Stop all'autorimessa in condominio. Il Sindaco può fermare l'attività se non si rispettano le norme antincendio

Legittima l'ordinanza con la quale il Sindaco ordina all'amministratore di un condominio di far cessare l'esercizio dell'attività di autorimessa non autorizzata

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È legittima l'ordinanza contingibile e urgente con la quale il Sindaco ordina all'amministratore di un condominio di far cessare l'esercizio dell'attività di autorimessa non autorizzata, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza per l'incolumità pubblica e privata alla normativa antincendio. Lo ha stabilito il TAR Sardegna con la sentenza n. 624 del 6 luglio 2018.

Il tribunale cagliaritano coglie l'occasione per ribadire una serie di princìpi sullo strumento dell'ordinanza sindacale contingibile urgente.

Il fatto - Con ordinanza del 2008 il Sindaco aveva ordinato all'amministratore del condominio di far cessare l'esercizio dell'attività di autorimessa non autorizzata fino al ripristino delle condizioni di sicurezza antincendio.

La proprietaria e l'usufruttuaria dell'autorimessa avevano chiesto al Comune l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari al rispetto dell'ordinanza.Siccome il Comune non riscontrava la diffida, i due adivano il TAR con ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio.In pendenza del ricorso, con altra ordinanza, il Sindaco ordinava al Condominio di "far cessare l'esercizio dell'attività di autorimessa non autorizzata".

Il potere di ordinanza del Sindaco.Le ordinanze contingibili e urgenti costituiscono attuazione concreta di un potere attribuito al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, per far fronte ai casi di emergenza sanitaria o igienica a carattere esclusivamente locale (art. 50 comma 5 TUEL) ovvero quale ufficiale del Governo al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (art. 54 comma 4 TUEL).

Carattere provvisorio per fronteggiare situazioni urgenti. Il potere del Sindaco ha natura residuale. Il suo esercizio presuppone la necessità di provvedere in via d'urgenza con strumenti extra ordinem per far fronte a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l'incolumità pubblica, cui non si può provvedere con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento.

I provvedimenti in parola sono perciò connotati da provvisorietà e temporaneità quanto agli effetti e da proporzionalità rispetto al pericolo cui ovviare.

È pertanto illegittimo adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia "urgenza" di provvedere, cioè l'assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile a tutela della pubblica incolumità.

La soluzione del TAR Sardegna. Nel caso in esame, non può in alcun modo essere affermato che l'ordinanza abbia effetti permanenti. Il provvedimento adottato dal Sindaco impone un facerespecifico (adozione delle norme di sicurezza) per risolvere la questione che ha dato origine alla situazione di pericolo. Una volta assolto all'onere previsto.

Nessun inadempimento può quindi essere addebitato al Comune da parte dei ricorrenti i quali, peraltro, non hanno mai impugnato l'ordinanza della quale ora viene contestata la legittimità. Per questo motivo, il Tar ha rigettato il ricorso.

Fonte: condominioweb