Il compenso del geometra-amministratore di condominio non si considera per il calcolo dei contributi previdenziali
I redditi del geometra derivanti da amministrazione condominiale non rientrano nell'ambito del concetto di reddito netto sul quale calcolare i contribuiti previdenziali.
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Il geometra può svolgere attività di amministratore condominiale.
V'è di più: non mancano opinioni secondo le quali quella di amministratore condominiale è una naturale propaggine dell'attività propria del geometra.
A dire il vero di ciò sono convinti, pro domo sua, anche gli avvocati, i ragionieri, i dottori commercialisti, ecc. ecc. Ma non è questo il fatto oggetto dell'approfondimento.
Nella realtà dei fatti è comunissimo che un geometra svolga anche l'attività di amministratore condominiale.
Che tale attività sia esclusiva, prevalente o secondaria, secondo la Corte di Cassazione, ai fini previdenziali è indifferente: i redditi del geometra derivanti da amministrazione condominiale non rientrano nell'ambito del concetto di reddito netto sul quale calcolare i contribuiti previdenziali.
È questa, in sostanza, la conclusione che si può trarre leggendo la sentenza n. 27125 resa dai giudici di piazza Cavour il 15 novembre 2017.
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Il caso: un geometra si opponeva alla cartella esattoriale attraverso la quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (attualmente regolata dalla legge n. 773/1982) domandava il pagamento di contributi previdenziali arretrati, a dire dell'ente erroneamente non inseriti nell'ambito dei redditi imponibili sui quali effettuare il calcolo dei contributi.
No! Rispondeva il geometra. La ragione la possiamo sintetizzare in questa ipotetica spiegazione: quello che mi chiedete non riguarda l'attività propria di geometra, ma quella di amministratore condominiale e su questi redditi io non devo calcolare i contributi previdenziali.
La Corte di Cassazione, cui è arrivata la causa, ha dato ragione al professionista.
Il contributo soggettivo previdenziale dovuto dal geometra al proprio ente previdenziale, dice la Cassazione sulla scorta di altre sue pronunce è «commisurato al "reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente"; espressione con la quale la legge ha inteso riferirsi soltanto al reddito professionale derivante dall'esercizio della professione di geometra e non anche a tutti i redditi fiscalmente identificabili come "professionali"» (Cass. 15 novembre 2017 n. 27125).
In questo senso spiegano più specificamente gli ermellini ai fini dell'assoggettamento del reddito alla contribuzione previdenziale non è sufficiente una semplice connessione soggettiva, ossia cioè che la persona oggetto dell'accertamento sia iscritta all'albo ed al contempo eserciti una qualsiasi altra attività professionale.
Non solo: del pari insufficiente - proseguono i giudici di legittimità - è la connessione intellettuale che in effetti può ricorrere mettendo a confronto l'attività di geometra con quella di amministratore di condominio.
Ed allora quando il reddito del geometra va considerato ai fini previdenziali? La Cassazione, al riguardo ha specificato che occorre «una connessione necessaria tale per cui l'attività professionale, da cui derivano i proventi da assoggettare alla contribuzione in discorso, non possa che essere svolta da un geometra libero professionista o che comunque richieda l'impiego necessario della stessa base di conoscenze tecniche del geometra libero professionista» (Cass. 15 novembre 2017 n. 27125).
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Fonte: www.condominioweb.com