Stress da rumore. Chi esagera con la musica nelle ore notturne rischia di dover risarcire i danni.

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La Corte di Cassazione, sentenza n. 16408 del 4 luglio 2017, ha confermato la condanna del gestore del bar a risarcire 30mila euro ad una coppia di coniugi. Marito e moglie, documentazione medica alla mano, hanno dimostrato il nesso causale tra le immissioni sonore provenienti dal locale notturno e le lesioni alla salute subite.

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Il fatto – La coppia di coniugi lamentava di subire le immissioni sonore provenienti dal un bar sottostante il proprio appartamento, eccedenti il limite della normale tollerabilità ed in orario notturno, dalle ore 22 fino alle sei del mattino.

Chiedevano dunque al Tribunale, in via cautelare urgente, l'immediata chiusura del bar nella fascia oraria compresa tra le ore22 e le ore 7, fino a quando non fosse stata accertata la riconduzione delleimmissioni sonore nei limiti di legge da parte dei gestori del bar. Quest'ultimi, dopo il ricorso, avevano eseguito lavori di insonorizzazione dei locali.

Risolto il problema delle immissioni, i coniugi proseguivano il giudizio per ottenere dai gestori del locale ilrisarcimentodei danni non patrimoniali già subiti a causa della musica ad alto volume.

Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non provata l'esistenza diuna vera e propria patologia e, quindi, l'esistenza di dannirisarcibili. La Corte d'Appello, invece, condannava i gestori del locale al risarcimento danni, provati sulla base di idonea documentazione medica.

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La Suprema Corte ha confermato la condanna. Rammentano gli Ermellini che, secondo i più recenti orientamenti, il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente da un danno biologico "documentato", quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto allalibera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 Conv. Eur. Dir. Uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi(Cass. civ., Sez. Un., n. 2611/2017).

Considerata la natura del pregiudizio oggetto di tutela, larelativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni, sulla base dellenozioni di comune esperienza.

I giudice d'appello si sono uniformati a tale orientamento. Infatti, hannoriconosciuto ai coniugi “il risarcimento del danno non patrimoniale, in conseguenza dell'accertata esposizione per diversi anni, nella loro casa di abitazione e per di piùprevalentemente nelle ore notturne, ad immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità, di per sé fonti di stress, facendo da ciò derivare una lesione della sfera personale e dell'integrità psico-fisica dei medesimi”.

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L'ammontare del danno riconosciuto alla coppia è stato correttamente determinato dai giudici in via equitativa, tenendo conto di diversi fattori. Innanzitutto, l'ampia documentazione clinica relativa alla salute della donna che, a causa dell'inquinamento acustico, è stata colpita da una patologia ansioso-depressiva.

Entrambi i coniugi, poi, hanno subito un forte stress e un'accertata lesione del loro diritto al normale svolgimento della vita familiaredomestica e di quello ad esplicare liberamente e pienamente le proprie abitudini quotidiane.

 




Fonte: www.condominioweb.com