Tinteggiatura scale condominiali, chi può farlo e come
A chi spetta occuparsi della tinteggiatura delle scale condominiali? Quale il procedimento?
Tag: condominio, tinteggiatura, scale
Tinteggiatura delle scale condominiali, a chi spetta e come
Chi si può/deve occupare della tinteggiatura delle scale condominiali? E con quale iter?
Le scale condominiali sono una parte comune per eccellenza (salvo che non sia diversamente previsto dal titolo, sono un parte comune prevista espressamente nell'elenco, pur esemplificativo, dell'art. 1117 c.c.) che nel tempo, anche grazie all'uso da parte di più persone necessita di una nuova tinteggiatura.
Non tutti, però, sono disposti a sostenere la spesa: non si tratta di un intervento dovuto a ragioni di sicurezza e probabilmente da taluni non è percepito come un intervento a tutela dell'estetica, data la posizione interna (solitamente) delle scale; e poi si tratta di un intervento che, eseguendosi immediatamente a ridosso delle unità immobiliari crea polvere e disagio negli spostamenti a condòmini e terzi. Infine, ma non per importanza, la spesa da sostenersi per l'intervento non è esigua.
Al contrario per chi, come si suol dire, "ci tiene", si tratta del tipico intervento da eseguire. Ma tant'è.
Non è dunque sempre un intervento che viene deciso ed eseguito in maniera spedita, diciamo così!
Vediamo quindi chi può e deve provvedere alla tinteggiatura e secondo quale iter.
Tinteggiatura delle scale condominiali, a chi spetta
Chi ha la competenza a decidere ed eseguire l'intervento? L'amministratore (quando c'è)? L'assemblea? I singoli condòmini?
Premettiamo che dovrebbe trattarsi di un intervento di natura normalmente straordinaria (data l'entità dell'esborso) non urgente: esso dunque può essere deciso solo dall'assemblea e non dall'amministratore (il quale è legittimato ad ordinare lavori di manutenzione ordinaria e, se di manutenzione straordinaria, solo in casi di urgenza ex art. 1135 c.c.).
Spetterà poi all'amministratore, se c'è, di occuparsi dell'esecuzione della delibera.
Se l'amministratore non esegue la delibera si verte in un'ipotesi di grave irregolarità che legittima la richiesta di revoca giudiziale (ex. art. 1129 c.c.).
Ricordiamo inoltre che a norma dell'art. 1105 c.c., se non si adottano i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune, o una volta adottati non si eseguono, è possibile ricorrere al giudice.
Ma, se l'assemblea non si decide, o l'amministratore non provvede, possono i singoli condòmini, singolarmente o insieme ad altri (ad es. quelli dello stesso pianerottolo) occuparsi di tinteggiare solo la parte su cui si affaccia la propria unità immobiliare?
La legge non lo vieta: l'art. 1134 c.c. ammette l'iniziativa individuale su una parte comune, ma esclude il rimborso della spesa sostenuta in assenza di urgenza. I rischi di tale operazione sono però che quando (e se) il condominio deciderà di ritinteggiare il resto, il risultato non potrà essere uniforme e che i condòmini potranno pretendere che si tinteggi anche la parte ritinteggiata da poco e/o che partecipi alle spese anche chi ha già provveduto da sé (ai sensi di quanto dispone l'art. 1124 c.c. e cioè, per quanto qui interessa, "… per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo").
Coloritura delle scale condominiali, quorum
Dunque, la sede naturale della decisione è quella assembleare. Trattandosi di intervento di manutenzione come abbiamo detto normalmente straordinaria perché di notevole entità, sarà deciso: sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e di almeno la metà del valore dell'edificio (ex art. 1136 co.2 e 4 c.c.); quanto ai quorum costitutivi, l'assemblea sarà validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di tanti condomini che rappresentino almeno due terzi dell'edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio; in seconda, con la presenza di tanti condomini quanto un terzo del valore dell'edificio e un terzo dei partecipanti al condominio (v. art. 1136 co.1 e 3 c.c.).
Coloritura delle scale condominiali, detrazioni fiscali
Quello della coloritura delle scale condominiali è un intervento di manutenzione ordinaria su un parte comune, ammesso alle detrazioni fiscali previste per gli interventi di recupero di cui all'art. 16-bis, D.P.R. n. 917/1986; la guida dell'Agenzia delle Entrate dedicata alle detrazioni per ristrutturazioni lo ammette espressamente.
Ecco che dunque l'amministratore dovrà eseguire gli adempimenti fiscali connessi (ex art. 1130 co.1, n. 5 c.c.), che in sintesi sono: esecuzione dei pagamenti tramite bonifico parlante, effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate relativa all'intervento e alle quote imputate ai condòmini e eventualmente ai cessionari del credito, rilasciare ai condòmini la dichiarazione da cui risultino (tra l'altro) ammontare delle spese e quota del condòmino.
Come ammesso espressamente dall'Agenzia delle Entrate, anche i condomini sprovvisti di amministratore perché non obbligatorio possono usufruire del beneficio; la circolare n. 3/E del 2 marzo 2016 ne ha precisato in proposito alcune modalità.
Fonte: www.condominioweb.com