Revoca amministratore non obbligatorio, chi ritira la documentazione?
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Nel condominio in cui vivo siamo cinque proprietari; all'ultima assemblea abbiamo deciso di revocare l'amministratore, in quanto non obbligatorio.
Dopo qualche giorno l'amministratore revocato ha scritto a tutti i condòmini spiegando che sono disponibili presso il suo studio i documenti inerenti il condominio.
Ci ha altresì scritto che siccome la cassa è pari a zero non può effettuare pagamenti ed essendo stato revocato non ha alcun obbligo di anticipare somme.
Nessuno di noi, al momento, vuole andare a prendere queste carte. Io se non ci sono alternative sono disponibile al ritiro, ma non è che poi divengo amministratore di fatto?
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Partiamo dalla norma che disciplina il passaggio di consegne. Il riferimento è all'ottavo comma dell'art. 1129 c.c. che recita:
Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.
Com'è evidente dalla lettura del dettato normativo, non si fa espresso riferimento alla persona cui consegnare questi documenti. In effetti se si tratta di revoca con successiva nuova nomina, è chiaro che la documentazione debba essere consegnata al nuovo amministratore, ma nel caso come quello che ci ha sottoposto il nostro lettore, siccome ciò non è possibile, la consegna andrà effettuata ad uno dei condòmini.
Prima di vedere a chi effettuare la consegna, è utile soffermarsi brevemente sull'attività urgente. È pacifico che l'amministratore condominiale, specie se revocato, non abbia obbligo di effettuare anticipazioni, ma in relazione alle utenze ed ai servizi in scadenza di pagamento, egli è comunque tenuto a informare i condòmini della necessità di provvedere all'adempimento.
Consegna della documentazione
La legge non specifica nemmeno i termini; questi, secondo un normale criterio di ragionevolezza, devono avvenire nel minor tempo possibile, contemperate le relative esigenze e contingenze, al fine di garantire la continuità gestionale del condominio, qualunque essa sia.
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Se i condòmini hanno scelto di non nominare alcun amministratore, perché non tenuti, i documenti devono tornare nella loro disponibilità. In assenza dell'indicazione di un delegato alla consegna, deve ritenersi che chiunque di essi possa essere chiamato a ritirarli.
All'obbligazione personale dell'amministratore di consegnare, nei modi e nei tempi indicati, corrisponde l'obbligazione solidale dei condòmini di ritirare. In assenza di adempimento da parte di essi si può anche giungere ad un'azione giudiziaria volta ad ottenere quel risultato.
Il condòmino che ritira la documentazione, dunque, è solo uno tra i vari che ha adempiuto a quanto impostogli dalla legge, non certamente un amministratore di fatto e nemmeno un così detto facente funzione (art. 1129, sesto comma, c.c.)
Chiaramente tale qualifica potrà essergli riferita se dopo l'apprensione delle cose condominiali abbia iniziato a compiere atti volti alla gestione della compagine. Tra di essi, ad avviso dello scrivente, non vanno ricompresi l'eventuale chiusura del conto condominiale (obbligatorio solo in caso di amministratore) e la voltura del codice fiscale, oltre che dell'indirizzo al quale recapitare le utenze.
- Quando l'amministratore uscente non vuole consegnare i documenti
- Se l'amministratore omette di consegnare la documentazione fiscale i danni possono essere notevoli!
- Amministratore colpevole di appropriazione indebita se non consegna i documenti e la cassa.
Fonte: www.condominioweb.com