Distacco impianto di riscaldamento: hanno valore le dichiarazioni del proprio idraulico?
Il distacco dal riscaldamento centralizzato non deve comportare alcun mal funzionamento all'impianto comune e/o un aggravio di spesa a carico degli altri
Tag: distacco, riscaldamento, malfunzionamento impianti, manutenzione, legge
Distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato del proprio condominio è assolutamente legittimo. Si tratta, infatti, di un'ipotesi contemplata dalla legge (art. 1118 cod. civ.). In questo modo, il condomino de quo potrebbe regolare la temperatura del proprio appartamento in maniera autonoma, magari risparmiando sulla spesa annuale.
Il distacco in questione, però, non può avvenire senza il rispetto di determinate condizioni. Nello specifico, nella norma citata si afferma che, dall'operazione, non deve derivare alcun rilevante squilibrio nel funzionamento dell'impianto comune e tanto meno un aggravio di spesa a carico degli altri proprietari.
Se questi sono i presupposti, appare chiaro quanto sia importante, per il condomino distaccatosi, dimostrare la ricorrenza delle citate condizioni.
In caso contrario, infatti, dovrebbe continuare a sostenere i costi di manutenzione ordinaria del riscaldamento centralizzato.
È quanto è avvenuto, per esempio, nella vicenda oggetto della recente sentenza del Tribunale di Roma n. 18392 del 13 dicembre 2022. In tale occasione, unitamente all'impugnazione di un deliberato assembleare, la proprietaria di un immobile ha chiesto che fosse legittimato il distacco dall'impianto comune avvenuto alcuni anni addietro.
Distacco impianto di riscaldamento: hanno valore le dichiarazioni del proprio idraulico? Il caso concreto.
In un edificio in Roma, nell'ottobre del 2018, la proprietaria di un immobile comunicava al condominio di aver terminato i lavori inerenti al distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento.
Ebbene, nonostante ciò, l'ente continuava ad addebitare alla condomina i costi e le spese di manutenzione. In concreto, cioè, non aveva legittimato ed autorizzato alcun distacco. Per questo motivo, sul punto, la lite era diventata inevitabile.
Dinanzi al Tribunale di Roma, in concomitanza con l'impugnazione di un deliberato assembleare, l'attrice chiedeva, quindi, che fosse dichiarata la legittimità dell'operazione e che, dall'ottobre del 2018, le fossero restituiti tutti gli oneri pagati senza alcun titolo, visto che aveva rinunciato al riscaldamento centralizzato.
Il convenuto condominio, costituitosi ritualmente, si difendeva sostenendo che la condomina non aveva dimostrato che il distacco era avvenuto in piena conformità al dettato normativo. La semplice dichiarazione dell'idraulico dell'attrice, infatti, non poteva essere sufficiente a comprovare che dall'operazione non era derivato alcun malfunzionamento dell'impianto o aggravio di costi per la comunità.
L'ufficio capitolino, esaminati gli atti, ha accolto la tesi difensiva del convenuto e, per l'effetto, ha respinto la domanda. Il predetto rigetto ha, quindi, inevitabilmente influito sulla attribuzione delle spese di lite.
Distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato: cosa dice la legge?
Il Tribunale di Roma non poteva non confermare che, in condominio, il distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento è ammesso dalla legge e che, per giungere a ciò non è necessaria alcuna autorizzazione assembleare «Il distacco è dunque in tesi da ritenersi giuridicamente possibile.
Il condomino può, pertanto, legittimamente, rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini - la delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune (Cass. sent. n. 7518/2006)».
Il codice civile, infatti, ammette tale possibilità «Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento… (art. 1118 co. 3 co. civ.)», ma sempreché dall'operazione non derivino malfunzionamenti e/o aggravi di spesa per gli altri proprietari «purché l'interessato dimostri che, dal suo operato, non derivino né aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell'impianto, né, tanto meno, squilibri termici pregiudizievoli della regolare erogazione del servizio (Cass. n. 5974/2004 Cass. n. 6923/2001 Cass. n. 1775/98; Cass. n.1597/95; Cass.n. 4653/90)».
Con la sentenza in commento, quindi, l'ufficio capitolino specifica a quali condizioni è possibile distaccarsi dal riscaldamento comune in piena armonia con gli interessi altrui e senza dover continuare a pagare i costi e la manutenzione ordinaria dell'impianto «i condomini che intendono distaccarsi dall'impianto centralizzato possono farlo, ma a due condizioni:
- che il distacco non danneggi il funzionamento dell'impianto centralizzato;
- che, se il distacco provochi degli aumenti delle spese per gli altri condomini, la percentuale d'aumento venga da loro sostenuta (Cass. n. 11152/97; Cass. n. 1775/98)».
Distacco dal riscaldamento centralizzato: come bisogna dimostrare che è legittimo?
Il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato è ammesso dalla legge e non necessita di alcuna autorizzazione assembleare.
Tuttavia, affinché sia legittimo, è necessario che da esso non derivi alcun malfunzionamento della struttura e/o un aumento dei costi a carico degli altri. Per dimostrare ciò, però, non può essere sufficiente la mera dichiarazione dell'idraulico.
Per quanto, infatti, possa essere un operaio affidabile, non ha, infatti, le competenze per poter eseguire i calcoli e le valutazioni che un'operazione del genere richiede.
Il condomino che intende distaccarsi, quindi, per non avere problemi con l'assemblea e, in generale, col fabbricato, non può esimersi dal produrre la perizia di un termotecnico con la quale comprova che a seguito del distacco si sono verificate le sopra citate condizioni di legge. In caso contrario, dovrà continuare a partecipare ai costi e alla manutenzione del riscaldamento centralizzato come se nulla fosse accaduto.
Fonte: https://www.condominioweb.com/distacco-impianto-di-riscaldamento-hanno-valore-le-dichiarazioni-del-p