Danni da infiltrazione derivanti da scarsa manutenzione delle pilette di scarico dei terrazzi: chi paga?
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Anche se il terrazzo è ad uso esclusivo di un singolo condomino, la manutenzione e l'adeguamento delle pilette di scarico delle acque meteoriche compete all'intero condominio, trattandosi di elementi accessori al corretto deflusso delle acque sul solaio di copertura dell'intero fabbricato e dunque parte comune fra i vari inquilini.
Il caso - Una recente sentenza del Tribunale di Milano (Sentenza 6 giugno 2017, n. 6353), ha visto condannare il condominio per l'inadeguatezza della piletta di scarico per il deflusso delle acque pluviali e della sua non corretta manutenzione periodica, pur se situata sul terrazzo ad esclusivo uso di un singolo proprietario.
Quest'ultimo è stato ritenuto marginalmente colpevole per non aver provveduto, nel suo piccolo, alla regolare pulizia della superficie del terrazzo e dunque aver favorito l'otturazione della piletta, ostacolando il deflusso dell'acqua meteorica e il suo ristagno, causa a lungo andare di infiltrazioni dannose nel solaio.
=> Aghi di pino che intasano la grondaia. Il risarcimento del danno non è automatico
Cos'è la piletta di scarico - Va detto innanzitutto che qualunque superficie di copertura è progettata e posta in opera in maniera tale da consentire il regolare deflusso delle acque meteoriche per evitare stagnamenti e infiltrazioni.
Gli stessi sistemi di scarico delle acque sono dimensionati sulla base di precisi requisiti: intensità pluviometrica (è importante stabilire la quantità massima di acqua caduta durante periodi di piogge intense, in quello stesso luogo), determinazione della superficie esposta alla pioggia, nonché pendenza e natura del materiale di copertura (rugosità e potere assorbente che possono influire sullo scorrimento dell'acqua).
Le acque vengono convogliate verso il basso attraverso una colonna di scarico verticale (pluviale) e poi smaltite sulla superficie stradale o direttamente in pozzetti collegati al sistema fognario principale.
Relativamente al solaio piano di copertura, il pluviale, nella sua parte iniziale è inserito in un bocchettone localizzato sul pavimento o sul parapetto, la cd. “piletta di scarico”: questa è allocata nel punto di raccolta delle acque, cioè dove le pendenze del solaio le convogliano. La piletta assurge alla funzione di filtrare le acque attraverso apposite griglie e consentirne lo smaltimento verso il basso.
Proprio questa sua funzione di raccolta e filtraggio, causa l'accumulo di residui (fogliame secco, terriccio, pietrisco) che, a lungo andare, possono ridurre il passaggio delle acque e dunque favorirne la stagnazione e la conseguente infiltrazione nel solaio.
Condizione necessaria per un impiego duraturo e senza problemi della piletta di scarico e dell'intero sistema di deflusso delle acque meteoriche, è una manutenzione periodica e accurata; in questa fase deve verificarsi la capacità di scarico dei singoli componenti del sistema drenante e, in presenza di eventuali anomalie (riduzione della capacità di scarico, aumentata rumorosità del deflusso), si possono individuare ed eliminare alterazioni e problematiche connesse.
Cosa ha stabilito il Tribunale di Milano - Con la recente sentenza n. 6353, il Tribunale di Milano ha ravvisato per la proprietaria del terrazzo esclusivo sul quale insiste la piletta di scarico delle acque meteoriche, solo un concorso di colpa del tutto residuale, costituito dal mancato controllo della piletta stessa e della sua pulizia periodica (che avrebbe impedito la parziale occlusione dello scarico dalle foglie delle piante presenti sul terrazzo e che hanno limitato il naturale deflusso delle acque).
Il vero responsabile è, secondo la sentenza, il condominio che avrebbe dovuto provvedere ad adeguare la piletta di scarico e a realizzare un sistema di raccolta delle acque pluviali che finivano sulla tettoia e sul terrazzo riconducendole nella condotta delle acque meteoriche attraverso appositi sistemi drenanti.
Il Tribunale ha ribadito che la piletta, così come le gronde, i doccioni, i pluviali e i canali di scolo delle acque meteoriche, costituisce un bene comune, svolgendo una funzione necessaria all'uso e al godimento comune, rientra tra le parti comuni dell'immobile.
Fonte: www.condominioweb.com