L'amministratore di condominio revocato deve consegnare le giacenza di cassa risultante dai bilanci(anche se l'assemblea non ne ha deliberato l'approvazione)
L'amministratore è tenuto alla scadenza del suo incarico, oppure dopo la sua revoca, a restituire tutto quello che ha in cassa indipendentemente dalla gestione alla quale le somme si riferiscono
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La vicenda. Un condominio cita in giudizio l'ex amministratore di condominio chiedendo la condanna di quest'ultimo alla consegna di una somma di circa diciottomila euro, risultata giacente nelle casse condominiali, e mai consegnata al nuovo amministratore.
A tal fine precisa che dopo la revoca dell'ex amministratore, e con la consegna della documentazione amministrativa e contabile al nuovo amministratore di condominio, l'attore scopre una pregressa giacenza di tale somma che non risulta mai essere stata consegnata alla nuovo amministratore né utilizzata per il condominio.
Il nuovo amministratore incaricato, infatti, aveva scoperto che dal bilancio di esercizio straordinario per il periodo che intercorre fra il 2012 ed il 2013 i vari condomini avevano versato una somma di oltre undicimila euro oltre ad altre piccole somme, fino a giungere all'importo complessivo prima citato, senza che le stesse fossero mai state contabilizzate.
Il nuovo amministratore aveva riferito di tale circostanza all'assemblea che, giustificatamente, ritenne di non approvare mai tali bilanci, ribadendo inoltre altre irregolarità compiute dall'amministratore uscente.
Il condominio, a tal punto, ha citato l'ex amministratore chiedendo la restituzione della somma indebitamente trattenuta, chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento dei danni sopportati dal condominio a fronte della condotta negligente da egli osservata, colpevole anche di aver emesso cambiali per conto del condominio per un importo di oltre ventiquattromila euro pur avendo disponibilità di cassa.
L'ex amministratore si è costituito negando ogni addebito provvedendo alla chiamata in garanzia della compagnia assicurativa.
La sentenza ed i precedenti giurisprudenziali. Il Tribunale di Napoli ha accolto, anche se parzialmente, le domande formulate dal condominio soffermandosi in modo dettagliati sugli obblighi incombenti sull'amministratore in caso di revoca del mandato. (Tribunale di Napoli, IV sez. civ., 23.2.2018, n. 1961)
In primo luogo la pronuncia del tribunale partenopeo, riportandosi ad un orientamento giurisprudenziale unanime, evidenzia che l'ufficio dell'amministratore di condominio è assimilabile a quello del mandato con rappresentanza con la conseguente applicabilità delle disposizioni sul mandato. (Cass. sez. II, 12.2.1997 1286; Cass. sez. II, 14.12.1993 n. 12304).
Alla conclusione del rapporto di mandato, oppure in caso di revoca come nel caso di specie, grava sull'amministratore (mandatario) l'obbligo di restituire tutto quello che gli sia stato consegnato o somministrato dal mandante non avendo più alcun titolo per trattenere quanto ricevuto. (Cass. sez.III, 11 agosto 2000, n. 10739).
E' evidente che l'amministratore è tenuto alla scadenza del suo incarico, oppure dopo la sua revoca, a restituire tutto quello che ha in cassa indipendentemente dalla gestione alla quale le somme si riferiscono . (Cass. sez. VI, ordinanza 20137 del 17.8.2017).
Non vi è alcun dubbio in merito al fatto che l'amministratore uscente è obbligato a consegnare al condominio, rappresentato dal nuovo amministratore, tutto quanto abbia ricevuto nell'esercizio dell'incarico.
L'inadempimento di tale obbligo da parte dell'amministratore uscente, nel caso di specie, si evince chiaramente dalla documentazione prodotta dal condominio attore che ha dimostrato una giacenza di cassa per il bilancio straordinario del 2013 somma alla quale si aggiungono altre giacenza di cassa che si evince dal bilancio ordinario degli anni dal 2011 al 2013.
Malgrado l'evidenza dei fatti, però,la richiesta di consegna di tale somma da parte del nuovo amministratore è rimasta priva di ogni riscontro, poiché l'ex amministratore ritiene che non essendo mai stati approvati i bilanci in questione, non vi era alcuna prova della veridicità dei fatti in esso menzionati.
Analizzando proprio tale risvolto della vicenda, la pronuncia del tribunale di Napoli, afferma in modo chiaro ed inequivocabile che non assume alcun valore la tesi dell'ex amministratore secondo cui la mancata approvazione dei bilanci con apposita delibera assembleare sarebbe renderebbe privo di valore ogni addebito contestato.
Tale tesi, osserva la sentenza, non trova alcun riscontro dato che "l'approvazione del rendiconto consuntivo può essere dirimente soltanto al fine di ritenere quanto nel bilancio affermato oggetto di riconoscimento del debito" (art. 1988 c.c.)
Sul valore del bilancio predisposto dall'ex amministratore non approvato dall'assemblea, dai quali è possibile dedurre l'esistenza di una giacenza di cassa non utilizzata dal condominio, la pronuncia in commento puntualizza che lo stesso ha il valore di una confessione stragiudiziale delle circostanze e dei fatti nello stesso dichiarati.
Quindi, in buona sostanza, le somme indicate nei vari bilanci (ordinari e straordinario) predisposti dall'ex amministratore, anche se non sono mai stati approvati dall'assemblea, sono fonte di dichiarazione stragiudiziale e risultando pienamente approvate nella loro entità obbligando, di conseguenza, l'amministratore alla loro restituzione.
Alla luce di tale considerazione la sentenza si conclude con la condanna dell'amministratore alla restituzione della somma appartenente al condominio e classificata come giacenza di cassa dai bilanci non approvati dall'assemblea.
Non trova accoglimento, invece, la domanda del condominio rivolta ad ottenere il risarcimento dei danni sopportati per aver l'ex amministratore emesso cambiali pur avendo giacenze di cassa, a tal proposito il giudicante precisa che non avendo il condominio attore prodotto in giudizio tali atti, è impossibile valutare la veridicità dell'assunto attoreo.
All'ex amministratore, quindi, non resta altro che restituire la vecchia giacenza di cassa appartenente al condominio e pagare le spese di giudizio.
Fonte: condominioweb