Rumori molesti nel condominio: multe fino a 800 euro.
Ora bastano solo le testimonianze.
Tag: condominio, rumore, multe
Il disturbo generato dal rumore diventa molesto quando rovina la tranquillità delle persone, quando ha una intensità e una persistenza tale che mina la qualità della vita del condominio o di un gruppo di condòmini.
In linea generale i rumori nel condominio sono le urla e gli schiamazzi, la musica ascoltata ad alto volume, l’utilizzo di elettrodomestici.
Quando questi rumori sono prodotti nelle ore notturne, nelle ore pomeridiane dedicate al riposo, hanno una intensità e una cadenza eccessiva diventano molesti.
Di solito l’orario nel quale è ammesso fare rumore nel condominio è stabilito dal Regolamento Condominiale, un documento obbligatorio se il numero dei condomini è superiore a 10 (art. 1138 c.c.).
Generalmente nel Regolamento Condominiale i rumori più fastidiosi sono ammessi dalle ore 8 alle 13 del mattino e dalle ore 16 alle 21 del pomeriggio/sera.
Il Regolamento non si occupa solo di emissioni sonore, ma contiene anche le norme riferite all’uso delle cose comuni, alla ripartizione delle spese, alla tutela del decoro dell’edificio, e quelle relative all’amministratore.
Tutte le prescrizioni in esso contenute non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, risultanti dagli atti di acquisto o da convenzioni, ne possono derogare alle disposizioni contenute nel secondo comma dell’art. 1118 (impossibilità del condomino di rinunziare alle parti comuni), 1119 (indivisibilità delle parti comuni se non rende più comodo l’uso della cosa comune per ciascun condomino), 1120 (innovazioni), 1129 (nomina, revoca e obblighi dell’amministratore), 1131 (rappresentanza dell’amministratore) , 1132 (dissenso dei condomini rispetto alle liti) , 1136 (costituzione dell’assemblea e validità delle delibere), 1137 (impugnazione delle delibere dell’assemblea) .
Ma se da un lato il regolamento di condominio stabilisce l’orario in cui è ammesso fare rumore, anche le ordinanze comunali possono prescrivere delle regole.
Ne è un esempio il “Regolamento di polizia urbana del comune di Trento” che prevede all’art. 46 il divieto nei condomini, dalle ore 23 alle ore 6 del giorno successivo, dell’utilizzo di elettrodomestici e altri strumenti che trasmettono vibrazioni significative.
Sempre per gli stabili plurifamiliari l’uso di strumenti musicali all’interno delle abitazioni in tempi diversi rispetto all’orario che va dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 20 non è consentito.
Il quarto comma dell’articolo prevede per coloro che violano le disposizioni una sanzione amministrativa da euro 27,00 a euro 162,00.
Il condòmino che subisce un rumore molesto deve rivolgersi all’amministratore affinché intervenga per far rispettare l’orario previsto nel Regolamento di Condominio.
Nel caso in cui il condominio ne fosse sprovvisto l’amministratore ne può elaborare uno, iniziativa che può essere presa anche da ciascun condomino, e portarlo all’attenzione dell’assemblea che dovrà approvarlo con le maggioranze previste al 2° comma dell’art. 1136, e cioè la maggioranza degli intervenuti all’assemblea e almeno la metà dei millesimi.
Il regolamento di condominio può prevedere sanzione per i condomini che non rispettano le norme in esso contenute.
L’ammenda può raggiungere la cifra di 200,00 euro, e per i recidivi l’importo di 800,00 euro (art. 70 del c.c.).
Se il condòmino risulta recidivo, continuando con i rumori molesti, bisogna ricorrere al Tribunale civile.
Per questa eventualità ricordo una sentenza della corte di cassazione, la numero 9361/2018.
La Corte nel verdetto afferma che, per determinare l’esistenza di rumori prodotti in ambito condominiale, non sempre è necessaria una verifica strumentale con perizia o consulenza tecnica che attesti il superamento della normale tollerabilità, ma bastano le dichiarazioni di coloro presenti che possano riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti.
Tale giudizio era stato espresso per le urla, gli schiamazzi con rottura di vetri di un condòmino, fastidiosi al punto che erano percepiti sia all’interno che all’esterno del condominio.
Fonte: www.lavocedeltrentino.it