Nuove norme antincendio. Dal 6 Maggio si cambia. Pianificazione e gestione dell'emergenza: il ruolo dell'amministratore di condominio
Le novità riguardano la pianificazione e la gestione dell'emergenza, in capo al responsabile dell'attività/amministratore di condominio
Tag: condominio, misure antincendio, amministratore, emergenza
Parte dal 6 maggio p.v. il termine utile per l'adeguamento di tutti gli edifici di civile abitazione, esistenti a questa data, alle disposizioni antincendio riportate nel nuovo Allegato 1 al Decreto 25 gennaio 2019: da due a un anno le scadenze per allinearsi ai vari adempimenti.
Pubblicato lo scorso 5 febbraio 2019, entra in vigore il 6 maggio, il Decreto del Ministero dell'Interno, che apporta "Modifiche ed integrazioni all'allegato del Decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione". Tutti gli edifici di civile abitazione, esistenti a questa data, dovranno adeguarsi entro:
- 2 anni (maggio 2021): adeguamento alle disposizioni riguardanti l'installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio (previste per altezze antincendio superiori a 54 mt.) e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (previsti in caso di altezza antincendio maggiore di 80 mt.);
- 1 anno (maggio 2020): adeguamento alle restanti disposizioni indicate nel decreto (adozione di tutte le disposizioni antincendio e di quelle atte a garantire l'esodo in caso di incendio in totale sicurezza).
A conclusione degli adempimenti e all'atto di presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (D.P.R. 151/2011, art. 5), dovrà fornirsi comunicazione al Comando dei Vigili del Fuoco.
Le novità principali riguardano la pianificazione e la gestione dell'emergenza, in capo in particolar modo al responsabile dell'attività / amministratore di condominio e i requisiti di sicurezza delle facciate negli edifici civili.
In primis sono stati aggiornati i L.P. (Livelli di Prestazione Antincendio) variabili in base all'altezza antincendio dell'edificio (altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso):
- L.P.0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 a 24 metri;
- L.P.1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 a 54 metri;
- L.P.2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 fino a 80 metri;
- L.P.3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.
Per tutte le quattro categorie, il Decreto indica dettagliatamente i compiti e le funzioni del responsabile dell'attività antincendio e degli occupanti; solo per la categoria L.P.0 sono indicate anche le misure da attuare in caso di incendio, mentre per le altre tre categorie sono specificate le misure antincendio preventive e la pianificazione dell'emergenza; per le categorie L.P.1 e L.P.3 si parla di:
- G.S.A. (Gestione della Sicurezza Antincendio) che specifica le misure di tipo organizzativo-gestionale da rispettare affinchè l'attività antincendio si svolga nella massima sicurezza (sia in fase ordinaria che in emergenza); tali compiti sono affidati ad una struttura organizzativa che dovrà indicare compiti, azioni e procedure per la corretta adozione delle misure antincendio e della pianificazione dell'emergenza;
- Misure Antincendio Preventive, cioè misure tecnico-gestionali (integrative di quelle indicate nella precedente versione del Decreto, il 246/1987) che completano la strategia antincendio da adottare per l'attività, al fine di diminuire il rischio incendio.
Nella categoria L.P.3 si introduce anche il:
- Centro Gestionale per l'Emergenza, cioè un locale per il coordinamento delle operazioni;
- sistema EVAC, cioè il Sistema di Allarme Vocale per scopi di Emergenza.
Partendo dunque dal livello L.P.0 (12-24 mt.), in sintesi:
Misure gestionali per il L.P.0 (da 12 a 24 mt.) |
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Responsabile attività |
Ha il compito di attuare una serie di misure in caso di incendio e una serie di compiti collegati: fornire adeguate informazioni inerenti le misure da adottare; dotare il luogo di un cartello informativo (divieti, precauzioni, numeri di emergenza, ecc.); verificare e manutenere tutti i dispositivi antincendio. |
Occupanti |
Sono indicati i compiti da attuare sia in situazione normale che in caso di emergenza. |
Misure da attuare in caso di incendio |
Dovranno essere fornite agli occupanti specificando i comportamenti da tenere nell'emergenza: come interpellare i soccorsi; come mettere in sicurezza apparecchiature e impianti presenti nei luoghi; come effettuare un esodo corretto; divieto d'uso di ascensori per l'evacuazione. |
Per il livello L.P.1 ( da 24 a 54 mt.):
Misure gestionali per il L.P.1 (da 24 a 54 mt.) |
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Responsabile attività |
Dovrà organizzare la G.S.A. (Gestione Sicurezza Antincendio) e provvedere ad una serie di compiti come: predisporre la pianificazione d'emergenza; informare gli occupanti sia sulle misure preventive che sulle procedure di emergenza in caso di incendio; verificare e manutenere tutti i dispositivi; esporre cartellonistica informativa verificare l'osservanza dei divieti; adottare le misure antincendio preventive. |
Occupanti |
Sono indicati i compiti da attuare sia in condizione ordinaria che in caso di emergenza. |
Misure antincendio preventive |
Sono indicate le misure inerenti gli edifici civili; in particolare in caso di eventuale presenza di materiali combustibili e sostanze infiammabili; le vie di esodo dovranno essere sempre sgombre e fruibili; porte tagliafuoco presenti nei varchi tra compartimenti, sempre chiuse adeguatamente; ridurre al minimo le sorgenti di possibile innesco; controllo e gestione dei lavori di manutenzione ove risultino operazioni pericolose; valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, ai rivestimenti di facciata, agli isolamenti termici e acustici, agli impianti. |
Pianificazione emergenza |
La pianificazione può limitarsi all'informazione agli occupanti sui comportamenti da osservare anche con semplici avvisi in bacheca. |
Per il livello L.P.2 (da 54 a 80 mt.), le attività relative integrano quelle della precedente categoria, con qualche specifica ulteriore: il responsabile, ad esempio, dovrà prevedere anche l'installazione a regola d'arte di un impianto di segnalazione manuale di allarme antincendio dotato di indicatori ottici e acustici, inserita anche fra le misure antincendio preventive.
Per l'ultimo livello, L.P.3 (oltre 80 mt.), compaiono tre figure responsabili dell'attività antincendio: il Responsabile dell'attività, il Responsabile G.S.A e il Coordinatore dell'emergenza, ognuno con specifici compiti assegnati; vengono introdotti anche l'installazione a regola d'arte di un EVAC e un Centro di Gestione dell'Emergenza per il coordinamento delle operazioni e che presenti schemi impiantistici, percorsi di fuga, centrale comando del sistema EVAC e di tutti gli impianti antincendio presenti nell'immobile.
Altra novità del Decreto sono i Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione. Per tutti quelli di nuova costruzione e per quelli esistenti oggetto di interventi di realizzazione o di rifacimento delle facciate (per una superficie maggiore al 50% della superficie complessiva di facciata e successivi alla data di entrata in vigore del decreto), che siano soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati al fine di:
- ridurre il rischio di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio;
- ridurre il rischio incendio di una facciata e successiva propagazione a causa di un fuoco avente origine esterna;
- evitare o ridurre, in caso d'incendio, il rischio di distacco di parti di facciata.
Fonte: www.condominioweb.com