Documentazione contabile. L'amministratore di condominio non ha l'obbligo produrre copie

Secondo il Tribunale di Roma, l'amministratore di condominio non è obbligato a consegnare copie della documentazione contabile

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Il fatto. Una condomina impugnava la delibera condominiale con la quale era stato approvato, tra l'altro, il bilancio consuntivo per l'esercizio precedente.

La Condomina affermava che, prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 1130-bis c.c., aveva chiesto all'amministratore del condominio l'esibizione e l'estrazione di copia della lista dei movimenti del conto corrente condominiale e dei registri di cassa, pur senza trovare riscontro; che, nonostante ciò,l'assemblea si era riunita approvando il bilancio impugnato. Il condominio non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citato.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 8545 del 18 aprile 2019, ha respinto la domanda della condomina.

Accesso alla documentazione contabile. A mente dell'art. 1130-bis c.c. - introdotto dalla legge di riforma del condominio del 2012 - i condomini possono prendere visione dei giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese.

In base a tale disposizione, pertanto, ove vi sia l'espressa richiesta di uno dei condomini, l'amministratore è tenuto a mettere a disposizione la documentazione in questione e a consentire l'estrazione di copie a spese dell'istante, pena l'annullabilità della delibera assembleare di approvazione del relativo bilancio.

L'amministratore non è obbligato a consegnare copie della documentazione contabile. Ciò premesso, il Tribunale di Roma richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione, che ha specificato come il perimetro di tale previsione non si possa estendere mai fino ad imporre all'amministratore di consegnare all'istante delle copie della documentazione contabile, ma si limiti solo, per l'appunto, a consentire la visione e l'eventuale estrazione di copie da parte del condomino stesso.

Fonte: www.condominioweb.com