Utenza idrica. L'amministratore è legittimato passivo in merito al giudizio di accertamento del debito del condominio
Il condomino che paga il debito del terzo, può chiedere l'accertamento del debito nei confronti del condominio.
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L'amministratore del condominio è l'unico referente dei pagamenti relativi agli obblighi assunti verso i terzi. In caso di morosità, l'accertamento del diritto del terzo deve essere effettuato nei confronti di chi?
La vicenda. L'impresa BETA conveniva in giudizio, avanti al Giudice di Pace di Brescia, il Condominio per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 817,20 a titolo di rimborso spese di utenza dell'acqua da lei anticipate al gestore e inutilmente richieste ai singoli condomini.
Il Condominio si costituiva eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l'attività di esazione dei costi dell'acqua era svolta direttamente nei confronti dei singoli codomini, contestava l'esistenza e l'ammontare del credito, eccepiva la prescrizione quinquennale e in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'impresa al rimborso di € 1.604,58 indebitamente pagata dal Condominio.
Il Giudice di Pace, ritenuta infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Condominio alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9148/2008; ritenuto provato l'ammontare del credito azionato sulla base delle bollette emesse dall'attrice non avendo il Condominio provato il mancato o difettoso funzionamento dei contatori; ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione non trovando applicazione né l'art. 2948 n. 3 c.c. né l'art. 2948 n.4 c.c., accoglieva integralmente la domanda attrice e respingeva la domanda riconvenzionale, con aggravio delle spese di lite. Avverso questa pronuncia, il condominio ha proposto appello innanzi al Tribunale.
Il ragionamento del Tribunale. In merito alla legittimazione passiva dell'amministratore, il tribunale adito (in grado di appello) ha evidenziato che il contratto di lettura ed esazione relativamente alla fornitura di acqua al condominio era intercorso tra l'amministratore del Condominio e l'impresa di fornitura, circostanza confermata dal recesso dal contratto inviata dall'amministratore del condominio all'impresa e dalla intestazione delle fatture al condominio e non ai singoli condomini nonché dai solleciti di pagamento inviati dall'azienda al condominio.
Fonte: condominioweb