Assemblea di condominio, si puo' deliberare due volte sullo stesso ordine del giorno?

Deliberare due volte sullo stesso ordine del giorno: possibilita', condizioni e limiti al potere dell'assemblea.

Tag: condominio, assemblea, delibera

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Tornare sui propri passi, modo di dire con quale s'indica una revisione di una propria azione.

L'assemblea di condominio, in quanto organismo sovrano cui è demandata la gestione delle cose comuni, può tornare sui propri passi, ovvero deliberare due volte sullo stesso ordine del giorno?

Il numero due è indicativo della possibilità di ridiscutere sullo stesso argomento.

La questione non è di poco conto e va considerata nell'ambito specifico di svolgimento della singola riunione.

La presenza dall'inizio alla fine delle stesse persone, ad esempio, è un fattore determinante?

La deliberazione plurima sullo stesso argomento, a parere di chi scrive, va valutata guardando alla così detta sostituzione di delibera.

Deliberare due volte sullo stesso ordine del giorno vuol dire sostituire una delibera.

La sostituzione di una delibera è quell'atto che consiste nel rimpiazzare una decisione precedentemente assunta con una nuova.

Per sostituire una delibera non è previsto il bisogno di utilizzare formule particolari che consacrino questa particolare attività, sebbene sia necessario che la sostituzione avvenga con chiarezza e precisione, insomma che non vi sia spazio per dubbi.

Se sorgessero contrasti circa l'avvenuta sostituzione della delibera andrebbe valutato il contenuto della delibera asseritamente sostituita e di quella sostituente. In tal senso, in un caso risolto dalla Cassazione è stato affermato che «se si confrontano i singoli punti del rispettivo "ordine del giorno" delle due assemblee (interamente trascritti nel ricorso, a pagg. 15 e 16) non si può dire che trattasi degli stessi argomenti, apparendo anzi del tutto diverse le questioni che si sarebbero dovuto discutere nelle rispettive assemblee» (Cass. 4 luglio 2013, n. 16774).

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 2377, ottavo comma, c.c. «l'annullamento della deliberazione non può aver luogo, e la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno».

Sostituire una delibera invalida, dunque, vuol dire eliminare in radice la possibilità della sua invalidazione giudiziale.

Deliberare due volte sullo stesso ordine del giorno, quali le condizioni?

La sostituzione di una delibera solitamente avviene in due assemblee differenti: l'assemblea del giorno X ha deliberato un dato argomento, quella del giorno Y ritorna su quella decisione per sanare un vizio, per eliminare incertezze interpretative emergenti dal verbale, per semplice cambio di idea, ecc.

Stessa cosa, poiché nessuna norma lo vieta, può fare l'assemblea durante la medesima seduta.

Esempio: l'assemblea è chiamata a decidere, sull'approvazione del preventivo di spesa. I condomini, chiamati a pronunciarsi, optano per l'approvazione di quello redatto e proposto dall'amministratore. Successivamente, sempre nella stessa assemblea, decidono di rivedere alcune voci di spesa ivi inserite.

È ben possibile, quindi, che si decida di riaprire la discussione per modificare le conclusioni raggiunte in precedenza. Come si intuisce, nulla di diverso da una sostituzione di delibera.

Chi era assente dalla riunione è stato comunque informato della discussione sul punto e quindi che lo stesso sia stato oggetto di approfondimento per una o più volte è assolutamente indifferente. L'importante è che la sostituzione avvenga con le maggioranze prescritte dalla legge per l'adozione ad origine di quella medesima decisione.

Vediamo adesso un caso particolare col quale bisogna fare i conti. Quale? Il caso dell'allontanamento del condomino dall'assemblea.

Per chi non è presente fin dall'inizio alla riunione, s'è detto e si comprende il perché, che un argomento sia discusso una o più volte è indifferente. Si può dire lo stesso per chi è presente, ha concorso ad una decisione e poi se n'è andato? In linea di principio sì, quella persona è stata informata degli argomenti sui quali s'è discusso e il suo allontanamento non fa venire meno le prerogative dell'assemblea.

Unica condizione per la sostituzione della delibera nella medesima assemblea?

Che la seconda discussione sia completamente sovrapponibile alla prima. Insomma la seconda delibera non può allargare l'ordine del giorno.

Deliberare due volte sullo stesso ordine del giorno, quali le conseguenze?

Se un condomino è assente fin dal principio, nessuna particolare questione: gli si dovrà comunicare il verbale in quanto assente.

Se un condomino s'è assentato dopo la prima decisione, ma precedentemente alla seconda discussione sullo stesso punto, allora rispetto ad esso dovrà essere considerato assente e come tale gli si dovrà comunicare il verbale.

Se la seconda delibera esubera rispetto all'ordine del giorno, allora quell'eccesso renderà impugnabile la decisione; le delibere su argomenti non inseriti nell'ordine del giorno sono impugnabili dagli assenti e dissenzienti (dissenzienti rispetto alla possibilità di decidere su quell'argomento, non nel merito della questione).

Può anche accadere che la seconda deliberazione, o meglio la correzione, elimini l'eccesso della prima decisione, con l'effetto di riportare la delibera nell'alveo delle indicazioni contenute nell'ordine del giorno; allora la sostituzione avrà l'effetto assolutamente preventivo rispetto alla lite che si sarebbe potuta generare non provvedendo, il quella stessa sede, all'opportuna correzione della decisione già assunta.

Fonte: www.condominioweb.com