Il muro di contenimento non è una costruzione finché svolge soltanto la specifica funzione cui è destinato
Che funzione svolge il il muro di contenimento del terrapieno? Perché a determinati fini può non essere considerato una costruzione? 150
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Il muro di contenimento di un terrapieno è una costruzione ai fini del calcolo delle distanze di cui all'art. 873 c.c.?
Dipende dall'altezza rispetto alla sua funzione.
Questa la risposta.
Che cosa vuol dire fuori dall'angusto linguaggio giuridico?
Prima di rispondere vediamo più da vicino che cosa vuol dire costruzione.
Costruzione, la definizione secondo la Cassazione
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, "ai fini dell'osservanza delle distanze legali di cui agli artt. 873 e seguenti c.c., nonché di quelle prescritte dagli strumenti urbanistici o normativi che integrano la disciplina codicistica, deve considerarsi costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, e ciò indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera, dai caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, dall'uniformità o continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione e dalla sua funzione o destinazione".
Data questa definizione di carattere generale, proseguono gli ermellini, "per quanto riguarda gli sporti, le terrazze, le scale esterne o, in genere, i corpi avanzati costituenti aggetti di un edificio, questi, ove siano stabilmente incorporati nell'immobile e non abbiano una funzione meramente decorativa od ornamentale, accrescono la superficie, il volume e la funzionalità dell'immobile cui accedono e rientrano nel concetto civilistico di costruzione, per cui di essi deve tenersi conto ai fini delle distanze, che vanno misurate dal limite dei manufatti aggettanti verso il vicino" (Cass. 28 settembre 2007 n. 20574).
Muro di contenimento, quando non è una costruzione?
In questo contesto si potrebbe obiettare: il muro di contenimento del terrapieno non è completamento interrato, anzi in alcune situazioni abitative, così dette a terrazza, il muretto è pienamente visibile; tuttavia, fintanto che adempie alla sola funzione di arginare il terreno vicino non può essere considerato costruzione ai fini del computo delle distanze.
In tal senso si è espressa negli anni passati la Corte di Cassazione, specificando che "il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento; la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, invece, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico, ed alla medesima disciplina devono ritenersi soggetti, perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente" (Cass. n. 145/06 e 243/92) (Cass. 13 settembre 2012 n. 15391).
La parte esorbitante questa funzione, tuttavia, dev'essere considerata tale e quindi soggetta alla normativa sulle distanze di cui all'art. 873 c.c.
Ricordiamo che ai sensi della norma testé citata:
"Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore".
Muro di contenimento in condominio, di chi la proprietà
Non è detto che il muro di contenimento sia condominiale.
Spesso, la giurisprudenza ha concluso che il muro avente funzione di contenimento di un giardino privato debba essere considerato di proprietà del titolare di quel giardino, vista questa precipua funzione, a meno che non risulti diversamente dal titolo.
Naturalmente questa conclusione va, come si suol dire, valutata caso per caso.
Un muro di contenimento avente la funzione propria di salvaguardare anche una parte condominiale dovrà essere considerato certamente in condominio e magari in condominio parziale se solamente alcune unità immobiliari traggono utilità del medesimo.
In questi casi, salvo diversa convenzione (leggasi accordo tra tutti i condòmini), la spesa per interventi conservativi andrà ripartita tra tutti i condòmini - o tra i condòmini interessati, nel caso di condominio parziale - sulla base dei millesimi di proprietà.
In caso di contrasto sulla natura condominiale del bene la questione dovrà essere risolta in sede giudiziale, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Fonte: https://www.condominioweb.com/che-funzione-svolge-il-il-muro-di-contenimento-del-terrapieno.1162