Attività edilizia. I poteri di controllo e verifica dei vicini

I terzi possono solo chiedere la verifica della legittimità della scia in relazione alle norme di diritto pubblico e non già a norme civilistiche

Tag: condominio, amministratore, attività, edilizia, controllo, verifica

vacanze

Chi si ritiene pregiudicato dall'attività edilizia posta in essere con la presentazione di una SCIA può solo sollecitare verifiche da parte della PA e, in caso di inerzia, agire contro il silenzio della stessa.Il Consiglio di Stato con sentenza del 30 agosto 2018 n.5115 ha precisato che "I soggetti che si ritengono lesi da un'attività avviata con una SCIA possono sollecitare la PA a verificare l'esistenza dei presupposti di legittimità della segnalazione, ma non possono chiedere un controllo generalizzato che tocchi anche i profili civilistici"

La vicenda. Tizia aveva impugnato la sentenza con la quale il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune, in ordine alla diffida, con la quale si era chiesto di procedere all'immediata sospensione del titolo abilitativo per silenzio rilasciato in favore della società beta. Dunque, l'oggetto concreto della controversia (e, quindi, della diffida innanzi indicata) era costituito dalla realizzazione - da parte dell'azienda - di lavori di manutenzione straordinaria, relativi all'installazione di impianti tecnologici ed opere annesse, occorrenti per la propria attività (apposizione di un tubo di sfiato sulla facciata dell'edificio condominiale).

Questi lavori, eseguiti sulla base di SCIA, non erano stati preventivamente autorizzati da parte degli altri condomini.Tuttavia, secondo la sentenza in oggetto, nel caso di specie, trattandosi non di "innovazioni", bensì dell'uso a fini esclusivamente propri di un bene comune da parte di un condomino "senza evidenti alterazioni dello stesso e senza l'impedimento all'uso paritetico della facciata da parte degli altri comproprietari dell'immobile" non era "necessario l'assenso degli altri contitolari all'istallazione sulla stessa facciata, del tubo di sfiato".

Il ragionamento del Consiglio di Stato. Preliminarmente, si osserva che la Scia (come la Dia) "non costituiscano provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Il Consiglio di Stato ribadisce che i terzi possono richiedere unicamente la verifica della "legittimità" della SCIA in relazione alle norme di diritto pubblico e non già a norme civilistiche o di regolamenti tra le parti.

Il presupposto iniziale è che il potere del terzo di richiedere l'attivazione dei poteri di controllo sussiste solo in relazione a violazioni di norme che comportano la lesione di un interesse legittimo.

Dunque il terzo potrà richiedere alla PA solo di verificare se chi ha presentato la SCIA sia titolare di un diritto (es. di proprietà) sull'area di intervento, in quanto la sussistenza di una relazione qualificata tra soggetto e bene oggetto dell'intervento è uno dei requisiti di legge per la presentazione della SCIA, ma non potrà richiedere di verificare se l'attività contrasti con alcune limitazioni contenute nel contratto costitutivo del diritto (ad esempio di locazione).

In conclusione, il Consiglio di Stato evidenzia che il privato può richiedere, nei limiti del suo interesse ad agire, solo la verifica obiettiva della compatibilità di quanto si intende realizzare con la disciplina urbanistica ed edilizia applicabile al caso di specie. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato e, per l'effetto, è stata confermata la pronuncia impugnata.

Fonte: condominioweb