Amministrazione di condominio in forma societaria e danno all'immagine.
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Il caso. Una azienda di distribuzione di servizi sospende la fornitura motivando il distacco dell'utenza a causa del mancato pagamento da parte della amministrazione condominiale della bolletta.
Oltre alla sospensione, affigge nella bacheca condominiale un avviso in cui avverte della sospensione a causa del mancato pagamento da parte dell'amministratore.
Nel caso in cui la bolletta sia stata regolarmente pagata, la condotta illegittima della società di distribuzione crea un danno non solo ai condomini ma anche all'amministratore il quale subisce una lesione della propria reputazione poiché la compagine condominiale e chiunque legga l'avviso all'interno dell'androne lo considererà non capace di gestire il Condominio.
In questo caso, l'amministratore di condominio subisce una perdita di credibilità della sua professionalità che difficilmente potrà riacquistare.
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Per capire il grave nocumento che l'amministratore subisce, basti pensare alle possibili conseguenze che una tale condotta può causare. Infatti, l'amministratore,se la notizia dovesse circolare, rischierebbe di non essere confermato in altri Condomini di cui ha la gestione, o potrebbe perdere la possibilità di ottenere la gestione di nuovi Condominio in qualche caso potrebbe essere addirittura rimosso dall'incarico.
L'amministratore subisce così un grave danno alla propria immagine di professionista, o più precisamente, viene lesa la sua reputazione professionale da intendersi come l'immagine positiva che un soggetto ha costruito di se nel proprio ambiente lavorativo.
Il nostro ordinamento giuridico tutela il diritto alla reputazione dell'amministratore ed in particolare prevede la risarcibilità del danno all'immagine nella sua accezione di danno alla reputazione professionale (art. 2 cost. e art. 2059 c.c.).
Il danno all'immagine, nella sua specificazione di danno alla reputazione professionale, va ritenuto un danno di natura non patrimoniale risarcibile in via equitativa da parte del giudice.
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Ma cosa accade se ad amministrare un Condominio è una società di gestione? E' configurabile anche nei suoi confronti un diritto all'immagine costituzionalmente tutelato? Il problema sorge poiché una società di amministrazione condominiale è una persona giuridica che è un soggetto diverso rispetto alle singole persone fisiche che vi lavorano.
Infatti potrebbe ritenersi che solo una persona fisica sia in grado di patire un danno di natura morale alla propria reputazione, ritenendo la lesione possibile solo nei casi in cui ci sia un essere umano.
La Giurisprudenza. La Corte di Cassazione è intervenuta sul punto più volte (si veda tra tutte, Corte di Cassazione n. 12929 del 2007 e Cass. n. 22396 del 2013 ) affermando che anche nei confronti della persona giuridica è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica.
Infatti, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica che esprime la sua immagine.
In questi casi il danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.
In conclusione, il diritto alla reputazione professionale è un diritto di rango costituzionale che appartiene anche alle persone giuridiche e che viene garantito dal nostro ordinamento, pertanto in caso di sua lesione alla società di amministrazione condominiale va riservata la stessa tutela garantita alla persona fisica-amministratore di condominio.
Dunque il danno all'immagine subito da una società di amministrazione condominiale a causa della condotta diffamatoria da parte di una azienda di distribuzione di servizi, obbliga quest'ultima a risarcirlo.
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Avv. Andrea Casavola Sezione Legale “Comitato Scientifico Apice”
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Fonte: www.condominioweb.com