Ripartizione spese per la sostituzione della pulsantiera dell'ascensore

Chi paga la sostituzione della pulsantiera dell'ascensore?

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«Nella scorsa assemblea era inserito all'ordine del giorno il riferimento alla necessitò di sostituire la pulsantiera dell'ascensore.

Abbiamo deliberato questa spesa, scegliendo il preventivo del manutentore periodico. Qualche giorno dopo è arrivata la richiesta di pagamento dell'amministratore che ha ripartito la spesa con la tabella ascensore.

Ma è giusto così? Per la pulsantiera, che in fondo è usata da tutti allo stesso modo la spesa non dovrebbe essere suddivisa in parti uguali o al massimo per millesimi di proprietà?»

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La convinzione della esistenza di un criterio legale di ripartizione delle spese che preveda la divisione del costo d'intervento in parti uguali è così diffusa che si stenta a comprenderne le ragioni.

Ricordiamo, come sovente facciamo, che il codice civile non contiene alcun riferimento ad un criterio di ripartizione paritario.

È vero, sporadicamente qualche tribunale - mal leggendo il secondo comma dell'art. 1123 c.c. - ha concluso che per alcune spese per legge bisogna suddividerle in parti uguali, ma ad avviso di chi scrive si è trattato di soluzioni errate, come quando è stato detto che per la revoca giudiziale bisogna preventivamente adire un organismo di mediazione.

Rispetto alle spese di manutenzione dell'ascensore prima dell'entrata in vigore della legge n. 220 del 2012 era opinione unanime - suffragata dalla giurisprudenza (cfr. tra le tante Cass. 25 marzo 2004, n. 5975) - che queste dovessero essere suddivise secondo i criteri indicati dall'art. 1124 c.c. dedicato alle spese di manutenzione delle scale.

La norma - che indica i criteri di calcolo delle così dette tabelle scale ed ascensore - oggi (ossia dopo l'entrata in vigore della legge n. 220/2012) è espressamente dedicata anche agli ascensori ed al primo comma recita:

«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.»

L'articolo - è evidente - non pone alcuna differenza tra le componenti dell'impianto di ascensore, facendo riferimento ad esso nel suo complesso.

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Ciò, ad avviso dello scrivente, porta a concludere per l'applicabilità del criterio di ripartizione in esame anche alla ipotesi sottopostaci dal nostro lettore in relazione alla pulsantiera.

In sostanza il ragionamento è questo: le spese per la manutenzione e la sostituzione dell'impianto di ascensore si ripartiscono - per legge - in ragione dei criteri indicati nell'art. 1124 del codice civile, poi esplicitati nella così detta tabella ascensore.

La pulsantiera è un componente dell'impianto di ascensore. Per la sostituzione della pulsantiera si applicano i criteri dettati dall'art. 1124 c.c.

Ciò detto, è bene ricordare che le regole codicistiche riguardanti la ripartizione delle spese condominiali sono derogabili da un accordo tra tutti i condòmini e quindi nulla vieta che il costo della sostituzione della pulsantiera possa ripartito - in presenza di tale accordo - in modo differente da quello appena indicato.

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Fonte: www.condominioweb.com