Le vecchie bollette dell'acqua si prescrivono dopo cinque anni
La natura privatistica del rapporto di utenza idrica comporta che il termine di prescrizione per il diritto alla riscossione dei canoni idrici ha durata quinquennale
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Le "bollette pazze" dai costi esorbitanti sono purtroppo frequenti, anche all'interno delle realtà condominiali. In questi casi, l'utente ha l'onere di contestare immediatamente il presunto malfunzionamento al gestore del servizio affinché effettui i dovuti accertamenti sull'apparecchio.
Solo se quest'ultimo risulta perfettamente funzionante l'utente che lamenta l'eccessiva contabilizzazione dei consumi dovrà fornire prova dell'anomalia degli stessi, ad esempio dimostrando che derivano da perdite non a lui imputabili.
C'è però un altro modo per difendersi dalle fatture esorbitanti dei consumi idrici: quello di eccepire la loro prescrizione. È noto che la legge (n. 205 del 27 dicembre 2017) abbia previsto che nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescriva in due anni, limitandone però l'ambito di applicazione alle sole fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 per il settore elettrico, al 1° gennaio 2019 per il settore gas e al 1° gennaio 2020 per settore idrico.
Invece, le vecchie bollette dell'acqua si prescrivono dopo cinque anni, rispettando pertanto il principio di cui all'art. 2948, nr. 4), cod. civ., secondo cui si applica il termine quinquennale a «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». Esattamente questo è il principio affermato dal Tribunale di Catanzaro con la sentenza n. 1715 del 30 novembre 2022.
La prescrizione del pagamento dei vecchi consumi idrici
Un condominio si opponeva all'ingiunzione di pagamento avanzata dal Comune e dalla concessionaria della riscossione con riferimento al mancato pagamento del canone idrico relativo all'annualità 2003 e agli interessi sullo stesso.
La responsabilità penale dell’amministratore di condominio
Con l'atto di opposizione si eccepiva la prescrizione per decorrenza del relativo termine quinquennale, essendo stato notificato il sollecito di pagamento solo dieci anni dopo (nel 2013), mentre l'ingiunzione di pagamento impugnata risultava notificata solo nel 2018.
Il condominio concludeva pertanto chiedendo che il giudice accertasse la prescrizione della pretesa creditoria dell'ente e, per l'effetto, dichiarasse che nulla era dovuto dalla compagine a titolo di consumi idrici, domandando altresì il pagamento integrale delle spese di lite, anche in considerazione della condotta non collaborativa della società di riscossione, la quale non aveva nemmeno riscontrato l'istanza in autotutela promossa dal condominio prima ancora che il contenzioso venisse (inutilmente) instaurato.
Il diritto alla riscossione dei canoni idrici si prescrive in cinque anni
Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 1715 del 30 novembre 2022 in commento, ha accolto l'opposizione del condominio, essendo ampiamente spirato il termine di prescrizione quinquennale che si applica a tutte le bollette dell'acqua anteriori al 2020.
Secondo il giudice calabrese, non ci sono dubbi circa il fatto che la fattispecie in esame vada ricondotta nell'alveo del contratto di somministrazione (Cass., SS.UU., ord. 27.11.2002 n. 16838) e alle norme che lo disciplinano che va fatto riferimento.
La natura privatistica del rapporto di utenza idrica comporta che il termine di prescrizione per il diritto alla riscossione dei canoni idrici ha durata quinquennale ex art. 2948, n. 4), cod. civ., in analogia con tutti gli altri contratti di somministrazione periodica.
Al riguardo la Cassazione ha chiarito con riferimento alle obbligazioni periodiche, ovverosia alle obbligazioni che, come quella oggetto di esame, «si caratterizzano per il fatto di essere passibili di adempimento solo con il decorso del tempo, di guisa che soltanto attraverso il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa de rapporto obbligatorio e può essere appagato l'interesse del creditore ad ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni per il tramite della ricezione di più prestazioni aventi un titolo unico e però ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre, nel senso che ciascuna di esse non ha con quelle precedenti e successive altro legame che non sia quello di essere fondata sul medesimo, comune rapporto giuridico» (Cass., SS.UU., 9.2.2011 n. 1362).
La decorrenza del termine di prescrizione
Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione non è sufficiente che la richiesta di pagamento pervenga al domicilio dell'utente-debitore entro la scadenza del quinto anno successivo a quello in cui il consumo si è verificato, in quanto tale termine può essere interrotto solo se il creditore ha la certezza che il debitore ha ricevuto l'atto inviatogli tramite la ricezione della raccomandata (Cass., sent. n. 13588/2001).
Nella fattispecie, facendo applicazione degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, il momento di perfezionamento della notifica dell'ordinanza ingiunzione va individuato allorquando l'atto è pervenuto nella conoscibilità del destinatario.
Il diritto di credito avrebbe potuto essere vantato con il compimento di altri atti interruttivi della prescrizione di cui la società di riscossione non ha fornito prova.
Ed invero, esaminata la documentazione in atti, viene in rilievo che la fattura del 30 aprile 2005 relativa ai canoni acqua 2003 risulta inviata dal Comune con posta semplice; il relativo sollecito era stato notificato solo nel 2008. Quanto al sollecito di pagamento del 2013, il Comune non ha fornito prova dell'avvenuta ricezione da parte del Condominio.
Conclusioni
Tanto chiarito, tenuto conto del termine di prescrizione quinquennale deve affermarsi che alla data in cui il Condominio ha ricevuto la raccomandata contenente l'ordinanza/ingiunzione (nel 2018), il termine di prescrizione fosse già spirato.
Fonte: https://www.condominioweb.com/le-vecchie-bollette-dellacqua-si-prescrivono-dopo-cinque-anni.20048