È legittima la convocazione dell'assemblea condominiale tramite una semplice e-mail?
E' legittimo per l'amministratore convocare il condomino via e-mail anziché tramite raccomandata a.r. o P.E.C.?
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La vicenda. Nell'ambito di un'impugnazione di delibera successivamente sostituita nel corso del giudizio, il Tribunale dichiara la soccombenza virtuale del ricorrente con condanna al pagamento delle spese di lite.
Il condomino appella la sentenza lamentando il fatto che il Giudice del primo grado non abbia dichiarato cessata la materia del contendere e, al contempo, di essere stato condannato alle spese nonostante la violazione dell'art. 66, comma 3 disp. att. c.c. ("L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano…") per avere il condominio effettuato la convocazione a mezzo e-mail.
La sentenza. Il Giudice del gravame respinge l'appello con una motivazione che, a parere di chi scrive, è censurabile sotto diversi aspetti(C.d.A. Brescia, n. 4/2019). Preliminarmente, merita un breve accenno la doglianza relativa all'omessa dichiarazione di"cessata materia del contendere".
Trattasi di un istituto non previsto dal codice di procedura civile ma di matrice giurisprudenziale, a mente del quale il Giudice è tenuto a definire il procedimento ove, in conseguenza di un sopravvenuto mutamento della situazione oggetto del contendere, venga meno l'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale.
In altri termini, vengono meno le ragioni oggetto della lite e l'interesse alla conclusione del giudizio, come nel caso - ritenuto paradigmatico -della delibera impugnata sostituita da una delibera successiva.
Ebbene, a tale proposito la Corte di Brescia ha affermato che "costituisce semplice errore materiale l'aver dimenticato - il Giudice del primo grado -di riportare in dispositivo la dichiarazione di cessata materia del contendere, chiaramente indicata in motivazione".
Tuttavia, anche nell'ipotesi di cessata materia del contendere il Giudice è tenuto a statuire sulle spese di lite in forza di un altro principio di matrice giurisprudenziale,cosiddetto della "soccombenza virtuale", che lo obbliga a operare una valutazione prognostica della fondatezza della domanda stabilendo se la stessa sarebbe stata o meno accolta.
Nel caso di specie, pertanto, a parere dell'appellante "il giudice avrebbe dovuto ritenere fondati i motivi di impugnazione proposti, avrebbe dovuto condannare il Condominio alle spese di giudizio", in particolare per violazione dell'art. 66 disp. att. c.c. posto che, invece di comunicare l'avviso di convocazione tramite gli strumenti elencati dalla norma l'amministratore aveva inviato una semplice e-mail.
La Corte d'Appello ritiene infondata la censura sostenendo che "se invero è corretto ritenere che unico strumento equipollente alla raccomandata indicata nella disposizione di legge è la comunicazione PEC, posto che solo con tale modalità perviene al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell'avviso, tuttavia nel caso in esame è stato lo stesso condomino ad aver richiesto la comunicazione avverso un mezzo "informale" quale la e-mail, non avendo egli indicato un indirizzo PEC bensì l'indirizzo mail.
Ne consegue che l'invio della mail per come dimostrato dal Condominio appellato ha rispettato le forme indicate dal condomino".
In primo luogo, la decisione si pone in contrasto con una precedente sentenza di secondo la quale l'elenco delle modalità di trasmissione indicate nell'art. 66 disp. att. c.c. è da considerarsi tassativo poiché l'avviso di lettura dell'e-mail, a differenza della PEC, non ha alcun valore legale (Trib. Genova, n. 3350/2014). Inoltre, va considerato che l'art. 66 disp. att. c.c.
è norma ritenuta inderogabile dall'art. 72 disp. att. c.c., dal che non si comprende come sia possibile, da un lato negare qualsiasi deroga ancorché voluta dall'assemblea o dalla maggioranza di essa tramite una modifica del regolamento condominiale, dall'altro lato ammettere che l'eccezione sia introdotta su richiesta del singolo condomino.
Infine, è evidente che avvalorare una prassi di tal genere equivale a minare quella certezza nel ricevimento dell'avviso che è alla base della riforma operata dalla l. 220/2012, che, ad esempio, ha eliminato la possibilità di una convocazione a voce dell'assemblea estremamente diffusa nella prassi del passato.
Conclusioni. E' legittimo per l'amministratore convocare il condomino via e-mail anziché tramite raccomandata a.r. o P.E.C. qualora sia stato lo stesso condomino a chiedere tale modalità di convocazione, non potendo poi lamentare quest'ultimo la mancata prova di ricevimento dell'e-mail.
Fonte: www.condominioweb.com