Pulizia scale in nero: cosa rischiamo?

Obbligo di conto corrente condominiale e di tracciabilità dei pagamenti: chi è responsabile per il lavoro irregolare in condominio?

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Il condominio necessita di una gestione continua delle parti comuni dell'edificio. Tra i servizi che praticamente tutte le compagini condominiali (soprattutto quelle di grandi dimensioni) commissionano v'è sicuramente quello della pulizia delle scale.

Spesso l'amministratore decide di affidarsi a persone non professioniste, cioè a individui che effettuano questo tipo di attività soltanto saltuariamente; altre volte, pur prediligendo una ditta vera e propria, si preferisce lo stesso non lasciare traccia del pagamento.

Cosa si rischia se la pulizia delle scale avviene in nero?

Sin da subito possiamo anticipare che, a partire dal 2017, al condominio è vietato in maniera assoluta effettuare qualsiasi tipo di pagamento in contanti.

L'obbligo di pagamento tramite conto corrente bancario o postale intestato al condominio è di tipo assoluto, essendo applicabile anche per il saldo delle prestazioni di appalto di importo inferiore al tetto dei duemila euro, attualmente previsto quale limite per i pagamenti in contanti dalla normativa antiriciclaggio.

Quali sono i rischi per i condòmini? Chi è sanzionato nel caso di lavoro in nero? Scopriamolo insieme.

 

Condomino: obbligo del conto corrente

Le basi per scongiurare pagamenti in nero da parte del condominio furono gettate già con la riforma del 2012, allorquando fu previsto, all'art. 1129, comma settimo, c.c., che «L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica».

La norma appena citata soddisfa l'esigenza di attuare il principio di trasparenza dell'operato dell'amministratore nella gestione condominiale, teso alla redazione di un rendiconto chiaro delle entrate ed uscite, nonché alla tracciabilità delle somme incassate, a titolo di quote condominiali, e delle spese effettuate.

Attenzione, però. Va precisato che l'obbligo del conto corrente condominiale non significa che ogni tipo di incasso o di spesa debba essere pagato con strumenti tracciabili: l'importante è che la somma di danaro, anche se acquisita brevi manu, transiti per il conto.

Condominio: il divieto del pagamento in contanti ai fornitori

A partire dal 1° gennaio 2017, con l'entrata in vigore della legge n. 232/2016 (Legge Finanziaria 2017), sono vietati i pagamenti in contanti da parte del condominio per le prestazioni di servizi.

Il divieto si applica a qualsiasi importo, anche se inferiore ai duemila euro (limite vigente al 2021 per i pagamenti in contanti). La sanzione prevista nel caso di violazione del precetto è pari a tremila euro.

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Il pagamento di tali prestazioni dovrà quindi avvenire utilizzando uno dei seguenti strumenti:

  • bonifico bancario o postale;
  • assegno bancario o postale;
  • assegno circolare o vaglia postale;
  • carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

La disposizione normativa in esame trova applicazione con specifico riguardo ai soli corrispettivi dovuti dal condominio a favore degli appaltatori di opere o servizi che svolgono tali attività nell'ambito dell'esercizio di impresa.

Si tratta, quindi, dei compensi dovuti per le prestazioni convenute nei contratti d'opera in generale e, in particolare, nei contratti che comportano l'assunzione, nei confronti del committente, di un'obbligazione avente a oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un'opera o servizio, nonché l'assunzione diretta, da parte del prestatore d'opera, del rischio connesso con l'attività, svolta senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Ad esempio, se il condominio acquista un bene, la norma sull'obbligo di pagare con strumenti tracciabili non opera; resta tuttavia l'obbligo di far transitare la spesa sul conto corrente.

Del pari, non vi è obbligo di pagamento tramite conto corrente bancario o postale, in quanto non rappresentano appalti di opere e/o servizi, l'acquisto delle utenze (energia elettrica, telefonia, acqua, gas, ecc.), delle polizze assicurative, dei servizi di trasporto e di deposito.

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Relativamente agli eventuali compensi corrisposti dal condominio per prestazioni di lavoro autonomo (ad esempio prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri, commercialisti, ecc.), anche di tipo occasionale, va evidenziato che essi non sono soggetti all'obbligo di tracciabilità bancaria o postale, atteso che la disposizione fa esplicitamente riferimento a prestazioni svolte nell'esercizio di impresa.

Condominio: sanzioni per lavori in nero

Come detto, la violazione dell'obbligo di pagare con strumenti tracciabili è punita con la sanzione amministrativa fino a tremila euro. Ma non solo.

In caso di lavoro nero, il D. lgs. n. 151/2015 prevede sanzioni per il datore di lavoro (condominio e amministratore) fino a 36mila euro.

Per la precisione, Il datore di lavoro che non stipula un regolare contratto per il suo dipendente rischia sanzioni che partono da una fascia minima di 1.500 - 9.000 euro (se i giorni di impiego effettivo sono meno di 30) e arrivano fino a un massimo di 36.000 euro, se l'impiego effettivo supera i 60 giorni.

Queste multe sono riferite a ogni singolo lavoratore: se quindi ne vengono scoperti due (che magari si danno il turno a seconda degli orari e degli altri impegni), va tutto raddoppiato.

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L'importo varia a seconda dei giorni d'impiego in cui il dipendente ha prestato servizio. Per il lavoratore in nero non sono previste sanzioni, tranne il caso in cui nel caso in cui riceva l'indennità di disoccupazione dall'Inps.

Con riferimento all'evasione fiscale, il contribuente ha a disposizione due strade per denunciare un episodio di cui è testimone: rivolgersi alla Guardia di Finanza o all'Agenzia delle Entrate.

Il reato scatta al verificarsi di alcuni eventi in relazione ad illeciti che si contraddistinguono per la quantità o per la qualità del reato e che possono consistere nell'emissione di fatture false, per costi inesistenti al fine di fruire di agevolazioni di imposta o per abbattere il reddito imponibile Irpef o Ires.

Con riferimento, infine, al mancato rispetto dei principi sulla sicurezza sul lavoro, su denuncia presso l'Ispettorato del Lavoro, si rischiano risvolti civili e penali.

Pulizia scale condominiali dopo lavori in appartamento

Pulizia scale in nero: cosa si rischia?

Nel caso di pulizia delle scale in nero, si rischiano le seguenti sanzioni a seconda del soggetto che presta il servizio:

  • se si tratta di servizio affidato a una ditta che esercita tale attività a livello imprenditoriale e regolarmente, allora il pagamento in nero rischia di violare sia l'obbligo di stipulare regolare contratto (lavoro nero, con sanzioni massime fino a 36 mila euro) che quello di pagare con strumenti tracciabili (trattandosi di contratto con fornitore di servizio che esercita attività imprenditoriale.

    Sanzione di tremila euro);

  • al contrario, se il servizio di pulizia delle scale non è affidato a soggetto che esercita attività d'impresa, si viola altresì la legge n. 82 del 1994 e il decreto ministeriale attuativo n. 274 del 7 luglio 1997, con applicazione delle conseguenti sanzioni.

Lavori in nero in condominio: chi è responsabile?

La responsabilità del lavoro bile?

La responsabilità del lavoro in nero è sempre del commitente, ossia di colui che ha commissionato e paga il lavoro stesso.

Nel caso del condominio, quindi, la responsabilità è comune tra l'intera compagine condominiale e l'amministratore.

Multe e sanzioni per evasione del pagamento contributivo, infatti, sono sempre a carico del datore di lavoro.

Fonte: https://www.condominioweb.com/pulizia-scale-in-nero-quali-rischi-per-il-condominio.17848