L'amministratore farà bene ad ottenere il certificato di prevenzione incendi: la condanna penale è dietro l'angolo
La Cassazione penale lo pretende e non accetta scusanti
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Il condominio, in persona dell'amministratore è tenuto ad attivarsi per ottenere il certificato di prevenzione incendi. Qualora l'amministratore di condominio non si dovesse attivare verrebbe considerato responsabile per inadempimento verso il condominio per le sanzioni eventualmente ad esso irrogate, salvo azione di revoca per gravi irregolarità e ferme restando eventuali responsabilità penali che discendono dal mancato adempimento. Tali responsabilità per configurarsi non necessitano di fatti dannosi per persone o cose riconducibili all'assenza del certificato quale loro conseguenza; in altre parole è possibile ipotizzare una responsabilità penale dell'amministratore per mera dimenticanza della presentazione della SCIA antincendio.
Mancata richiesta del certificato di prevenzione incendi e responsabilità penale dell'amministratore
Recentemente la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto avverso il decreto di condanna emesso, a seguito di rito abbreviato, dal GUP del Tribunale di Milano, con il quale l'amministratore di un condominio di altezza superiore a 24 metri era stato condannato al versamento di un'ammenda di € 1.200,00, per non aver presentato la SCIA antincendio, sul presupposto dell'esistenza nella centrale termica e nei box auto di materiali infiammabili. L'imputato notava che la mera altezza di un fabbricato non costituiva "attività", né implicava detenzione o impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti; inoltre faceva presente che, in relazione alla detenzione o all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, non era stato fornito alcun elemento di prova. Secondo la Cassazione però tale detenzione o impiego è una conseguenza della presenza della centrale termica e dei box per le automobili. È normale che l'amministratore del condominio, nell'ambito dell'attività svolta, detenga e impieghi prodotti incendiabili, infiammabili ed esplodenti (ragionamento ineccepibile in relazione alla centrale termica ed ai box, anche se gravi pericoli per l'incolumità personale e dei beni possono derivare, ad esempio, dagli apparecchi alimentati ad energia elettrica funzionali all'illuminazione degli spazi comuni). Per la Cassazione, quindi, la disponibilità, da parte di un condominio relativo ad un edificio di altezza superiore a 24 metri, di prodotti infiammabili o incendiabili atti a procurare, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità personale e dei beni, risulta classificabile tra quelle "nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza" (Cass. pen., sez. III, 28/05/2021, n. 34586).
Violazione della normativa antincendio e tentativo inutile di difendersi "scaricando la colpa" sull'ex amministratore
Un amministratore - condannato per la violazione della normativa antincendio- ricorreva in cassazione sostenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto assolverlo poiché era subentrato nell'amministrazione dell'edificio e si era fidato di quanto dichiaratogli dal precedente amministratore che lo aveva rassicurato circa il rispetto della normativa antincendio, in quanto aveva presentato, in precedenza, un progetto di adeguamento di prevenzione incendi, il quale aveva ottenuto il parere favorevole dei Vigili del fuoco. Successivamente erano state realizzate le opere e gli impianti in conformità alle prescrizioni impartite dai Vigili del fuoco ed era stato richiesto il certificato di prevenzione incendi, ma la domanda era stata smarrita perché era confluita in un faldone diverso del Comando provinciale dei Vigili del fuoco. La Cassazione ha notato che dalla lettura della sentenza impugnata è risultato che la struttura ispezionata dai Vigili del Fuoco non era a norma e non era stata chiesta la visita di controllo. Per i giudici supremi in tali casi si deve affermare la colpevolezza dell'imputato che amministra la struttura, non essendo di certo sufficienti le rassicurazioni verbali del precedente amministratore (Cass. pen., sez. III, 17/05/2019, n. 40381). In quest'ottica la Cassazione ha recentemente dichiarato inammissibile il ricorso di un amministratore condominiale avverso una sentenza che lo aveva condannato al pagamento di euro tremila alla cassa delle ammende per non avere presentato l'istanza di rilascio del certificato antincendio previsto dall'articolo 20, comma primo, del Dlgs 139/2006. Inutile la difesa dell'amministratore che sosteneva la sua irresponsabilità poiché era subentrato ad un precedente amministratore che era rimasto inerte. Del resto, come ha precisato la Cassazione, l'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 139/2006, intende presidiare con la sanzione penale l'obbligo in questione anche in una fase successiva all'inizio di una delle attività "soggette", senza limiti di tempo, in quanto non prevede un termine finale e, anzi, attribuisce rilevanza penale pure all'omessa presentazione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio. In ogni caso i giudici supremi hanno escluso l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per la tenuità del fatto, ex articolo 131 bis c.p., sia perché non è stata richiesta nel giudizio di merito, sia perché si basava su elementi di fatto non valutabili nel giudizio di legittimità (Cass. pen., sez. VII, 16/09/2022, n. 39218).
Fonte: Certificato, Incendio, antincendio, amministratore, prevenzioneincendi