Sostituzione contatore Enel. Il ricalcolo errato determina la nullità delle bollette

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I conteggi effettuati dalla società non erano corretti e lo si rileva dalla circostanza che Enel non aveva esibito in giudizio la stima dettagliata della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, prima dell'eventuale sostituzione del contatore e successivamente alla sostituzione.

Si ringrazia l'Avvocato Ivan Mangiullo per la gentile segnalazione dell'interessante sentenza in commento.

“La società elettrica ha l'onere di effettuare periodicamente il rilevamento effettivo del consumo per accertare la presenza di eventuali conguagli per consumi superiori a quelli preventivati o di eventuali crediti dell'utente, per aver pagato consumi superiori a quelli effettivi.

Onere che la società erogatrice deve svolgere al fine di permettere all'utente un controllo sui consumi effettivi”. Questo è il principio di diritto espresso dal Giudice di Pace di Tricase con la sentenza n. 259 del 5 giugno 2017 in merito all'accertamento negativo del credito.

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I fatti di causa. Tizio adiva il Giudice di pace al fine di sentirsi dichiarare l'illegittimità della somma di €. 1.508,35 pretesa dalla convenuta Enel per consumo, determinato da una cattiva trasmissione del segnale da parte del contatore ubicato nel suo immobile.

Somma questa che era stata contestata, perché sproporzionata ed ingiustificata rispetto al consumo portato dalle altre bollette.

Costituendosi in giudizio, la società elettrica precisava di aver sostituito il contatore perché non aveva comunicato la "tele lettura" e per cui era stata emessa la fattura contestata che conteneva il conguaglio dei consumi.

Per tali motivi, la società convenuta precisava che a seguito di contestazione dell'attore aveva rettificato la lettura dei consumi e restituito la somma di € 178,23 e addebitati i consumi effettivi

Il contratto di somministrazione. L'art. 1559 c.c. prevede che “La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose”. Dall'articolo in esame si evidenzia che nello svolgersi normale del rapporto, le parti sono obbligate, l'una alla somministrazione, l'altra al pagamento del prezzo.

Se invece una delle due parti viene meno, l'altra è legittimata a non adempiere a sua volta; ciò è previsto dalla norma generale sui contratti a prestazioni corrispettive, di cui all'art. 1453 c.c., ma anche dalle specifiche norme del contratto di somministrazione: gli artt. 1564 e 1565 c.c. prevedono infatti che in caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti (art. 1464 c.c.) e che se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso (art. 1565 c.c.).

=> Prova della contestazione delle bollette del consumo idrico

La lettura del contatore. Il pagamento della prestazione avviene periodicamente, mediante addebito di una somma per il consumo del periodo, salvo eventuale comunicazione, da parte dell'utente, dell'effettivo consumo rilevato dal contatore e successiva rilevazione del consumo effettivo da parte della società erogante l'energia elettrica.

Premesso ciò, tale consumo effettivo dell'energia può essere calcolato solo mediante la lettura del contatore:

La comunicazione, da parte dell'utente

, della lettura però, è un mero onere, il cui inadempimento determina solamente la necessità di pagare l'eventuale conguaglio in caso di rilevamento di consumo superiore a quello preventivato.
Il rilevamento effettivo da parte della società, per accertare la presenza di eventuali conguagli per consumi superiori a quelli preventivati o di eventuali crediti dell'utente, per aver pagato consumi a quelli effettivi, rappresenta un onere che la società erogatrice deve svolgere al fine di permettere all'utente un controllo sui consumi effettivi.

Ne consegue l'importanza basilare del contatore al fine della quantificazione del corrispettivo contrattuale.

Il precedente del Giudice di Pace di Teramo con la sentenza n. 305 del 19 maggio 2017. In tale precedente, il Giudice di Pace ha evidenziato che l'attività di somministrazione di energia elettrica deve sottostare a precise regole di trasparenza e correttezza al fine di consentire all'utente il controllo dell'esecuzione del contratto e di rendersi conto delle modalità e della tempistica della somministrazione medesima.

È chiaro che in quest'ottica il cliente deve sempre essere messo in condizione di poter sapere quanto in effetti paga per il servizio ed in base a quali conteggi e consumi.

Per tali motivi, nel caso di sostituzione del contatore, il giudice di Teramo ha precisato che “rappresenta condotta arbitraria e lesiva delle garanzie a tutela del consumatore la circostanza che il cliente possa essere reso edotto del calcolo dei conguagli dopo ben cinque anni.

Periodo in cui ha pagato regolarmente quanto indicato in bolletta senza poter valutare l'incidenza dell'eventuale conguaglio, che certamente non può essere richiesto dopo un simile lasso di tempo”.

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La vicenda in esame: il ragionamento del Giudice di Pace di Tricase. Nel caso in esame, per ammissione della stessa convenuta, il contatore non aveva comunicato la "telelettura" e per tale motivo era stato sostituito.

A seguito delle contestazioni dell'attore che riguardavano il periodo 2013 – 2014 nel quale il deducente aveva pagato regolarmente tutte le fatture pervenutegli, la società elettrica aveva provveduto ad un ricalcolo, ritenendo dovuto “solo” l'importo di €. 1.330,12.

A tal proposito, secondo i principi offerti dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice adito, ai fini della ripartizione dell'onere probatorio gravante sulle parti, ha precisato che “costituisce onere del somministrante offrire la prova del corretto funzionamento del contatore e dell'affidabilità dei valori registrati” (cfr. Cass. Civ. 2008, n. 18231 e Cass. Civ. 2004 n. 10313); mentre, laddove tale onere è stato assolto, “costituisce onere dell'utente quello di allegare e provare le circostanze che univocamente lo portano a presumere che è avvenuta un'utilizzazione esterna della linea enel nel periodo al quale gli addebiti si riferiscono”. A seguito dell'istruttoria di causa, era emerso che parte convenuta non aveva dato alcuna prova certa del momento iniziale relativo al difetto manifestato dallo strumento di misura (contatore), nonché la prova che Enel, accertata la mancanza di autolettura è intervenuta per verificare il funzionamento o meno dell'apparecchio di misurazione.

Sul punto in esame, secondo il giudice adito, la bolletta elettrica esibita da enel e riportante tutti i consumi dall'I.10.2013 al al 16.9.2014 è atto unilaterale di natura contabile non dissimile dalla fattura (Cass., 947/1986), che costituisce “prova delle registrazioni riportate e validamente emessa solo se l'utente non le contesta” (Cass., 8901/1997).

Pertanto, nel caso di contestazione dei consumi, come nella fattispecie, la bolletta elettrica, perde qualsiasi efficacia probatoria e la società di Gestione della fornitura elettrica, ha l'onere di fornire la dimostrazione della corrispondenza delle registrazioni del contatore ai consumi effettivi dell'utente.

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il giudice di pace di Tricase ha accolto la domanda di Tizio e per l'effetto ha dichiarato che nulla deve l'attore alla convenuta Enel Servizio Elettrico s.p.a. a nessun titolo.

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Fonte: www.condominioweb.com