Recupero crediti contro il condominio, il foro è quello del consumatore
Quali le conseguenze di un decreto ingiuntivo verso il condominio chiesto al giudice sbagliato per violazione delle norme sul foro del consumatore? Fonte: https://www.condominioweb.com/recupero-crediti-contro-il-condominio-il-foro-e-quello-del.18110
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Decreto ingiuntivo nullo per violazione delle norme sul foro del consumatore
La sentenza del Tribunale di Milano n. 3658 del 2021 lo ribadisce: come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia, il condominio va considerato un consumatore; ad esso dunque si applicano le norme previste per il consumatore, nella specie quella del Codice del Consumo che indica come criterio per l'individuazione del giudice competente quello della residenza o del domicilio eletto del consumatore.
Conseguentemente, come meglio vedremo più nel dettaglio, il Giudice dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto.
La norma sul foro del consumatore nel codice del consumo
Dove va incardinato il giudizio civile se una delle parti è un consumatore?
Specificando quanto anticipato, aggiungiamo che Il Codice del Consumo include tra le clausole contrattuali che si presumono vessatorie fino a prova contraria quella che ha per oggetto o per effetto di "stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore".
Il codice prevede poi che le dette clausole sono nulle.
Individuazione del giudice competente e opposizione a decreto ingiuntivo
Ricordiamo brevemente, per quel che ci riguarda, cosa prevedono le norme in materia di richiesta del decreto ingiuntivo e di opposizione allo stesso.
Il decreto ingiuntivo è un ordine giudiziale di pagamento e/o consegna. A tale procedura, particolarmente spedita, può farsi ricorso a determinate condizioni (sostanzialmente che si faccia valere prova scritta del credito e quanto alla richiesta di pagamento di somma di denaro, che questa sia liquida, cioè determinata nel suo ammontare), oltre che, naturalmente, nel rispetto di modalità procedimentali.
Chi intende chiedere l'emissione del decreto ingiuntivo deposita il ricorso (insieme ai documenti che fondano la sua richiesta e alla nota di iscrizione a ruolo) presso la cancelleria del giudice che ritiene competente. Il giudice deve essere correttamente individuato secondo le norme che riguardano la competenza per valore e quella per territorio.
Come detto, se una delle parti è un consumatore è competente il giudice individuato dalle norme del Codice del Consumo.
Onde evitare che il decreto ingiuntivo diventi titolo esecutivo (e quindi consenta l'esecuzione forzata) è necessario, qualora lo si intenda contestare, proporre opposizione entro quaranta giorni dalla notifica; l'opposizione dev'essere proposta notificando l'atto di citazione che dovrà poi essere depositato (con il fascicolo di parte e la nota d'iscrizione a ruolo) presso la cancelleria del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo per l'eventuale iscrizione a ruolo.
Condominio e foro del consumatore, la decisione del Tribunale di Milano n. 3658 del 2021
Nel caso in commento il decreto è stato chiesto al Tribunale di Milano nei confronti di un condominio di Monza, il quale ha proposto opposizione rilevando tra l'altro il difetto di competenza del giudice adito.
Nonostante il riconoscimento del difetto da parte dell'opposto (cioè della parte che aveva chiesto il decreto a cui era stata proposta opposizione), non viene pronunciata la cessazione della materia del contendere, ed il procedimento prosegue così sino alla decisione, in quanto l'opponente insiste per la refusione delle spese (mentre la controparte ne chiede la compensazione).
In sentenza il giudice dichiara la nullità del decreto perché emesso da giudice incompetente e condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite spiegando che "le spese di lite non possono essere compensate, in ragione della necessità per l'attore di sostenere i costi di difesa a causa dell'erronea scelta del foro da parte del convenuto opposto, attore sostanziale".
Non può dirsi cessata la materia del contendere se la lite persiste anche se solo sulle spese
Come detto, il giudizio prosegue pur avendo il convenuto riconosciuto il difetto di competenza; il proseguo riguarda solo la liquidazione delle spese. La lite, infatti, sul punto non può dirsi cessata e si rende necessaria una decisione.
Il giudice richiama sul tema l'ordinanza n. 22446 del 2016 della Corte di Cassazione secondo cui in sintesi la cessazione della materia del contendere postula l'eliminazione di ogni posizione di contrasto (la sentenza richiamata riguarda la liquidazione delle spese del CTU).
Il condominio come consumatore
Quanto alla questione circa la competenza, questa è ritenuta fondata.
Il Giudice ricorda che la giurisprudenza di Legittimità (Ord. n. 10086/2001 e poi Ord. n. 10679/2015) ha affermato il principio per cui, essendo il condominio un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, ai contratti conclusi tra un professionista e l'amministratore di condominio deve applicarsi la disciplina di tutela del consumatore.
Il concetto di fondo è nel fatto che l'amministratore agisce come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali sono qualificabili come consumatori, essendo persone fisiche che operano per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.
Infatti, secondo la definizione di consumatore contenuta nel codice del consumo è consumatore o utente "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta".
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