Morosità acqua. Ecco perchè il servizio idrico non può essere interrotto.

Cambiano i Governi ma nel servizio idrico non cambia mai nulla

Tag: condominio, acqua, morosità

vacanze

Analizzando il chiarimento dell'autorità pubblicato già da gennaio 2019 e che nessuno pare aver colto, nella sezione Comunicati per gli operatori, appare chiaro e definitivo quale sia l'orientamento giuridico stabilito dalla norma approvata nel 2016 e non ancora modificata dal Governo in carica.

Come ancora non sono mai stati revocati i decreti c.d. Padoan del 2015 sull'uso dell'Ingiunzione di Pagamento conferito ad alcuni Gestori del SII tra cui le società del gruppo ACEA e la società ABBANOA .

Strumenti che conferiscono a tali gestori la possibilità dell'uso dell'ingiunzione fiscale nei confronti dei morosi del servizio idrico, e che, a quanto pare soprattutto in Sardegna, ha trovato e sta trovando ampia applicazione.

Ma torniamo sulla disalimentazione del servizio idrico e sulla rimozione dei contatori.

Il 14 gennaio 2019 l'ARERA, pubblica sul proprio sito, il seguente documento con ulteriori documenti collegati.

Comunicato ARERA - Chiarimenti circa la non disalimentabilità del servizio idrico per gli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale e per le utenze relative ad attività di servizio pubblico

In riferimento alle modalità applicative delle disposizioni del DPCM del 29 agosto 2016 e alle disposizioni contenute nel documento di consultazione 3 agosto 2017, n. 603/2017/R/idr, si precisa che:

  • con la deliberazione 638/2016/R/idr l'Autorità ha avviato il procedimento per la determinazione delle procedure per il contenimento della morosità nel Servizio Idrico Integrato (di seguito: SII), nell'ambito del quale sono stati emanati i documenti per la consultazione 603/2017/R/idr e 80/2018/R/idr;
  • nelle more dell'adozione dello specifico provvedimento finale, i riferimenti normativi applicabili alla fattispecie de quo sono: gli articoli 12 e 13 del RQSII, che disciplinano rispettivamente i tempi e le modalità per la riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità; il DPCM 29 aprile 1999, che norma il tempo per il preavviso di sospensione della fornitura (pari ad almeno 20 giorni); il DPCM 29 agosto 2016, che garantisce la fornitura del minimo vitale (50 litri/abitante/giorno) agli utenti domestici residenti economicamente disagiati come individuati dall'Autorità; infine, il TICSI che, all'articolo 8, comma 2, individua le categorie di utenza ad uso pubblico non disalimentabili;
  • ·con la deliberazione 897/2017/R/idr c.m.i., l'Autorità ha individuato, in coerenza con quanto disposto per gli altri settori regolati, le utenze ovvero i nuclei familiari in condizioni di disagio economico sociale, sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (di seguito: ISEE).

In particolare, le utenze in condizioni di disagio economico sociale sono le utenze domestiche residenti nella titolarità di soggetti residenti presso l'indirizzo dell'utenza medesima e appartenenti a nuclei familiari con meno di 4 figli a carico e ISEE non superiore a 8.107,5 euro, ovvero a nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro.

In considerazione della normativa attualmente vigente e delle misure di tutela previste dal DPCM 29 agosto 2016, tali utenze non possono attualmente essere disalimentabili;

  • le utenze relative ad attività di servizio pubblico non disalimentabili, sono individuate dall'articolo 8, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/idr, recante "Testo integrato corrispettivi servizi idrici" (TICSI), e riconducibili ad una delle seguenti tipologie: ospedali, case di cura e di assistenza, presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza, carceri, istituti scolastici di ogni ordine e grado, eventuali ulteriori utenze pubbliche che comunque svolgano un servizio necessario per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui un'eventuale sospensione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

In sostanza, l 'acqua non può mai essere tolta, ne staccato il contatore e garantito il minimo vitale di 50 lt al giorno, solo se sei in condizione di disagio sociale.

In tutti gli altri casi, quando sussistono tutte le condizioni legate allo stato di morosità pur in presenza di una Ordinanza Sindacale specifica, il servizio idrico può essere interrotto e il contatore rimosso.

 

Fonte: www.condominioweb.com