Assemblea condominiale: possibile il voto per posta?
Assemblea e dichiarazione di voto inviata dal condòmino a mezzo posta. Come comportarsi?
Tag: posta , assemblea , voto , condominio , riunione , delega
Nel condominio in cui vivo si terrà un'assemblea proprio in un giorno nel quale non potrò essere presente.
Non ho grande confidenza come i miei vicini e così eviterò di dare delega: posso esprimere il mio voto per posta, o magari consegnando all'amministratore una lettera da leggere in riunione?
Questo il quesito che ci giunge da un nostro lettore. Approfondiamo gli aspetti utili a fornirgli una risposta.
Come si partecipa all'assemblea condominiale?
Per rispondere a questo primo quesito basta guardare all'art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Dalla norma si desume che la partecipazione possa avvenire:
- personalmente;
- per delega scritta a mezzo di rappresentante.
Il periodo finale del primo comma dell'articolo in esame specifica che «se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale».
Quello che si vuole vietare è l'incetta di deleghe al fine di evitare la concentrazione di capacità deliberativa in capo ad una sola persona.
In molti si domandano se sia possibile ipotizzare una partecipazione all'assemblea in videoconferenza.
Al riguardo non vi sono risposte certe: la norma parla d'intervento all'assemblea, l'avviso di convocazione impone l'indicazione del luogo di svolgimento della riunione.
Tutto dipende dall'interpretazione del dato normativo: ove si aderisca a quella interpretazione più restrittiva è evidente che non si possa considerare la partecipazione a distanza un intervento in senso stretto, ossia un intervento fisico.
Certo è che le disposizioni normative citate sono sufficientemente generiche da essere interpretate anche in modo più estensivo, considerando così legittima la partecipazione a distanza.
Assemblea condominiale e voto per posta
Ciò che pare possa escludersi, con sufficiente certezza è che si possa votare a mezzo posta. L'art. 67 disp. att. c.c. è sufficientemente chiaro: l'intervento in assemblea può avvenire a mezzo di un rappresentante e quindi sottointeso quello personale.
Non è data per fattibile l'espressione di un voto non accompagnata dalla presenza fisica di una persona.
Evidentemente, così facendo, il Legislatore ha inteso valorizzare al massimo il consesso ed il dibattito ai fini della creazione effettiva di una maggioranza consapevole anche a seguito della discussione.
Ciò potrebbe portare a concludere per l'impossibilità financo di consegnare la delega vincolata ad una specifica posizione, ma così non è, visto che la legge vieta espressamente tale possibilità solamente nel caso di rappresentante del condominio nell'ambito dell'assemblea del supercondominio (art. 67, quarto comma, disp. att. c.c.).
Qual è la sorte della dichiarazione di voto inviata per posta?
Come regolarsi in sede assembleare, ove nonostante tutto pervenga una dichiarazione di voto inviata dal condòmino a mezzo posta (o via fax, ecc.)?
Partiamo dal dato certo: a decidere sull'argomento dev'essere in prima istanza il Presidente, cui è demandata la gestione della riunione.
Chiaramente l'amministratore ha un ruolo di guida nella misura in cui i condòmini gli riconoscano la competenza a districarsi in casi simili o diversi da questo chiedendo un suo parere in merito.
Per le ragioni esposte non possiamo che concludere per l'impossibilità di considerare quell'espressione di voto in quanto mancante di una presenza - personale o per delega - necessaria per darle concretezza.
Diversamente, il rischio è quello dell'invalidità della decisione che dovesse tenerne conto ove il voto così espresso risultasse in qualunque modo determinante al raggiungimento dei quorum deliberativi.
- Non è possibile modificare il proprio voto una volta che la votazione è stata chiusa
- Quando non è nulla la delibera assunta con eccesso di deleghe?
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Fonte: www.condominioweb.com