Se il ladro entra in casa passando per il lampione non è colpa del comune.

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Se il ladro si avvale di un lampione posto in prossimità dell'abitazione per entrarci, non sussiste la responsabilità del comune.

Furto in casa passando per il palo della luce

Tale è il contenuto della decisione confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23292 del 2017.

La singolare richiesta di risarcimento era posta da alcune persone che avevano subito un furto nella propria abitazione da parte di ladri che, evidentemente bene allenati, si erano arrampicati sul lampione dell'illuminazione elettrica posto in prossimità della loro abitazione.

Di tale episodio i derubati affermano la responsabilità del comune e dunque chiedono allo stesso, in sede giudiziaria, il risarcimento del danno prodotto.

La richiesta viene rigettata in primo grado e dichiarata addirittura inammissibile (ex art. 348-bis c.c.) in appello perchè priva di "una ragionevole probabilità di essere accolta"; in cassazione la Corte conferma la sentenza di primo grado dal momento che la richiesta di comporta un riesame nel merito (in particolare l'accertamento sul nesso causale tra la cosa in custodia ed il furto), non ammesso in terzo grado.

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Riferimenti normativi

La responsabilità del comune viene affermata dai ricorrenti sulla base delle previsioni normative di cui agli artt. 2043 e 2051 del codice civile.

Tali articoli prevedono, il primo, le regole generali per il risarcimento del danno prodotto con fatto illecito, il secondo la responsabilità per il danno da cose in custodia.

Ai sensi dell'art. 2043 c.c. "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Mentre, ai sensi dell'art. 2051 è previsto che "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

P.A. e risarcimento da cose in custodia

Le aule giudiziarie sono piene di richieste di risarcimento rivolte all pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2051 c.c., dunque per danno derivante da cose che la pubblica amministrazione ha in custodia. Un caso molto frequente è quello rappresentato dai danni subiti da persone e cose (solitamente veicoli) a causa della cattiva manutenzione delle strade.

Tali richieste vengono variamene decise dalle autorità giudiziarie: talora sono ritenute fondate, talaltra no.

Nella fattispecie in esame, il giudice di primo grado esclude la responsabilità del comune affermando che il lampione aveva costituito nei fatti una "mera occasione" e non una "causa immediata e diretta dell'evento".

Al contrario, per i ricorrenti il lampione è stato utilizzato "secondo una funzione ragionevolmente tipica, ovvero come pertica": essi contestano dunque che possa ravvisarsi il caso fortuito, cioè quell'elemento che appunto esclude la responsabilità del custode, e si riportano alla giurisprudenza relativa ai furti tramite ponteggi installati per lavori sugli edifici (in tali casi, a titolo esemplificativo, è stata attribuita la responsabilità all'appaltatore (v. ad es. Cass. n. 19399/2016) o, sempre a titolo esemplificativo, dell'appaltatore e del condominio in concorso (v. ad es. Cass. n. 26900/2014).

Per quanto inusuale, non si tratta dell'unico giudizio vertente un palo per l'illuminazione pubblica troppo vicino all'abitazione: ad esempio, con la sentenza n. 3284 del 2008 la Corte di Legittimità ha deciso sulla richiesta di rimozione di un palo troppo vicino all'abitazione, richiesta effettuata per il timore dell'ingresso di malintenzionati nell'abitazione.




Fonte: www.condominioweb.com