Condominio contumace e contestazione della titolarità del diritto

Il condominio contumace in primo grado può costituirsi e contestare la titolarità del diritto nel rapporto controverso.

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Sentenza della Corte di Cassazione n. 30545/2017

La recente sentenza n. 30545/2017 della Corte di Cassazione afferma che il condominio, contumace in primo grado, può costituirsi e difendersi in grado di appello per eccepire il difetto di titolarità del diritto.

Andiamo per ordine premettendo cenni ad alcuni concetti e norme essenziali in materia di contumacia.

Contumacia nel processo civile

Cosa è la contumacia nel processo civile (regolata dagli artt. 290 e ss. c.p.c.)?

Si tratta della scelta, libera e possibile, di non costituirsi, dunque di non difendersi, nel processo.

Certamente il provvedimento giudiziale emesso farà comunque stato tra le parti. Effettivamente sarebbe troppo semplice poter decidere di non partecipare al processo per evitare che esso abbia effetti su di noi.

Naturalmente, il convenuto (ma può essere contumace anche l'attore) nel processo può essere contumace solo se regolarmente convocato: se il convenuto non si costituisce ed il giudice rileva la nullità della citazione o della sua notificazione non si dà luogo a contumacia, ma viene ordinata la rinnovazione della citazione; se la costituzione è tardiva il contumace può chiedere la remissione in termini se prova che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di venire a conoscenza del processo o che altre cause a lui non imputabili gli hanno impedito di costituirsi.

Una volta deciso di non costituirsi, è possibile cambiare idea e dunque fare successivamente ingresso nel processo per difendersi: infatti, è possibile costituirsi - mediante deposito di comparsa, procura e documenti in cancelleria oppure all'udienza - fino all'udienza dei precisazione delle conclusioni.

A quel punto però si saranno prodotte delle preclusioni (fatta salve la possibilità di contestare le scritture prodotte contro), quali ad es. quelle relative alle richieste istruttorie.

Ciò vuol dire che, pur potendo entrare nel processo, non si sarà liberi di spaziare con la propria azione difensiva: le vie ammesse all'inizio del processo non saranno percorribili, l'azione difensiva sarà insomma più vincolata.

Contumacia del condominio nel processo civile

Naturalmente anche il condominio può decidere di non costituirsi e poi, per qualsivoglia motivo, cambiare idea.

Le assemblee condominiali possono adottare delle decisioni sorprendenti, in effetti.

Peraltro, data la possibilità di optare per la contumacia, pur non essendo escluso a priori che l'amministratore si costituisca e poi l'assemblea ratifichi il suo operato, non è detto che ciò accada: può infatti essere che se tempestivamente convocata, l'assemblea avrebbe deciso di optare per la contumacia. Prudenza, dunque, nella costituzione in giudizio prima l'autorizzazione dell'assemblea.

Nella controversia di cui alla sentenza in commento la Corte di Cassazione si esprime proprio a proposito di contumacia del condominio; in particolare con riferimento alla possibilità oppure no, per il condominio che si costituisce nel giudizio solo in grado di appello, di eccepire il difetto di titolarità del diritto.

L'eccezione circa il difetto di legittimazione passiva è mera difesa: ne è ammessa la proposizione

La sentenza in commento ammette la possibilità per il condominio, rimasto contumace in primo grado, di eccepire solo in secondo grado il difetto di legittimazione passiva sostanziale.

Premettiamo alcuni cenni circa lo svolgimento del giudizio. Era successo che un condominio, rimasto contumace in primo grado, era stato condannato al risarcimento dei danni subiti da una donna in seguito ad una caduta su un merciapiede che si affermava essere di proprietà del condominio.

Il condominio proponeva così appello avverso la sentenza di primo grado eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva sostanziale.

La Corte d'appello respingeva l'appello decidendo, per quanto qui interessa, che il condominio rimasto contumace non poteva in grado di appello eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva sostanziale e, dunque, di affermare di non essere tenuto a manutenere il marciapiede.

La Corte di Cassazione, a sua volta, adita dal soccombente, ribalta la decisione.

Essa ritiene fondato il motivo di ricorso secondo cui, essendo quella relativa al difetto di legittimazione passiva una mera difesa, dunque un'attività rientrante in quelle ammesse in ogni momento del processo, deve ammettersi che essa possa esser sollevata in secondo grado dal condominio, o ben inteso, da qualunque altro soggetto rimasto contumace in primo grado.

Innanzitutto, la sentenza richiama il precedente con cui le Sezioni Unite (n. 2951/2016) hanno statuito, che "la distinzione che più conta non è tanto quella tra mere difese ed eccezioni, quanto quella che isola le eccezioni in senso stretto, soggette a decadenza, se non vengono tempestivamente proposte, e non rilevabili d'ufficio" e che "la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c., comma 2" (e cioè della norma secondo cui "a pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio").

La sentenza delle Sezioni Unite decide quindi che "le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti".

Caduta sul marciapiede, se il condominio non ne è il proprietario ne può rispondere?

Nel caso della caduta su di un marciapiede, la responsabilità può essere imputata, sostanzialmente, o ai sensi dell'art. 2043 c.c., che prevede che "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno", o ai sensi dell'art. 2051 c.c. che sanziona il custode, anche non proprietario, così prevedendo: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito."

Applicando il principio espresso dalla sentenza citata sentenza delle Sezioni Unite al caso in esame, la sentenza del 2017 afferma che "l'obbligazione risarcitoria del Condominio", sia ai sensi dell'art. 2043 che dell'art. 2051 cod. civ., intanto può essere in astratto prospettabile in quanto risulti che lo stesso è titolare di un diritto di proprietà sul marciapiede dov'è avvenuto l'incidente, dovendosi altrimenti indirizzare la domanda risarcitoria nei confronti del Comune (come di regola avviene, v. la sentenza 3 agosto 2005, n. 16226).

 

Ne consegue che la titolarità di un diritto dominicale sul marciapiede teatro dell'incidente costituisce presupposto ineliminabile per l'accoglimento della domanda della R. , per cui la Corte d'appello non avrebbe dovuto affermare la tardività della contestazione in conseguenza della contumacia del Condominio in primo grado, non trattandosi di un'eccezione in senso stretto" (Cass. n. 30545/2017).

La sentenza citata n. 16226 si era espressa proprio in relazione ad una richiesta risarcitoria per caduta su un marciapiede in mancanza di prova della proprietà del condominio.

Fonte: condominioweb