L'ascensore può realizzarsi in deroga alle distanze da pareti finestrate perché abbatte una barriera architettonica
Le distanze minime possono derogarsi perché si tratta di opera volta all'abbattimento delle barriere architettoniche
Tag: condominio, ascensore, distanze minime
Il TAR Lombardia (sentenza del 17 luglio 2019, n. 1659) accoglie il ricorso di un anziano invalido che si vede sospendere i lavori per la realizzazione di un ascensore esterno che gli consente di raggiungere il proprio appartamento al quarto piano di una palazzina: le distanze minime possono derogarsi perché si tratta di opera volta all'abbattimento delle barriere architettoniche.
La questione. Un disabile 73enne, inabile al lavoro al 35%, proprietario di un appartamento posto al quarto piano di una palazzina, presenta regolare SCIA per la realizzazione di un ascensore esterno all'immobile, a servizio dell'intero stabile, che possa facilitare il raggiungimento della propria abitazione, nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste (D.M. 236/1989) al fine dell'abbattimento delle barriere architettoniche, e di un servoscala che possa garantire l'accesso all'abitazione data l'impossibilità di far fermare l'ascensore ai piani per ragioni prettamente tecniche.
All'ordinanza di sospensione dei lavori emanata dal Dirigente dello Sportello Unico Edilizia del Comune, in base alla quale la SCIA risulterebbe in contrasto con quanto previsto dal Regolamento Edilizio in termini di distanza dalle pareti finestrate e, inoltre, vi sia la manifesta non accessibilità dell'ascensore ai livelli di piano, l'anziano invalido presenta un primo ed un secondo ricorso con il quale chiede l'accertamento del proprio diritto ad ottenere un titolo abilitativo in deroga alla distanza minima tra pareti finestrate (di cui al D.M. n. 1444/68); il Comune respinge tale ricorso ritenendo che l'ascensore in esame non può costituire un superamento delle barriere architettoniche e non può, dunque, beneficiare della deroga alle distanze minime.
La sentenza . Il TAR Lombardia (sent. n. 1659/2019, del 17/07/2019) stabilisce fondato il ricorso dell'anziano invalido e fonda la propria decisione sulla sentenza della Corte Costituzionale (4 luglio 2008, n. 251) in base alla quale la legislazione in favore dei diritti dei disabili (L. 13/1989 e L. 104/1992) oltre ad aver innalzato il livello di tutela personale del soggetto, ha modificato radicalmente l'approccio alle problematiche connesse ai disabili, allargando la prospettiva all'intera collettività: ad esempio, in tema di abbattimento delle barriere architettoniche sia per i nuovi edifici che per le ristrutturazioni di quelli preesistenti, lo si prevede a prescindere dall'eventuale utilizzo o meno da parte dell'invalido.
E l'installazione di un ascensore rientra fra quelle opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche (L. 118/1971, art. 27 e D.P.R. 384/1978, art. 1), cioè quegli ostacoli fisici fonte di disagio per la mobilità di qualunque individuo ed in particolare per coloro che hanno ridotte capacità motorie in forma permanente o temporanea.
Fra gli impedimenti fisici rientrano indubbiamente anche le scale dei palazzi pluripiano il cui superamento non può che essere agevolato dall'installazione di un ascensore.
In base al D.P.R. 380/2001 (artt. 78 e 79), la realizzazione di opere volte all'abbattimento delle barriere architettoniche, è consentita in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi (salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli artt. 873 e 907 c.c.); nel caso in oggetto, la realizzazione dell'ascensore assolve alla funzione di superamento della barriera fisica costituita dalle scale dell'edificio, disagevoli per il soggetto anziano e parzialmente invalido.
Inoltre, va tenuto conto di quanto disposto dalla L. 13/989 per la quale tutti gli spazi devono essere conformati in modo tale da consentirne l'impiego anche da parte dei portatori di handicap, senza la necessità che l'intervento di adeguamento sia subordinato all'effettiva fruizione da parte dei suddetti soggetti.
Fonte: www.condominioweb.com