Assemblea on-line: cosa scrivere per la prima convocazione?

È obbligatorio svolgere anche quella in modalità videoconferenza?

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Lo svolgimento dell'assemblea in videoconferenza, al di là dei normali imbarazzi di amministratore e tecnici in relazione all'uso di strumenti non sempre familiari, porta con sé una serie di quesiti e dubbi.

Uno, ad esempio, ce lo scrive un nostro lettore, un amministratore, che ci espone il seguente caso:

Buongiorno amici di Condominioweb!

Vi scrivo per una questione inerente all'assemblea on-line.

Vi spiego: in un condominio che amministro tutti i condòmini, sono dodici, mi hanno chiesto, con apposito modulo sottoscritto da tutti, la convocazione di un'assemblea in videoconferenza.

Formulario del condominio e delle locazioni, 218 moduli

 

Visto che per il Covid non riusciamo a riunirci da quest'estate e avendo un po' di cose da affrontare, non solo il superbonus (ma non manca!), mi è sembrato doveroso dover dar seguito alla richiesta.

Non essendomi state avanzate indicazioni particolari sulla piattaforma ho scelto io. Ho fatto, come si suol dire, un po' di esercizio e adesso sono pronto ad utilizzarla.

Ora però mi pongo un problema: di solito, come in tutti i condomini, non sfruttiamo mai la prima convocazione. Dato che per creare la riunione on line dovrei specificamente crearne una per la prima convocazione, devo necessariamente farlo oppure posso evitare indicando direttamente e solo la seconda?

Grazie, vi apprezzo molto!.

Documentazione della prima convocazione dell'assemblea condominiale, che cosa fare?

Siamo noi ad essere grati al nostro lettore per l'apprezzamento e speriamo di chiarire del tutto i suoi dubbi.

Assemblea on-line, nessuna differenza con quella in presenza

Come sempre per essere chiari - e sappiamo in materia condominiale, ahinoi, alle volte non è possibile - la prima cosa da fare a è quella di leggere le norme di riferimento.

Al riguardo ci giunge in soccorso il terzo comma dell'art. 66 disp. att. c.c. a mente del quale:

L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa.

In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati..

Fortunatamente per noi questa volta la legge è chiara: l'assemblea on-line, al di là di alcuni accorgimenti formali riguardanti la verbalizzazione - indicati dal sesto comma del citato art. 66 e ai nostri non rilevanti - è un'assemblea come una tradizionale riunione in presenza.

L'avviso di convocazione differisce solamente perché in esso, se ci si riunirà a distanza deve essere indicata la piattaforma elettronica sulla quale avverrà l'assemblea.

Tutto qui. Per il resto non cambia nulla: modalità e tempistica di comunicazione dell'avviso, destinatario, intervallo di tempo necessariamente intercorrente tra prima e seconda convocazione. Tutto resta uguale.

=> Assemblea di condominio

Assemblea on-line, ci vuole sia la prima che la seconda convocazione

Riguardo alla necessità di indicare una data di svolgimento tanto per la prima, quanto per la seconda convocazione, riteniamo doveroso citare la giurisprudenza rintracciata in materia prima di articolare la nostra considerazione.

Il principio che ad oggi pare potersi dire unanimemente condiviso è quello secondo cui . in mancanza di una norma che disponga il contrario, non esistono limiti di orario alla convocazione di un'assemblea condominiale; né la fissazione dell'assemblea in ora notturna può ritenersi completamente preclusiva della possibilità di parteciparvi.

Ne consegue che non sono applicabili, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della validità delle delibere adottate in seconda convocazione, allorché, in prima, l'assemblea stessa sia andata deserta a causa dell'orario notturno, le maggioranze richieste dall'art. 1136 c.c. con riferimento alla validità delle deliberazioni adottate in prima convocazione. (Cass. n. 697/2000.

Prim'ancora di questa presa di posizione per così dire in punto di diritto ineccepibilmente pragmatica, con ancor maggior senso pratico la giurisprudenza di merito aveva affermato che . è da ritenersi lecito l'invito contenuto nell'avviso di convocazione di un'assemblea condominiale in cui «si pregano» i condomini ad intervenire all'assemblea in seconda convocazione, in quanto non comportante la volontà di impedire lo svolgimento dell'assemblea stessa in prima convocazione. (Trib. Bologna 8 gennaio 1992 n. 22).

Assemblea on-line, niente prima convocazione se tutti sono d'accordo?

Ancor più dirompente poi quell'arresto molto risalente nel quale fu affermato che "l'accordo con il quale tutti i condomini di un edificio stabiliscono, ai fini del calcolo della maggioranza, di considerare l'assemblea da tenersi in una data determinata come riunita in seconda convocazione, premettendo la prima, è valido non incidendo su materia sottratta alla disponibilità delle parti" (Cass. 9 febbraio 1977 n. 563).

Della pronuncia testé citata abbiamo potuto leggere solamente la massima, non il testo per esteso. Al riguardo è bene rammentare che gli artt. 1136 c.c. e 66 disp. att. c.c. sono, rispettivamente ai sensi degli artt. 1138 c.c. e 72 disp. att. c.c., assolutamente inderogabili, cioè anche se la deroga venisse approvata da tutti i condòmini.

Siccome le norme su prima e seconda convocazione sono indicate proprio negli articoli inderogabili testé citati, è bene essere prudenti anche quando tutti i condòmini sono d'accordo.

La questione riguarda quel dibattito mai sopito in ambito condominiale e non solo tra quelle posizioni puramente formalistiche e quelle più sostanzialiste.

È evidente che in termini pratici e di rischi d'impugnazione non possa che essere consigliabile di rispettare sempre la doppia convocazione, anche se tutti sono d'avviso opposto.

Assemblea on-line, prima e seconda convocazione possono avvenire in "luoghi" diversi?

Svolta questa necessaria valutazione alla luce delle norme in vigore e delle sentenze che le riguardano, ad avviso dello scrivente è possibile trarre le seguenti conclusioni.

Pare evidente che l'assemblea condominiale debba considerarsi assolutamente regolare se essa viene convocata tanto in prima quanto in seconda convocazione.

Il formalismo della convocazione in prima sede è difficilmente derogabile, seppur vi è stato un pronunciamento in tal senso.

Ne deriva che l'amministratore debba sempre indicare nell'avviso di convocazione la prima e la seconda convocazione.

E qui arriviamo ad un altro aspetto, ossia quello della scelta del luogo. Al riguardo ci pare di poter affermare con sufficiente margine di sicurezza che le norme afferenti alla disciplina della convocazione e dello svolgimento dell'assemblea condominiale non impongano che prima e seconda convocazione debbano svolgersi nello stesso luogo.

Ecco, allora, che nulla vieta all'amministratore di poter indicare per la prima convocazione il proprio studio ovvero altro luogo idoneo e per la seconda una piattaforma on-line. Oppure sia per la prima che per la seconda la piattaforma on-line.

In entrambi i casi bisogna fare in modo che il luogo o la piattaforma scelti per la prima convocazione sia effettivamente raggiungibili.

Fonte: https://www.condominioweb.com/obbligatorio-svolgere-anche-quella-in-modalita-videoconferenza.17977