Videosorveglianza in condominio. Stop alle riprese nelle aree comuni e quelle antistanti l'abitazione

Esclusa la tutela del domicilio se le immagini riguardano spazi non preclusi alla vista degli estranei

Tag: condominio, videosorveglianza, privacy

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Il caso Il proprietario di una villetta schiera azionava una pretesa risarcitoria contro il suo vicino:l'attore lamentava di aver subito un«danno morale, inteso in tutte le sue accezioni»per essere stato tratto a giudizio penale a seguito di una querela che il vicino convenuto, appunto, aveva mosso nei suoi confronti.

Tra le varie "accezioni" di danno lamentate, l'attore segnalava altresì il"danno da violazione della privacy" derivante dalla produzione, nel suddetto procedimento penale, delle registrazioni dell'impianto di videosorveglianza installato dal convenuto nella propria abitazione: le telecamere in questione - contestava l'attore - riprendevano non soltanto la scivola del garage di proprietà esclusiva del convenuto, ma anche l'ingresso e le finestre del bagno e della cucina di proprietà dell'attore medesimo che si affacciano sul muro perimetrale della suddetta rampa di accesso.

Tutto ciò in evidente violazione delle disposizioni poste dal Garante per la protezione dei dati personali nel Provvedimento dell'8 aprile 2010in materia di videosorveglianza nel contesto condominiale.

Sul punto, il convenuto, costituitosi in giudizio, deduceva l'insussistenza della presunta violazione della riservatezza, poiché la preclusione delle riprese audiovisive, di cui al menzionato Provvedimento, riguarda solo lo svolgimento della vita intima nei luoghi di privata dimora,purché esso avvenga in maniera tendenzialmente non visibile ad estranei; tuttavia, dette condizioni non erano rinvenibili nel caso di specie.

Fonte: condominioweb