Valore legale contenuto verbale assemblea condominiale
Qual è il valore legale del contenuto del verbale di un'assemblea?
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Qual è il valore legale del contenuto del verbale di un'assemblea condominiale?
Come sappiamo se in un verbale v'è scritto che l'assemblea (a maggioranza o con il vostro favorevole di tutti i presenti) approva una determinata spesa, allora quella decisione è sufficiente per ingiungere ad un condòmino moroso il pagamento della somma.
L'approvazione del piano di riparto è utile per l'ottenimento del decreto provvisoriamente esecutivo (art. 63 disp. att. c.c.).
=> Come redigere il verbale dell'assemblea di condominio
Qual è il contenuto del verbale dell'assemblea condominiale?
Il verbale, com'è noto, non contiene solamente decisioni: nel documento in esame vi sono attestazioni di presenza, calcoli di maggioranze, dichiarazioni di condòmini e attestazioni di circostanze.
Qui di seguito riportiamo le informazioni minime che solitamente contiene un verbale:
- luogo, data ed ora di riunione;
- se assemblea in seconda convocazione dopo che la prima è andata "deserta", attestazione di tale circostanza;
- condòmini presenti - personalmente o per delega - e relativi millesimi;
- scelta del presidente e del segretario;
- attestazione del presidente che sono state compiute le operazioni inerenti la verifica della corretta convocazione degli aventi diritto a partecipare;
- attestazione del presidente della sussistenza dei quorum costitutivi in relazione alla specifica convocazione;
- brevi dichiarazioni dei condòmini che intendano che queste siano riportate;
- votazioni con specifica indicazione di favorevoli, astenuti e contrari, nonché esisto delle medesime.
=> Assemblea condominiale. Istruzioni per una corretta redazione del verbale
Che valore legale dare a questo contenuto?
Ricordiamo che per valore legale s'intende la validità delle informazioni contenute in uno scritto e/o in una dichiarazione e più in generale l'ufficialità che l'ordinamento giuridico riconosce a determinati dati e circostanze.
Io sottoscritto Tizio, nato a…, ecc. ecc. è una dichiarazione che assume un particolare valore legale se inserita nella così detta autocertificazione, mentre ha un valore legale differente e per certi versi inferiore ove inserita in uno scritto privato.
Tale aspetto è di sicuro interesse dato che non è raro sentire dire ai condòmini che il contenuto del verbale è contestabile: come fare per avanzare giudizialmente tali censure?
Partiamo da quello che, secondo la giurisprudenza, è il valore legale da attribuirsi al contenuto del verbale dell'assemblea condominiale.
Per il costante insegnamento della Corte di Cassazione, «il verbale di un'assemblea condominiale ha natura di scrittura privata, sicché il valore di prova legale del verbale di assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura, e, per impugnare la veridicità di quanto risulta dal verbale, non occorre che sia proposta querela di falso, potendosi, invece, far ricorso ad ogni mezzo di prova (arg. da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 747 del 15/03/1973)» (Cass. 9 maggio 2017 n. 11375).
Insomma il verbale non è un documento inattaccabile, tutt'altro.
Fa fede in quanto atto scritto e sottoscritto, la fiducia che l'ordinamento vi ripone è comunque scalfibile attraverso contestazioni da parte di chi ritiene quanto ivi riportato erroneo ovvero non veritiero.
Come contestare il contenuto del verbale
Tizio ritiene che Caio e/o lui stesso abbiano votato differentemente da come riportato nel documento: egli avrà la possibilità di contestare in giudizio questa circostanza.
In relazione a tale aspetto - sono sempre i giudici di legittimità a parlare - grava sul condòmino che impugni «la delibera assembleare l'onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto risulta dal relativo verbale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 23/11/2016)» (Cass. ult. cit).
La stessa giurisprudenza in esame - che esprime l'orientamento consolidato - specifica che chi intende contestare il contenuto del verbale può farlo con qualsiasi prova non essendo necessaria la querela di falso.
Eppure è utile ricordare che la stessa giurisprudenza in alcune circostanze (Cass. 16 luglio 1997 n. 6483) ha affermato che nell'ambito delle controversie intracondominiali i singoli condòmini sono incapaci di testimoniare in quanto portatori di un personale interesse (art. 246 c.p.c.).
Si tratta di un divieto che non riveste carattere assoluto, ma che va valutato caso per caso in relazione al contenuto del verbale che s'intende contestare.
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Fonte: www.condominioweb.com