Canone per la fornitura del servizio idrico. Dopo cinque anni va in prescrizione.
Il termine di prescrizione del canone per la fornitura del servizio idrico è di cinque anni e decorre dalla scadenza dell'ultima rata non pagata dal cittadino.
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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6966 del 2018 ha stabilito quanto segue: "l'adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fissato alternativamente dall'amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1184 cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili, in quanto prima di tale data l'amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione". È quanto stabilito dalla.
Il caso. Tizia agiva in giudizio per sentire dichiarare la prescrizione del diritto alla riscossione del canone idrico da parte del Comune di Reggio Calabria per l'anno 2001, in quanto l'avviso di notifica era pervenuto soloin data 6 aprile del 2007.
Trattandosi di una fornitura periodica, la parte attrice sosteneva che la prescrizione doveva esser calcolata a partire dall'ultimo giorno dell'anno o dalla frazione dell'anno considerati.
Tuttavia, l'Ufficio Tributi e Finanze del Comune, con determina del 1° marzo 2002, aveva stabilito che per l'annualità 2001 il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato in quattro rate bimestrali (con scadenze fissate il 15 aprile, il 15 giugno, il 15 agosto ed il 15 ottobre 2002); in alternativa, il pagamento poteva essere effettuato in un'unica soluzione il 15 giugno 2002.
In secondo grado di giudizio, il Tribunale ha sostenuto che la decorrenza della prescrizione era ancorata a quest'ultima data, oa quella stabilita per il pagamento della prima rata.
Pertanto, al momento dell'avviso di notificail termine di 5 anni, previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., non era ancora scaduto e la decorrenze della prescrizione doveva considerarsi validamente interrotta dalla notifica dell'avviso di liquidazione. Avverso la predetta sentenza, Tizia proponeva ricorso per Cassazione.
La decisione. La Corte di Cassazione,confermando il principio precedentemente formulato con sentenza n. 18184 del 2 agosto 2014 , ha ribadito che il termine per l'adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fissato alternativamente dall'amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in un'unica soluzione, in mancanza di differenti previsioni contrattuali, deve presumersi a favore del debitore, ex art. 1184 cod. civ..
Conseguentemente,la prescrizione del credito decorre esclusivamente dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili; prima di tale data non è possibile pretendere l'adempimento della prestazione.
Ai fini dell'interruzione della prescrizione viene assegnato rilievo alla notificazione dell'avviso di liquidazione del canone, considerato idoneo a costituire in mora il debitore e a realizzare gli effetti di cui all'articolo 2943 del codice civile.
Trattasi di un atto la cui funzione, "nell'ambito del procedimento di riscossione delle entrate pubbliche, non si esaurisce in una mera dichiarazione di giudizio sulla spettanza e l'ammontare del credito e degli accessori, ma risponde all'ulteriore finalità di richiedere il pagamento della somma dovuta".
In merito alla funzione dell'avviso di liquidazione, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, tale avviso assolve a due funzioni:
liquidare l'importo dovuto dal contribuente, anche a titolo di interessi;
ingiungerne il pagamento.
Inoltre, l'avviso di liquidazione è un atto che, nel procedimento impositivo, non costituisce mera dichiarazione di giudizio sulla spettanza e l'ammontare del tributo e degli accessori, ma, richiedendone il pagamento, costituisce in mora il contribuente e, pertanto, ha effetti interruttivi del decorso della prescrizione, in conformità a quanto disposto dall'art. 2943 c.c. (Cass. Civ., 18 aprile 1997, n. 3338).
In senso conforme a quanto stabilito dalla pronuncia in esame, si menziona la sentenza n. 1658 del 24 gennaio 2013, secondo cui l'idoneità a produrre gli effetti interruttivi della prescrizione, di cui all'art. 2943 cod. civ., va riconosciuta non soltanto a quegli atti della sequenza procedimentale specificamente contenenti la "intimazione ad adempiere" - come "l'avviso di mora" di cui all'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, o come "l'avviso contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni cinque", di cui all'art. 50, comma secondo, del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo vigente - ma anche a quegli atti che, come "l'avviso di liquidazione", contengono implicitamente anche la richiesta di pagamento ed assolvono, quindi, anche alla funzione di costituire in mora.
Sulla scorta delle predette considerazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Tizia, condannandola al pagamento delle spese processuali.
Fonte: condominioweb