Canna fumaria e detrazioni per ristrutturazioni edilizie
Canna fumaria e detrazioni fiscali
Tag: lavori , detrazioni , canna , fumaria , condominio , ristrutturazione
Quali spese per interventi inerenti alla canna fumaria di un impianto di riscaldamento sono ammessi al beneficio della detrazione fiscale per ristrutturazioni edilizie?
Per rispondere al quesito è necessario avere ben presenti alcuni aspetti:
- nozione di detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie;
- detrazioni fiscali per interventi si unità immobiliari di proprietà esclusiva;
- detrazioni fiscali per interventi su parti comuni di un edificio in condominio.
Prima d'ogni cosa è comunque utile rammentare che la canna fumaria è un elemento dell'impianto di riscaldamento che consente lo scarico di fumi prodotti dalla combustione.
La tipologia di combustione dell'impianto utilizzato fa sì che la canna fumaria debba sfociare sopra il colmo del tetto ovvero possa scaricare, come si suole dire, a parete: è il caso di particolari caldaie dette a condensazione.
=> Consentito lo scarico a parete di una caldaia a condensazione. Il Tar Lombardia detta le regole
Detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie
Il d.p.r. n. 917/1986, altrimenti noto come testo unico delle imposte sui redditi, prevede la possibilità per il contribuente di detrarre dall'imposta lorda una percentuale calcolata sulle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (definizione ampia che fa riferimento agli interventi edilizi individuati dall'art. 3 lettere da a) a d) del d.p.r n. 380/01).
Come funziona la detrazione?
Se si spendono € 1.000,00 per un intervento per il quale è ammissibile la detrazione, il contribuente può detrarre dall'imposta lorda (quella astrattamente dovuta all'erario) una percentuale di spesa. La normativa ordinaria prevede la detrazione del 36% della spesa per una spesa massima di € 48.000,00 ad unità immobiliare.
Ciò vuol dire che su € 1.000,00 il contribuente avrà diritto di portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi € 360,00. Tale somma, a dirlo è sempre l'art. 16-bis, è detraibile in dieci rate annuali di pari importo. Insomma restando all'esempio appena portato il contribuente avrebbe diritto a detrarre € 36,00 all'anno.
Fino a tutto il 2018 (secondo quanto si apprende dalla legge di bilancio in fase di approvazione) la somma detraibile sarà pari al 50% della spesa per un massimo di spesa € 96.000,00 per unità immobiliare.
Quanto all'individuazione del soggetto che può beneficiare della detrazione l'art. 16-bis fa riferimento ai «contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo» (es. proprietario, conduttore, usufruttuario, ecc.).
Detrazioni fiscali per interventi si unità immobiliari di proprietà esclusiva
Entriamo nel merito della detraibilità per interventi riguardanti la canna fumaria a servizio di un impianto di riscaldamento.
Al riguardo è necessario operare una distinzione, in quanto essa è contenuta nel d.p.r. n. 917/1986 (art. 16-bis), con riferimento ad interventi su unità immobiliari di proprietà esclusiva ed interventi su parti comuni di un edificio in condominio.
Quanto alle prime, il succitato art. 16-bis specifica che sono ammesse al beneficio della detrazione fiscale le spese riguardanti interventi di:
- manutenzione straordinaria;
- restauro e di risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia.
Le definizioni di tali interventi sono quelle contenute nelle lettere b), c) e d) del d.p.r. n. 380/01 (così detto Testo Unico sull'edilizia).
Quanto alla canna fumaria, l'Agenzia delle Entrate nella propria guida sull'argomento in esame ha avuto modo di specificare che si ha diritto alla detrazione fiscale quando si tratta:
- di nuova costruzione interna o esterna di una canna fumaria
- di rifacimento modificando i caratteri preesistenti del suddetto manufatto.
Detrazioni fiscali per interventi su parti comuni di un edificio in condominio
Più ampio il novero degli interventi detraibili, se essi hanno ad oggetto parti ed impianti comuni di un edificio in condominio, così come individuati dall'art. 1117 c.c.
Agli interventi elencati in precedenza vanno aggiunti anche quelli di manutenzione ordinaria, descritti dalla lettera a) dell'art 3 d.p.r. n. 380/2001.
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In relazione alla canna fumaria condominiale, l'Agenzia delle Entrate - nella medesima guida - ha specificato che sono considerati detraibili la riparazione ovvero il rifacimento, interno ed esterno conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti.
Fonte: www.condominioweb.com