Anche il vano scala deve rispettare le distanze legali.

Il corpo scala, se volumetricamente consistente, è equiparabile ad una costruzione, pertanto deve rispettare le distanze legali fra edifici

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Non rientrando nel concetto di volume tecnico, in quanto rappresenta un volume con autonomia funzionale, né tanto meno uno sporto con funzione ornamentale, il vano scala di consistente proporzione volumetrica si configura come un vero e proprio corpo di fabbrica e pertanto assimilabile al concetto di costruzione. Deve quindi rispettare le distanze legali.

L'oggetto del contendere. Il manufatto in questione si compone di due rampe scala in muratura, di larghezza e lunghezza piuttosto consistenti (2,50 mt. x 3,20 mt.), al cui interno è anche inserito un vano di alloggiamento dell'impianto di riscaldamento; l'intera struttura è stabilmente infissa al suolo e occupa una superficie di circa 10 mq., pari ad un volume di circa 15 mc..

Tale volume è stato realizzato, secondo i denuncianti, senza il rispetto delle distanze legali così come invece previsto dall'art. 873 c.c [1] .. Pertanto, ne è stato richiesto l'arretramento del corpo di fabbrica.

Il ricorso presentato dai convenuti si è basato su osservazioni contrarie a quanto denunciato: secondo i proprietari il vano scala, edificato con il consenso degli attori/dirimpettai, è assimilabile ad uno sporto, alla pari di un balcone, di una terrazza o di un lastrico dotati di parapetto che ne consente l'affaccio e per tale ragione le distanze minime da rispettare sono di 1,5 mt., da misurarsi fra la linea esterna dell'opera edilizia e il fondo confinante.

A detto primo ricorso, rigettato dal Tribunale con sentenza parziale del 24.6.2005 con la quale condannavai convenuti all'arretramento a distanza legale del vano fabbrica adibito a vano scala (nonché l'asportazione delle condotte elettriche e idriche a servizio di tale manufatto), faceva seguito la sentenza del Tribunale di Venezia che, in via definitiva, rigettava le domande avanzate dalle parti per la rimozione delle condutture elettriche ed idriche a servizio degli immobili.

Si giunge infine alla sentenza n. 446/2014 con la quale la Corte d'Appello di Venezia rigettava l'appello e confermava le due sentenze. Segue l'ennesimo ricorso con la definitiva pronuncia della Cassazione n. 30708/2018.

La decisione della Cassazione. Il giudice, con ordinanza, 27 novembre 2018, n. 30708 ha stabilito che il ricorso va rigettato per una serie di motivazioni:

    il manufatto non può considerarsi volume tecnico, così come dichiarato dai proprietari che portano a supporto della loro tesi le norme tecniche del Comune; secondo quanto prescritto dal regolamento comunale infatti, l'opera poteva essere assimilata ad un volume tecnico non urbanistico, soggetto alle sole distanze previste dal codice civile (non avendo l'ente comunale stabilito limiti di distanza maggiori, così come consentito dalla norma generale); in realtà il vano scala in oggetto è da considerarsi, al contrario del volume tecnico, un'opera edilizia con propria autonomia funzionale, parte integrante del fabbricato (cioè un vero e proprio corpo di fabbrica) e non destinato esclusivamente ad alloggiare impianti a servizio dell'edificio (condotta idrica, termica);

    il volume, trattandosi di opera piuttosto consistente, non può assimilarsi al concetto di sporto di carattere ornamentale, o con funzione di rifinitura o accessoria, come mensole, lesene, cornicioni, canalizzazioni di gronda, ecc., non computabili ai fini delle distanze; date le sue proporzioni (profondità e ampiezza) infatti, il vano scala in oggetto costituisce un vero e proprio corpo di fabbrica, rientrante nel concetto civilistico di "costruzione" destinato ad estendere e ampliare la volumetria del fabbricato, pertanto deve rispettare le distanze legali fra edifici.

Fonte: condominioweb