Usufrutto e impugnazione delle delibere assembleari

Impugnazione delle delibere da parte dell'usufruttuario e del nudo proprietario

Tag: usufrutto , delibera , assemblea , impugnazione , condominio , proprietario

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Quando l'usufruttuario ha interesse ad impugnare una deliberazione assembleare?

Quando il nudo proprietario ha interesse ad impugnare una deliberazione assembleare?

In che modo ciò si riflette sugli obblighi di convocazione che la legge pone in capo all'amministratore condominiale o, nel caso di sua assenza o inadempimenti, a chi convoca l'assemblea.

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Il Tribunale di Massa, con una sentenza resa il 6 novembre 2017, si è soffermato sull'argomento mettendo al centro dell'attenzione una aspetto di non secondaria rilevanza pratica.

La pronuncia si fa notare anche per altri aspetti, quali la presenza di presidente e segretario, nonché la capacità a testimoniare dei condòmini.

Ciò che qui interessa, però, è la questione della legittimazione ad impugnare le deliberazioni assembleari.

Partiamo dal diritto a partecipare. L'art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile contiene ha distinzione che, seppur un po' farraginosa, possiamo così sintetizzare:

a) all'usufruttuario il diritto di voto in assemblea spetta in relazione a quelle decisioni che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni;

b) il nudo proprietario invece vota nelle altre ipotesi, ossia in quelle riguardanti innovazioni e riparazione straordinarie a meno che l'usufruttuario non si sostituisca nella effettuazione di queste spese.

Siccome si tratta di questioni interne al rapporto in esame e dato che l'amministratore non deve esserne a conoscenza, la norma (art. 67, settimo comma, disp. att. c.c.) che in tali ultimi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario.

Se per le competenze a votare la situazione non è poi così chiara, per il pagamento degli oneri condominiali, il legislatore ha semplificato la posizione del condominio prevedendo un vincolo di solidarietà tra proprietario ed usufruttuario (art. 67, ottavo comma, disp. att. c.c.)

Nel caso risolto dalla sentenza del Tribunale di Massa, il condominio convenuto in giudizio, tra le varie cose, contestava la legittimazione attiva dell'usufruttario che aveva impugnato una deliberazione afferente a lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio.

Il giudice adito ha ritenuto l'eccezione infondata, affermando che «a fronte della solidarietà fra usufruttuario e nudo proprietario, oggi prevista dall'art. 67 disp. att. cod. civ., la delibera è direttamente ed immediatamente azionabile contro entrambi, sì che a costoro va riconosciuta la pari facoltà di agire per far dichiarare la sua invalidità.» (Trib. Massa 6 novembre 2017).

Ciò vale anche per il contrario, ossia per quelle ipotesi nelle quali è in votazione una questione riguardante l'ordinaria gestione, ma le somme possono essere richieste anche al nudo proprietario.

Quali indicazioni pratiche possiamo trarre da questa decisione che appare convincente nella misura in cui è normale considerare giusto consentire a chi è obbligato al pagamento contestare una spesa.

A ben leggere l'art. 67 disp. att. c.c. esso fa riferimento al diritto di voto, non al diritto ad essere convocati ed informati dello svolgimento dell'assemblea.

Ergo: se s'intende agire solidamente contro il nudo proprietario e l'usufruttuario è necessario convocare entrambi in assemblea e comunicare ad entrambi il verbale.

 Scarica Trib. Massa 6 novembre 2017

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Fonte: www.condominioweb.com