Caduta nell'androne condominiale. La disattenzione della vittima può escludere la responsabilità del Condominio

Se le insidie erano note, il condominio non risponde dei danni

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Il fatto. Una condomina citava in giudizio il Condominio per ottenere il risarcimento dei danni subiti allorquando, a suo dire, mentre usciva dallo stabile condominiale in cui abitava, cadeva a causa di alcune tavole di legno, che creavano un dislivello, poste nell'androne del condominio nello spazio riservato al posizionamento dello zerbino.

Il quadro normativo di riferimento. Il fatto per cui è causa è inquadrabile sotto il disposto di cui all'art. 2051 c.c., il quale recita: «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».

È infatti pacifico che l'ente condominiale, quale custode delle parti comuni, risponde dei danni eventualmente subiti dai condomini o da terzi a causa delle stesse.

Oneri probatori del condomino/danneggiato. I principi di diritto enunciati nel tempo dalla Corte di Cassazione in tema di responsabilità per i danni causati da beni in custodia e di distribuzione dei relativi oneri probatori (come puntualmente esplicitati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25856 del 31 ottobre 2017) sono i seguenti:

  • è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato;
  • allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito;
  • la ricorrenza in concreto degli estremi del caso fortuito costituisce il risultato di un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.

Ricostruzione del fatto e responsabilità.

Nel caso di specie, dall'espletata istruttoria non è risultata confermata la ricostruzione dei fatti così come esposta dalla condomina.

Dalle dichiarazioni testimoniali, in particolare, è emerso che la condomina non è caduta all'interno del condominio, ma all'esterno. È emerso inoltre che le tavole erano state posizionate non pochi giorni prima del sinistro, ma un certo tempo prima dello stesso, dando ad intendere che dette tavole stessero lì da un tempo maggiore di pochi giorni anteriori all'incidente.

Una delle testimoni, peraltro, ha precisato che le tavole non occupavano per intero lo spazio riservato allo zerbino.

La decisione del Tribunale. Secondo il giudice, da quanto sopra deriva, per un verso, che è più probabile che la caduta sia avvenuta all'esterno rispetto alla possibilità che si sia verificata all'interno del condominio, per altro verso, che, comunque, l'attrice poteva utilizzare, per uscire, la parte di zerbino non occupata dalle tavole, per altro verso ancora, che la situazione delle tavole le era certamente nota essendo lì le stesse da un certo tempo.

Disattenzione della vittima. Il comportamento disattento, negligente ed imprudente - valutato alla luce della situazione oggettiva del caso concreto - può configurare (come nel caso di specie) il caso fortuito che libera il Condominio da ogni responsabilità.

Per questi motivi, il Tribunale di Roma, sentenza n. 3139 del 12 febbraio 2019, ha rigettato la domanda risarcitoria, condannando l'attrice al pagamento delle spese processuali.

Il principio. Il Condominio non risponde dei danni da mancata custodia se la danneggiata non dimostra di essere caduta all'interno dell'androne condominiale e, in ogni caso, se risulta che le insidie presenti erano note alla condomina stessa e che quest'ultima avrebbe potuto evitarle utilizzano la parte libera dello zerbino.

 

Fonte: www.condominioweb.com