizio in appello, la Corte romana rigetta l'impugnazione, confermando la sentenza di I°.

Dopo un breve passaggio circa la mancata disponibilità della documentazione, dove la Corte rammenta che è onere del condòmino fornire la prova che l'Amministratore abbia rifiutato di mettere in visione e/o di consegnare i documenti condominiali (si cita Cassaz. n. 15996/2020), onere non assolto da Tizio, il Collegio si concentra sull'eccezione riguardante la non correttezza del bilancio.

Sul punto, osserva il Collegio che, come espressamente previsto dall'art. 1130 bis c.c., l'Assemblea, a fini di chiarezza e completezza ed anche al dichiarato scopo di contrastare le contestazioni sollevate da Tizio, ha deliberato di effettuare una verifica contabile relativa a tutta la gestione condominiale dal 2010 al 2014 ed ha nominato un revisore contabile che controllasse la correttezza dei bilanci, dei rendiconti, e delle relative ripartizioni condominiali, nell'interesse di tutti i condòmini.

Da tale documento - cioè, dalla relazione del Revisore contabile - , ritualmente prodotto in giudizio, in quanto formatosi successivamente alla pronuncia della sentenza di I°, è emersa la correttezza e veridicità della contabilità esaminata, mentre, pure a fronte di tale produzione documentale, nessun rilievo, né contestazione sono stati svolti da Tizio nel corso del giudizio d'appello, ragion per cui anche sotto tale profilo il motivo di gravame deve ritenersi del tutto infondato.

Considerazioni conclusive

Il rendiconto condominiale non va redatto nella forma rigorosa richiesta dalla legge per i bilanci societari, come ormai ci ribadiscono i giudici di merito e legittimità, ma deve mutuare da quelli tre requisiti fondamentali, ovvero:

  • chiarezza (deve cioè essere comprensibile per tutti i destinatari; il processo di formazione sostanziale e di rappresentazione formale deve essere trasparente, ovvero deve essere possibile risalire alle voci di spesa o di entrata dalla documentazione condominiale, amministrativa e contabile)
  • correttezza (deve cioè rispettare i principi della tecnica contabile)
  • veridicità (deve cioè riportare quantità esatte e oggettive e, se del caso, stime attendibili).

Questi tre requisiti vengono soddisfatti, per il rendiconto condominiale, anche e soprattutto dai 3 documenti che lo compongono (oltre al rendiconto propriamente detto), cioè

  • il Registro di Contabilità (previsto a pena di revoca dell'Amministratore dagli artt. 1130, n. 7), c.c. e 1129, 12° comma, n. 7) c.c.)
  • il riepilogo finanziario
  • la nota sintetica esplicativa

L'insieme di questi 3 documenti dovrebbe permettere, al condòmino che mediamente non è esperto di contabilità, di ripercorrere i movimenti in entrata ed in uscita dal conto corrente condominiale nonché le eventuali movimentazioni dei fondi - cassa obbligatori (ad esempio, il TFR del portiere) o deliberati (ad esempio, per lavori o morosità o altro) e collimare con l'estratto - conto del conto corrente rispetto alla situazione cristallizzata nell'anno precedente (esercizio precedente, rectius).

Fonte: https://www.condominioweb.com/impugnativa-del-rendiconto-condominiale.20530