Installazione delle tende da sole. Le problematiche attinenti all'appoggio ai balconi e quelle inerenti il decoro architettonico dello stabile.
Installazione di tende da sole in condominio. Le cose da sapere prima di provvedere all'apposizione della tenda.
Tag: condominio. tende da sole, installazione
Quando si decidere l'installazione di tende da sole sui balconi di un'unità immobiliare ubicata in condominio, è necessario tenere presente due elementi di fondamentale importanza per non incorrere in contestazioni e lamentele.
Nella pratica i punti critici sono due:
a) proprietà della soletta del balcone cui appoggiare i ganci e la tenda;
b) alterazione del decoro architettonico dello stabile.
Residua una questione riguardante la presenza di eventuali norme locali (leggasi regolamenti edilizi locali o altri, simili, atti amministrativi) che possono stabilire regole sulla tipologia di tenda che può essere installata. Si tratta di disposizioni che vanno valutate caso per caso, in relazione alla specifica fattispecie.
Balconi e installazione di tende da sole
Quanto ai balconi, la disputa intercorre quasi sempre tra proprietario del piano di cui il balcone è pertinenza e il condomino cui il balcone funge da copertura.
Al riguardo, nonostante l'apparente situazione d'incertezza dovuta al fatto che il codice civile non si preoccupa di disciplinare la proprietà del balconi, a livello giurisprudenziale la situazione è molto chiara.
In uno dei suoi più significativi interventi in merito, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che «in tema di condominio negli edifici e con riferimento ai rapporti tra la generalità dei condomini, i balconi aggettanti, costituendo un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa; soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.
Pertanto, anche nei rapporti con il proprietario di analogo manufatto che sia posto al piano sottostante sulla stessa verticale, nella ipotesi di strutture completamente aggettanti - in cui può riconoscersi alla soletta del balcone funzione di copertura rispetto al balcone sottostante e, trattandosi di sostegno, non indispensabile per l'esistenza dei piani sovrastanti - non può parlarsi di elemento a servizio di entrambi gli immobili posti su piani sovrastanti, né quindi di presunzione di proprietà comune del balcone aggettante riferita ai proprietari dei singoli piani» (Cass. 14576/04).
Ai fini della installazione di tende, da sole, perciò che attiene ai profili autorizzativi inerenti i balconi è possibile affermare quanto segue:
a) balconi aggettanti: balcone, nella sua interezza, di pertinenza esclusiva dell'unità immobiliare cui esso serve e quindi necessità della richiesta di autorizzazione all'installazione indirizzata al proprietario dell'appartamento del piano superiore.
Ipotesi particolare: nel caso in cui vi sia la presenza di fregi che caratterizzino l'aspetto della parte inferiore, il consenso dovrà essere richiesto anche al condominio (sarebbe preferibile ottenere parere favorevole di tutti i condomini) in quanto l'apposizione della tenda potrebbe andare ad incidere sul decoro architettonico dello stabile;
b) balconi incassati: balcone che rappresenta un tutt'uno con il solaio del piano dell'edificio e, come tale, sarà in proprietà del proprietario dell'appartamento del piano superiore per ciò che concerne la parte cui serve da piano di calpestio e in proprietà all'appartamento del piano inferiore per la parte inferiore dell'unità immobiliare cui funge da copertura. In tal caso, quindi, l'unica autorizzazione da richiedere, se necessaria, sarà quello relativa al decoro architettonico.
Decoro architettonico e installazione di tende da sole
Il decoro è definito come «l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità» (Cass. 851 del 2007).
Esso può caratterizzare tanto un edificio di pregio storico artistico così come un edificio qualunque fintanto che in quest'ultimo possa individuarsi «una linea armonica, sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia» (così, ex multis, Cass. 4 aprile 2008, n. 8830). Per semplificare: casa popolare o dimora storica, poco conta, entrambe possono avere una linea armonica tale da consentire la individuazione di una estetica caratterizzante lo stabile e quindi il suo decoro architettonico.
Che fare, dunque, se si vuole installare una tenda da sole, nel rispetto della legge?
La sequenza è molto semplice:
1) consultare il regolamento di condominio e nel caso di prescrizioni in merito, attenersi alle stesse. Si badi: il regolamento assembleare non può vietare la installazione di tende, ma può disciplinarla contendendo indicazione volte a uniformarne forme, dimensioni e colore, in quanto tale statuto deve contenere norme circa il decoro dell'edificio. Il regolamento contrattuale, invece, può disporre un espresso divieto di modificazione della facciata, al di là della alterazione del decoro, e come tale vietare in radice l'installazione della tenda (Cass. SS.UU. 18 aprile 2019 n. 10934).
2) se tale documento non dice nulla, sempre nel rispetto della proprietà dei balconi, si può installare la tenda. In quest'ultimo caso, però, il rischio è quello di vedersi contestata la lesione del decoro architettonico.
Nel silenzio del regolamento di condominio, dunque, il modo migliore per evitare ogni genere di contestazione, dunque, è quello di ottenere il preventivo assenso di tutti i condomini.
Le controversie riguardanti l'installazione di tende da sole devono essere precedute dall'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione nella misura in cui riguardano contestazioni afferenti alla violazione di diritti reali o norme condominiali (art. 5 d.lgs n. 28/2010).
Fonte: www.condominioweb.com