ABUSI EDILIZI
Non si può «rubare» il pianerottolo
Tag: condominio, abusi, pianerottolo
Il condòmino che ha spostato abusivamente il portoncino d'ingresso della propria abitazione in corrispondenza del muro esterno, inglobando una porzione dell'andito antistante l'unità immobiliare di sua esclusiva proprietà, non può ottenere la concessione in sanatoria se non è in grado di dimostrare il diritto di proprietà esclusiva dello spazio incorporato.
È questo il chiarimento contenuto nella motivazione della sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia n. 208/2015 .
Nel caso in questione una condòmina, senza chiedere un permesso edilizio e il consenso degli altri condòmini, sposta il portoncino d'ingresso della propria abitazione in corrispondenza dell'antistante muro esterno del piccolo andito che conduceva al pianerottolo.
Successivamente la condòmina presenta domanda di condono dell'abuso edilizio ma riceve un netto rifiuto dal parte del Comune, che rilevava come lo spazio interessato dalle opere sia un bene comune condominiale: di conseguenza è costretta a rivolgersi al Tar per l'annullamento del provvedimento con cui le era stata negata la sanatoria. Nel ricorso la condòmina, facendo leva sullo stato oggettivo dei luoghi, mette in evidenza come altri due condòmini abbiano collocato il portoncino d'ingresso in corrispondenza del muro esterno dell'andito, occupando parte del relativo spazio, per destinarlo all'uso esclusivo. In ogni caso la stessa condòmina ritiene decisivo il fatto che le quote millesimali relative agli appartamenti dei condòmini che hanno realizzato la sua stessa modifica non differiscono da quelle delle unità immobiliari dei restanti partecipanti che non hanno spostato l'ingresso.
Tutte queste considerazioni sono state ritenute irrilevanti dai giudici amministrativi, che respingono il ricorso. secondo il Tar, infatti, l'andito è parte integrante del pianerottolo comune, di cui costituisce una continuazione, con la conseguenza che il condòmino titolare dell'appartamento che vi si affaccia può utilizzarlo in modo più intenso ma non può certo incorporarlo, neppure parzialmente nella proprietà esclusiva. Il bene si presume comune salvo che il singolo condominio con titolo idoneo (ad esempio il primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dall'originario unico proprietario ad altro soggetto o il regolamento condominiale «contrattuale», accettato da tutti nei rogiti di acquisto) dimostri di esserne titolare esclusivo o provi la destinazione dello spazio al servizio esclusivo del suo appartamento o dimostri di averlo posseduto in via esclusiva per il tempo necessario all'usucapione. Al contrario, non è rilevante che altri condòmini abbiano commesso lo stesso abuso.
Giuseppe Bordolli
Fonte: Il Sole 24 Ore - Quotidiano del Condominio