Detrazioni fiscali per sostituzione tubatura fogna condominiale

Sostituzione della colonna fognante condominiale, è possibile usufruire della detrazione fiscale del 50%

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«Nel condominio in cui vivo abbiamo dovuto fare eseguire un intervento per ripristinare il corretto funzionamento della colonna fognante condominiale.

In sostanza la ditta ha dovuto sostituire un tratto di tubo che era stato otturato; al di là delle questioni sulla responsabilità - dubito che ne verremo mai a capo - mi chiedo se per questo intervento noi condòmini possiamo usufruire della detrazione fiscale del 50%.

Grazie e continuate così!»

Innanzitutto una premessa: la detrazione fiscale - operazione che consente di detrarre una somma predeterminata dall'imposta lorda da corrispondersi - per interventi di ristrutturazione edilizia è pari al 36% della spesa sostenuta con un massimo di spesa sulla quale calcolare la percentuale pari ad € 48.000.

=> Cumulo delle spese per ristrutturazione delle parti comuni e di abitazioni ai fini delle detrazioni fiscali

Questa è la previsione contenuta nell'art. 16-bis del d.p.r. n. 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi), norma rubricata Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

La bonus mania da cui è stato colto il nostro Governo e appresso ad esso il Legislatore ha fatto sì che da qualche anno a questa parte tale detrazione sia del 50% su un monte massimo di spesa di € 96.000.

Insomma in tempi di regime di detrazione ordinario se spendo € 48.000 ne posso detrarre € 17.280.

Fintanto che durerà il regime straordinario (che pare dovrebbe valere anche per il 2018), le spese che si possono detrarre sono il 50% di quella effettuata (es. se spendo € 48.000 ne potrò detrarre € 24.000).

In questo contesto è utile rammentare che a norma dell'art. 16-bis e successive disposizioni attuative:

a) la detrazione è fruibile in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi;

b) della detrazione si può fruire per interventi comunemente detti ordinari e straordinari sulle parti comuni dell'edificio (ossia per gli interventi di cui alle lettere a), b) c) d) art. 3 d.p.r. n. 380/01);

c) della detrazione si può fruire per interventi comunemente detti straordinari sulle unità immobiliari (ossia per gli interventi di cui alle lettere b) c) d) art. 3 d.p.r. n. 380/01);

d) possono fruire della detrazione non solamente i proprietari, ma coloro che in base ad un titolo idoneo (es. conduttori, comodatari usufruttuari, ecc.) posseggono o detengono l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi;

e) gli importi spesi devono essere corrisposti mediante apposito bonifico postale o bancario;

f) quando si tratta di interventi di ristrutturazione delle parti comuni dell'edificio, ciò che conta è che l'amministratore esegua i pagamenti nei modi indicati dalla legge.

Questi gli aspetti principali che è bene tenere a mente in relazione alla fruizione delle detrazioni fiscali.

Quanto alle opere sulla fognatura condominiale, non pare possano ravvisarsi dubbi sulla possibilità per i condòmini di fruire della detrazione (purché l'amministratore abbia eseguito il pagamento secondo le modalità prescritte dalla legge).

È bene ricordare che nella prima formulazione l'art. 16-bis faceva riferimento alle sole parti comuni elencate dal n. 1 dell'art. 1117 c.c. Ciò faceva sì che gli interventi sugli impianti - ivi compreso quello fognario - fossero espunti dal novero di quelli avrebbero potuto fruire delle detrazioni.

Oggi non è così, è la stessa Agenzia delle Entrate, nella proprio guida in materia ci dice che sono ammessi al beneficio della detrazione fiscale gli interventi di «riparazione o sostituzione della canalizzazione fognaria, fino al limite della proprietà del fabbricato».

Qui un link alla guida dell'ente: RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI




Fonte: www.condominioweb.com