Rifiuti. Caos TARI. Ecco come procedere per la restituzione della parte versata in eccesso
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La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Attualmente la tassa sui rifiuti, oggi nota come TARI, è entrata in vigore nel 2014 prendendo il posto della TARES e della TIA.
Questa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva.
Il tributo non è dovuto in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
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I precedenti provvedimenti giurisprudenziali. Un'ordinanza recente della Corte di Cassazione (22531/2017) ha chiarito, ad esempio, che in caso di disservizio grave e perdurante nel tempo nella raccolta dei rifiuti, come accaduto a Napoli nel 2008, la Tarsu (secondo la denominazione dell'epoca), deve essere ridotta al 40%.
Secondo gli ermellini se la raccolta dei rifiuti non avviene o si dimostra inefficiente, il cittadino ha diritto a uno 'sconto' sull'importo da versare, purché il disagio sia certificato dal tribunale.
Anche il Consiglio di stato con la recente pronuncia (sentenza 4223/2017) ha precisato che i comuni non possono determinare le tariffe in libertà, generando irragionevoli o immotivate disparità tra categorie di superfici tassabili potenzialmente omogenee, giustificandoli con argomenti estranei allo specifico contesto.
L'errata interpretazione dell'applicazione della TARI. La tassa in esameè composta da una quota fissa correlata alla superficie e al numero dei componenti del nucleo familiare, e da una quota variabile collegata solo al numero degli occupanti. La parte fissa dipende da quanto è grande la casa (in proporzione ai metri quadrati); la parte variabile, cresce secondo il numero dei membri della famiglia.
Su quest'ultimo aspetto si è creata l'errata applicazione: l'esistenza di svariate pertinenze non accresce la quantità d'immondizia prodotta dal nucleo familiare.
Difatti su tale aspetto i Comuni sono stati accusati di averla maggiorata e applicata tante volte quante sono le pertinenze dell'abitazione, come se l'immondizia lievitasse in presenza di più pertinenze.
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Interrogazione n. 5-10764 del 18 ottobre 2017:il ministero dell'Economia chiarisce la corretta modalità di applicazione della Tari per le pertinenze delle abitazioni. A far scoppiare la bufera dell'errore sul calcolo è stata l'interrogazione parlamentare rivolta dal deputato pugliese Giuseppe L'Abbate, (M5S), al sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta per chiedere lumi su una serie di segnalazioni giunte da varie città della penisola.
Riportando l'esempio discusso alla Camera: per un appartamento in cui vive una famiglia di 4 persone, con superficie complessiva di 150 mq., di cui 100 di casa, 30 di garage e 20 di cantina, la parte variabile della tariffa relativa ad autorimessa e cantina (come precisato dal punto 4.2 dell'allegato 1 al DPR n. 158/99) "va computata solo una volta, considerando l'intera superficie dell'utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze site nello stesso comune". Pertanto l'importo da versare si otterrà sommando: tutte le quote fisse rispettivamente di casa, garage e cantina, a cui si aggiungerà una, e solo una volta, l'importo della quota variabile.
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Quindi il calcolo corretto deve sommare i metri quadrati e poi applicare le tariffe. Il calcolo illegittimo, invece, divide l'abitazione dalle sue pertinenze e replica la quota variabile per ognuna di esse: in questo modo le famiglie pagano quasi il doppio di quanto effettivamente dovuto.
=> Un calcolo errato può far pagare le famiglie quasi il doppio di quanto effettivamente dovuto.
La tutela del contribuente. Con i citati chiarimenti di calcolo, lo stesso MEF ha lasciato intendere che sarà possibile agire contro i Comuni che hanno applicato la normativa in maniera erronea, per ottenere un rimborso degli importi versati in eccedenza.
Quindi il contribuente, dopo aver attentamente verificato la propria posizione già nell'avviso di pagamento, dovrebbe quindi chiedere al Comune il rimborso di quanto indebitamente pagato o la compensazione sulla bolletta dell'anno prossimo.
L'operazione dovrebbe comunque passare attraverso una rideterminazione complessiva delle tariffe, riguardante l'intera platea delle utenze domestiche: quelle con pertinenze, che sono state penalizzate e quelle senza pertinenze.
Tutela collettiva. A seguito dei citati problemi, il Movimento Difesa del Cittadino, ha lanciato la campagna "SOS Tari" per chiedere ai Comuni di indennizzare i contribuenti per le somme illegittimamente versate. Per aderire basta inviare una mail alle sedi locali: l'associazione si occuperà di verificare gli avvisi di pagamento e inviare l'istanza di rimborso al municipio competente.
Tutela individuale. I contribuenti possono procedere con una richiesta al Comune di accesso agli atti amministrativi (come previsto dalla L.241/90). In questo modo si potrà consultare il proprio fascicolo e verificare i criteri adottati per il calcolo del tributo.
A seguito della verifica, il contribuente potrà chiedere al Comune il rimborso di quanto indebitamente pagato o la compensazione sulla bolletta dell'anno prossimo.
La richiesta di rimborso, che il Comune dovrebbe effettuare entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, potrà essere effettuata entro cinque anni dal giorno del versamento come stabilito dall'art. 1, comma 164 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) per le somme versate e non dovute.
In caso di silenzio-rifiuto dell'amministrazione (che si forma dopo 90 giorni) potrebbe determinare un successivo contenzioso innanzi alle competenti autorità.
Anche se quest'ultimo, invece, risponde con un diniego espresso, il cittadino potrà ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale competente entro 60 giorni.
Società esterna. Anche in caso di gestione esternalizzata del tributo, ad esempio da parte della società che gestisce il servizio rifiuti, il contribuente deve presentare a questa e non al Comune l'istanza di rimborso della quota Tari indebitamente pagata. Allo stesso modo, in caso di diniego o silenzio-rifiuto, il ricorso dovrà essere proposto contro la società.
La proposta del CODACONS. Il presidente Carlo Rienzi, a seguito del caos sul fronte della TARI, con un comunicato stampa del 12 novembre 2017,ha chiesto a tutti i comuni d'Italia (circa 8000) di pubblicare entro 48 ore da oggi sui propri siti internet le modalità di calcolo della tassa rifiuti applicate sul propri territorio al fine di determinare con esattezza quali amministrazioni abbiano interpretato in modo errato le norme, e consentire agli utenti di ottenere rimborsi per le maggiori somme pagate.
Secondo il CODACONS, “i rimborsi dovranno essere automatici e non su richiesta dei residenti, applicabili anche attraverso sconti sulle prossime bollette Tari e comprensivi di interessi legali dalla data del pagamento della tassa ad oggi”.
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Fonte: www.condominioweb.com