Accertamento tecnico preventivo, chi paga il consulente?
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Al termine del procedimento per accertamento tecnico preventivo a carico di chi devono essere poste le spese per il compenso dell'ausiliario del giudice?
Questa, in sostanza, la domanda cui la Corte di Cassazione ha dato risposta con l'ordinanza n. 20139 depositata in cancelleria il 17 agosto 2017.
I fatti: una condòmina, la cui unità immobiliare era stata danneggiata da infiltrazioni, promuoveva accertamento tecnico preventivo al fine di individuare cause del danno ed interventi ripristinatori.
Veniva convenuto in giudizio il condominio.
Depositata la relazione peritale, il giudice decretava la liquidazione del compenso del CTU ponendo a carico delle parti in solido. 14.000,00 € circa il compenso riconosciuto all'ausiliario.
Il condominio, resistente nella procedura d'istruzione preventiva, non ci stava e impugnava per Cassazione il decreto di liquidazione del compenso: secondo la compagine il compenso del consulente d'ufficio doveva essere posto, per anticipazione, in capo alla ricorrente.
La Corte di Cassazione ha dato ragione alla compagine.
Prima di entrare nel merito della vicenda è utile rammentare a che cosa serve il procedimento d'istruzione preventiva nominato accertamento tecnico.
Esso è esperibile laddove chiunque abbia urgenza, prima di un giudizio, di fare verificare uno stato dei luoghi nonché le cause dei danni e la misura degli stessi. In questa fase non si decide nulla, per dirla semplificando si fa una fotografia dell'esistente dando una risposta al perché il luogo e/o le cose “fotografate” siano in quello stato.
Classico è il caso di ricorso ai sensi dell'art. 696 c.p.c. nell'ipotesi di infiltrazioni, avendosi l'urgenza di ripristinare lo stato dei luoghi. Diversa da questa procedura è quella disciplinata dall'art. 696-bis c.p.c. che per essere attivata non necessita dell'urgenza e che ha come fine la composizione bonaria della lite.
Torniamo all'ordinanza: come si anticipava questa è stata favorevole per il condominio. Per arrivare a questo risultato, gli ermellini hanno svolto un'attenta disamina della natura del procedimento d'istruzione preventiva e delle spese connesse alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale delle norme che lo regolano.
La procedura per accertamento tecnico preventivo, dice la Cassazione, si conclude con il deposito della relazione tecnica e non comporta alcuna valutazione in merito alle ragioni delle parti. Liquidando le spese inerenti la parcella del consulente, invece, i giudici hanno violato il principio che vede legata la pronunzia sulla soccombenza solamente nell'ambito di procedimenti aventi natura decisoria.
Nell'accertamento ex art. 696, invece, non si decide nulla.
Per questa ragione, chiosa la Corte, “le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (cfr. anche Cass. Sez. 3 , 08/06/2017, n. 14268)” (Cass. 17 agosto 2017 n. 20139).
La Corte nomofilattica, stabilendo, meglio ribadendo, questo principio, ha altresì precisato che il decreto di liquidazione delle spese che dovesse discostarsene può essere impugnato mediante ricorso diretto per Cassazione.
- Non rappresenta una spesa urgente la nomina di un tecnico per valutare lo stato di conservazione di un condominio
- Devono partecipare tutti i condomini alla richiesta per accertamento della proprietà del sottotetto
Fonte: www.condominioweb.com