Ripartizione spesa messa a terra condominiale

Messa a terra condominiale, ecco come si ripartiscono le spese

Tag: lavori , spesa , terra , condominio , certificazione , amministratore

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ual è il criterio di ripartizione da utilizzare per la ripartizione dei costi inerenti interventi sull'impianto di messa a terra condominiale?

Per rispondere a questo quesito, è utile rammentare che cos'è un impianto di messa a terra e successivamente quali siano i principi generali sui quali si fonda la materia della ripartizione delle spese condominiali.

Partiamo dalla così detta messa a terra.

L'impianto di messa a terra serve a scaricare a terra, per l'appunto, l'energia elettrica derivante dal funzionamento degli elettrodomestici.

L'impianto di messa a terra è composto da:

«- dispersore (formato da uno o più elementi disperdenti);

- conduttore di terra;

- collettore o nodo di terra;

- conduttori di protezione;

- conduttori equipotenziali principali e supplementari» (Giovanni Bellato, Gli impianti elettrici negli edifici civili. Guida alla progettazione e integrazione dei sistemi, Maggioli Editore, 2009).

L'impianto di messa a terra deve essere conforme alle regole tecniche, realizzato da imprese qualificate e provvisto di certificazione di conformità, il tutto in ragione di quanto disposto dal decreto ministeriale n. 37/2008.

=> Messa a norma dell'impianto elettrico condominiale

Spese condominiali

Ogni condòmino partecipa alle spese condominiali per il sol fatto d'essere tale.

Preventivo e rendiconto di gestione non costituiscono l'obbligo, ma individuano la misura dello stesso.

Chiaramente le singole spese e quindi le singole obbligazioni sono deliberate dall'assemblea o ordinate dall'amministratore, ma l'obbligo generale di partecipare ai costi di gestione/conservazione è dato dalla titolarità del diritto di proprietà.

La ripartizione dei costi tra i condòmini è decisa:

- da tutti i condòmini di comune accordo di volta in volta;

- dal regolamento condominiale di natura contrattuale;

- dagli atti d'acquisto (che devono essere uniformi tra loro sull'argomento;

- dalla legge.

Questa è citata per ultima in quanto, come si suole dire, ha carattere sussidiario: si applica solamente se le altre fonti non prevedono nulla.

Che cosa dice la legge?

L'articolo cui dobbiamo fare riferimento è l'art. 1123 c.c. e più nello specifico il suo primo comma, a mente del quale «le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione».

In questo contesto va tenuto a mente anche quanto disposto dal successivo terzo comma dell'art. 1123 c.c. addentellato normativo del così detto condominio parziale, ossia di quella figura di condominio che vede comproprietari e quindi obbligati alle spese solamente coloro che traggono utilità dai beni che le riguardano.

All'impianto di messa a terra nessun specifico riferimento, ma non c'è da meravigliarsi. La legge è volutamente generica indicando come debbano essere ripartite le spese in ragione della natura e dell'oggetto dell'intervento.

Le spese per interventi di conservazione (cioè manutenzione) dell'impianto di messa a terra condominiale, in quanto impianto comune saranno ripartite, salvo diversa convenzione, secondo i millesimi di proprietà.




Fonte: www.condominioweb.com