Superbonus e bonus ordinari. Dal 1/1/2023 fuori gioco le imprese che non sono in possesso della certificazione SOA
È quanto prevede il nuovo articolo 10-bis del DL 21/2022, per lavori di importo superiore a 516 mila euro
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Dal 21 maggio 2022 è entrato in vigore il DL 21/2022 che, all'art. 10-bis, con il fine di contrastare le frodi, ha previsto il riconoscimento del Superbonus (e anche dei bonus ordinari nel caso si voglia accedere allo sconto in fattura o alla cessione del credito), solo per i lavori affidati ad imprese in possesso dell'attestazione SOA.
In realtà è stato previsto un periodo "cuscinetto" che parte proprio dal 01/01/2023 e che, se ben utilizzato, può consentire alle imprese di mettersi in regola e ai committenti di non rimanere a piedi. Ma occorre prestare molta attenzione perché l'ottenimento della SOA non è scontato.
Che cos'è la certificazione SOA
La SOA è un attestato che, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgsl. 50/2016, comprova la capacità economica e tecnica di un'impresa di qualificarsi per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori di importo maggiore a € 150.000,00 e conferma inoltre che il soggetto certificato sia in possesso di tutti i requisiti necessari alla contrattazione pubblica.
Una volta ottenuta, la certificazione SOA vale cinque anni (previa conferma di validità al terzo anno) e viene emessa, da organismi appositamente autorizzati, al termine di un'approfondita valutazione dei requisiti imposti dalla legge, riscontrabili negli ultimi dieci esercizi di attività dell'impresa interessata; in particolare, ai fini del rilascio, vengono presi in considerazione i lavori eseguiti negli ultimi dieci anni e i cinque migliori documenti di reddito tra gli ultimi dieci approvati e depositati.
I lavori per i quali vale il nuovo obbligo
Si tratta di un obbligo riferito ai lavori di importo superiore a 516 mila euro per i quali si intende beneficiare delle detrazioni fiscali, indipendentemente da quali esse siano, qualora il contribuente voglia effettuare la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Se invece decide di optare per la detrazione diretta dalla dichiarazione dei redditi serve la SOA solo nel caso del Superbonus 110% (o 90%).
Le date entro cui la SOA diventa obbligatoria
Fino al 31/12/2022 non c'erano obblighi di alcun tipo in merito alla qualificazione dell'impresa. Anche se i lavori dovessero proseguire nel 2023 (sulla base di un contratto di appalto sottoscritto in data antecedente al 21 maggio 2022), non vi sono prescrizioni in tal senso.
Invece per i contratti di appalto sottoscritti dopo il 21/05/2022, i cui lavori proseguono nel 2023, con fine entro il 30/06/2023, il decreto prevede che l'impresa affidataria abbia almeno avviato le procedure di qualificazione per l'ottenimento della SOA. Tale dimostrazione si intende soddisfatta mediante la sottoscrizione di un contratto con una società di attestazione.
In ogni caso, se i lavori non sono chiusi entro il 01/07/2023 l'impresa che li esegue o che riceve i pagamenti deve avere ottenuto l'attestazione SOA.
Al contrario, qualora l'impresa non riesca ad averla entro il 01/07/2023 le spese sostenute dal committente entro tale data potranno godere dei bonus fiscali, mentre quelle successive no.
Ciò che conta, ai fini dell'obbligo di qualificazione, è la data di sottoscrizione del contratto di appalto, che deve essere sempre dimostrata mediante apposizione di data certa (ad esempio mediante trasmissione a mezzo pec).
Quale SOA occorre avere
La SOA non è una qualificazione omnicomprensiva. Il DPR 207/2010 individua infatti ben 52 categorie di opere (suddivise in "generali" e "specializzate"):
- 13 categorie riguardano opere di carattere generale
- 39 categorie riguardano opere specializzate.
Il tipo di qualificazione che deve possedere l'impresa deve essere specificato dal progettista nel capitolato d'appalto (e di conseguenza nel contratto d'appalto), sulla base della tipologia delle opere che devono essere realizzate.
Così ad esempio se si deve realizzare un cappotto termico e un ascensore, il primo di importo 500.000 euro e il secondo di importo 50.000 euro (totale 550.000) servirà una SOA generica (ad esempio OG1) per la categoria prevalente (il cappotto), mentre servirà una SOA specializzata (ad esempio OS4) per la categoria di lavori scorporabile inerente all'ascensore.
Pertanto è sbagliato (o può prestare il fianco a possibili contenziosi) indicare in modo generico nel contratto di appalto la condizione che l'impresa sia in possesso della SOA, senza specificare quale.
Come può tutelarsi il committente
Come al solito, quando si tratta di ottenimento dei benefici fiscali le responsabilità si intrecciano e gli interessi del committente sono strettamente correlati all'operato dei professionisti e dell'impresa.
Nel caso specifico, qualora l'impresa appaltatrice non ottenga la SOA entro i termini è evidente che il committente andrà incontro, per primo, a problematiche rilevanti, poiché gli sarà precluso l'accesso ai bonus, nel caso di lavori di importo superiore a 516.000 euro.
Pertanto sarà opportuno che, in fase di affidamento dell'appalto, venga specificato a chiare lettere nel contratto l'impegno dell'impresa ad ottenere la giusta certificazione SOA e l'eventuale rimborso dei danni subiti in caso di mancato ottenimento entro i termini.
Se invece l'impresa è già in possesso della SOA dovrà dichiararlo espressamente nel contratto di appalto, specificando il relativo numero e la data di rilascio dell'attestazione, nonché la data di scadenza e l'impegno al rinnovo della stessa.
Fonte: https://www.condominioweb.com/superbonus-e-bonus-ordinari-dal-fuori-gioco-le-imprese.20151#2